Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 aprile 2015, n. 8104

Notariato - Disciplinare professionisti - Redazione contestuale di due verbali di assemblea - Società distinte - Occassionalità della condotta

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La Commissione Regionale di Disciplina sui notai per la X. (di seguito C.) sesto collegio, in data 2 ottobre 2010 ha inflitto al notaio F.M. la sanzione della censura, ritenendolo responsabile della violazione dell'art. 147, primo comma, lettera b) , della legge notarile, in relazione agli 36 e 37 del codice deontologico, essendo stato accertato che il giorno 22 dicembre 2011, in poco meno di un'ora, il professionista aveva ricevuto sette atti a raccolta, e in particolare aveva redatto due verbali di assemblea in orario in parte coincidente (la prima assemblea era iniziata alle 17.25 e terminata alle 18.00, e la seconda era iniziata alle 17.45 e terminata alle 17.50).

Il comportamento era stato ritenuto non occasionale in quanto il professionista ne era stato consapevole, ritenendolo lecito, mentre dal punto di vista della gravità, poiché gli atti erano riconducibili al medesimo gruppo societario, la C. aveva ritenuto applicabile la sanzione ridotta della censura.

1.2. - Avverso tale decisione proponevano reclamo sia il notaio M., sia il Consiglio notarile dei distretti riuniti di X.

2. - La Corte d'appello di Palermo, previa riunione dei due procedimenti, con ordinanza del 30 dicembre 2013, accoglieva il reclamo proposto dal notaio M. e rigettava quello proposto dal Consiglio notarile.

2.1. - Partendo dall'esame di reclamo proposto dal Consiglio notarile, la Corte distrettuale riteneva che il comportamento del notaio M. non fosse censurabile ai sensi dell'art. 138-bis della legge notarile. I due verbali di assemblea straordinaria, ricevuti contemporaneamente dal notaio M. e successivamente iscritti nel Registro delle imprese, non erano inesistenti, né affetti da nullità. La rilevata parziale sovrapposizione delle due assemblee straordinarie di società di capitali costituiva mera irregolarità, consistita nella omessa verbalizzazione della sospensione di brevissima durata di una dello due assemblee, e ciò non determinava la nullità degli atti, in mancanza di espressa previsione, né, a fortiori, l'inesistenza degli stessi.

2.2. - Quanto al reclamo proposto dal notaio M. la Corte distrettuale, pur non potendosi affermare il principio secondo cui un notaio può ricevere contemporaneamente più atti, non risultava compromessa alcuna esigenza connessa alla rilevanza esterna delle funzioni esercitate dal notaio, di attestazione conforme alla fede pubblica, poiché gli atti in oggetto erano stati stipulati con il consenso delle parti, che avevano in tal modo rinunciato alla riservatezza e che, soprattutto, erano interessate reciprocamente alla stipula. Gli atti non erano riconducibili al medesimo gruppo societario,

mentre coincideva la persona del liquidatore, che era stato nominato per entrambe le società unipersonali, e le parti erano effettivamente portatrici di interessi comuni e perciò interessate alla stipula simultanea.

2.2.2. - La singolarità della vicenda integrava dunque, a pieno titolo, l'occasionalità del comportamento e come tale ne escludeva la rilevanza disciplinare.

2.2.3. - Era assorbito il restante motivo del reclamo proposto dal Consiglio notarile, avente ad oggetto la quantificazione della sanzione irrogata dalla Q.

3. - Per la cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello ha proposto ricorso il Consiglio notarile dei distretti riuniti di X. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il notaio P.M., che ha depositato memoria illustrativa nella quale ha proposto eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 147 della legge notarile, per contrasto con gli artt. 76, 24, 25 Cost. e 7 Cedu, e dell'art. 158 della legge notarile, per contrasto con gli artt. 76, 24 e 25 Cost.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il ricorso è infondato.

1.1. - Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 147 della legge notarile e degli artt. 36 e 37 del codice deontologico.

Si contesta che la Corte d'appello avrebbe valorizzato l'interesse perseguito dalle parti intervenute alla stipula degli atti e non l'interesse generale connesso alla dignità e al decoro della professionale notarile, che non è nella disponibilità delle parti e non può quindi essere derogato.

I principi di personalità, esclusività e continuità della prestazione notarile non consentono la verbalizzazione multipla da parte del notaio.

2 . - Con il secondo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 147 della legge notarile e degli artt. 36 e 37 del codice deontologico, con riferimento alla occasionalità della condotta.

Si contesta che la Corte d'appello abbia assunto una nozione qualitativa e non quantitativa della occasionalità, a fronte dell'affermazione, sulla quale il notaio M. aveva fondato la sua difesa, della liceità della doppia verbalizzazione .

In ogni caso, la circostanza pacifica che le società fossero distinte e che non vi fosse alcun rapporto tra le stesse, rendeva implausibile l'affermazione della ritenuta singolarità della vicenda, né l'applicazione della sanzione meno grave della censura, che doveva essere sostituita dalla sospensione per sei mesi dall'attività.

3. - Con il terzo motivo è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, consistito nel numero cospicuo di atti ricevuti dal notaio M. il giorno 22 dicembre 2011, che la C. aveva ritenuto rilevante quale circostanza sintomatica della frettolosità delle prestazioni rese.

4. - Con il quarto motivo è dedotta violazione dell'art. 115 cod. proc., civ. nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 138-Jbis della legge notarile.

Si contesta che la Corte d'appello abbia ritenuto che il notaio fosse incorso in una irregolarità, per aver omesso di verbalizzare la sospensione di una delle due assemblee societarie, sulla base della erronea presunzione che vi fosse stata una sospensione. In realtà, il notaio M. non aveva dedotto di avere sospeso la prima assemblea durante lo svolgimento della seconda, ma di avere presenziato ininterrottamente ad entrambe le assemblee, ciò che inciderebbe sulla validità sostanziale degli atti.

5. - Deve essere esaminata per prima la questione posta con il secondo motivo di ricorso, che assume carattere prioritario e sostanzialmente assorbente.

5.1. - La Corte d'appello ha ritenuto occasionale la condotta contestata al notaio M.- consistita nella redazione parzialmente contestuale di due verbali di assemblea straordinaria di società a responsabilità limitata unipersonali, entrambe aventi ad oggetto la nomina del liquidatore - in considerazione della singolarità del contesto di riferimento, e quindi ha escluso la responsabilità del professionista.

5.2. - L'affermazione è condivisibile quanto all'esito, mentre deve essere corretta la motivazione che la sorregge.

L'occasionalità della violazione delle regole professionali non discende dalla peculiarità del contesto in cui si inserisce il comportamento contestato, così come, specularmente, la non occasionalità non può derivare dal rilievo di stati soggettivi, quale la convinzione del notaio di avere agito legittimamente là dove ha violato regole deontologiche.

La giurisprudenza di questa Corte interpreta l'espressione "non occasionale" nel senso che, ai sensi dell'art. 147, lettera b) , della legge notarile è sanzionabile la sistematica violazione delle regole deontologiche, e non una isolata violazione (ex plurimi s, Cass. , sez. 2A, sentenza n. 1437 del 2014; sez. 3A, sentenza n. 19927 del 2008), esattamente come accaduto nel caso di specie.

6. - La doglianza prospettata con il terzo motivo è inammissibile.

6.1. - Come precisato dallo stesso ricorrente, il numero rilevante di atti ricevuti dal notaio M. il giorno 22 dicembre 2011 è stato valutato dalla C. come circostanza sintomatica della, «frettolosità» delle prestazioni rese, e pertanto non costituiva fatto decisivo.

La decisività, nel significato ad essa attribuito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, si identifica nella idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare una diversa ricostruzione del fatto, non come idoneità a determinare la mera possibilità o probabilità di una ricostruzione diversa (ex plurimis, Cass., sez. 5A, sentenza n. 21152 del 2014).

7. - La doglianza prospettata con il quarto motivo è inammissibile in quanto contesta, sub specie di violazione di legge, un vizio motivazionale.

7.1. - La Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 138-bis della legge notarile dopo avere ricostruito il contesto in cui si erano svolte le due assemblee e le peculiarità del caso (società a r.l. unipersonali, nomina del liquidatore nella stessa persona fisica), ritenendo presumibile che il notaio M. avesse sospeso, sia pure per brevissimo tempo, la prima assemblea per fare luogo all'altra, con la conseguenza che l'irregolarità degli atti consisteva nella mancata verbalizzazione della sospensione, e ciò non determinava nullità o inesistenza degli atti stessi.

7.2. - L'errore denunciato dal ricorrente attiene alla ricostruzione e interpretazione dei fatti operata dalla Corte d'appello, e quindi avrebbe dovuto essere denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

8. - Il rigetto del ricorso esime dalla valutazione delle eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 147 e 158 della legge notarile per contrasto con gli artt. 76, 24 e 25 Cost. e 7 Cedu, che si intendono proposte dal resistente in via subordinata.

9. - L'intervento correttivo sulla motivazione della sentenza impugnata giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

10. - Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-guater, primo periodo, del d.P.R. n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-guater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.