Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 03 marzo 2015

Determinazione dell’oscillazione del tasso medio per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

 

Articolo 1

 

L’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività si articola con le seguenti modalità.

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

 

Lavoratori - anno

Riduzione

Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%

 

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro via pec entro 120 giorni dalla data della domanda.

4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro via pec.

6. Il presente articolo sostituisce l'articolo 24 del D.M. 12/12/2000 come modificato dal D.M. 3 dicembre 2010.

 

Articolo 2

 

Alla fine del primo biennio di applicazione, l’INAIL provvede al monitoraggio dell’andamento dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione pubblicità legale.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 maggio 2015, n. 111.