Legislazione - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Provvedimento 08 aprile 2015

Regolamento sulla disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. L'Autorità, al fine di migliorare la qualità dei propri atti regolatori, utilizza, ove ritenuto opportuno, metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici.

 

Art. 2

Avvio del procedimento

 

1. La deliberazione di avvio del procedimento per l'adozione dell'atto regolatorio è adottata dal Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, il quale indica la modalità di consultazione preventiva ritenuta idonea.

2. Nella deliberazione di avvio del procedimento è indicato se il procedimento è soggetto ad AIR.

3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono sulla base di un documento approvato dal Consiglio, contenente:

a) le norme attributive del potere;

b) i presupposti, l'oggetto e le finalità dell'atto di regolazione da adottare;

c) le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;

d) le modalità e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di norma non inferiore a 30 giorni, salvo i casi di urgenza;

e) eventualmente uno schema di atto di regolazione.

4. La diffusione del documento per la consultazione avviene di regola mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (www.anticorruzione.it).

5. Non si procede alla consultazione preventiva quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità, urgenza o segretezza.

 

Art. 3

Audizioni in Consiglio

 

1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a partecipare i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti oggetto della consultazione.

2. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorità provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.

3. Il Consiglio, in sede di approvazione del documento di consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento dell'audizione e individua, anche sulla base delle indicazioni e proposte dell'Ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri soggetti, la cui richiesta può essere accolta dall'Autorità, ove ne sussistano le condizioni.

4. I soggetti che partecipano all'audizione possono altresì presentare contributi ed osservazioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 1, sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sarà fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalità telematiche.

5. Qualora non vi sia una espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati ovvero salvo diverso avviso del Consiglio, i documenti ed i contributi pervenuti verranno resi disponibili tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Autorità.

6. L'attività di verbalizzazione e le altre operazioni occorrenti allo svolgimento dell'audizione sono curate dalla Segreteria del Consiglio.

 

Art. 4

Consultazioni on-line

 

1. Su espressa indicazione del Consiglio può essere altresì, avviata una consultazione finalizzata all'acquisizione, da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati, di osservazioni formulate attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e disponibile on-line.

2. Scaduto il termine per la consultazione, le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura dell'Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le parti riservate, che non saranno pubblicate.

 

Art. 5

Tavoli Tecnici

 

1. Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, può deliberare la costituzione di tavoli tecnici di consultazione, senza carattere stabile, determinandone la costituzione, la composizione e la durata.

2. I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici, ovvero delle pubbliche amministrazioni e sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione.

3. Con deliberazione del Consiglio è individuato il soggetto incaricato del coordinamento delle attività del tavolo tecnico di consultazione.

 

Art. 6

Adozione dell'atto di regolazione

 

1. L'Autorità adotta l'atto di regolazione dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari.

2. L'atto di regolazione, come previsto nel Regolamento per l'analisi di impatto della regolazione, è corredato dalla relazione AIR nella quale vengono descritte le ragioni della scelta di intervento, gli esiti attesi dal provvedimento e le motivazioni per la scelta di determinate soluzioni, indicate nel documento di consultazione o emerse nella fase di consultazione.

3. La relazione fornisce in forma sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni pertinenti pervenute, in particolare quelle che presentano elementi di difformità con l'atto adottato.

4. L'atto di regolazione e la relazione AIR sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità e, ove previsto e opportuno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Art. 7

Disposizioni finali

 

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 aprile 2015, n. 92.