Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 23 dicembre 2014

Modifica del decreto 17 febbraio 2009 in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo - Adeguamento del Regime di aiuti N379/2008 «Contratti di filiera e di distretto»

 

Art. 1

 

1. Il presente decreto definisce le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto, nel settore della produzione agricola primaria, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica e di distretto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, individuati dalle regioni.

 

Art. 2

 

1. Le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto nel settore della produzione agricola primaria sono riportati nell'Allegato A, al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. La tabella 1A dell'Allegato A del decreto ministeriale n. 2436 del 17 febbraio 2009, è modificata con l'Allegato A del presente decreto.

3. Per tutti gli interventi non compresi nell'Allegato A del presente decreto, restano invariate le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 2436 del 17 febbraio 2009.

 

Art. 3

 

1. Ai sensi del presente decreto non sono concessi aiuti:

a) alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

b) alle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

 

Allegato A

Tabella 1A

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria di prodotti agricoli)

 

L’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

(a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

(b) migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;

(c) creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

(d) conseguire obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altri sistemi di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;

(e) ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori;

(f) garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell’Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;

- qualora il diritto dell’Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agri cola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l’impresa interessata.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all’aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali (1); d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell’Unione in vigore; e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

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(1) L’acquisto di animali è ammesso per finalità connesse all’obiettivo di cui alla lettera e); L’acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all’intensità massima del 30% dell’importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le seguenti condizioni:

- gli aiuti possono essere concessi soltanto per l’acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;

- sono ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l’acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici; nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;

- sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;

- dovrebbero essere acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; pertanto, sono ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;

- i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.

 

SPESE AMMISSIBILI

INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL (1))

Regioni meno sviluppate

Altre Regioni

1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili (2). 50% 40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato (3). 50% 40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali. 50% 50%
4. Costi generali, di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità (4). 50% 40%
5. Spese per investimenti non produttivi finalizzati al perseguimento degli obiettivi sopra indicati. 50% 40%
6. Investimenti e azioni specifiche di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di danni provocati da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie o organismi nocivi vegetali o da animali protetti (5). 80% 80%

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(1) Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali purché l’aliquota cumulativa massima non superi il 90% per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;

- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;

- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013

- investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell’Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell’Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;

- investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell’azienda agricola, collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica.

(2) I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’intervento.

(3) Con riguardo all’irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

(4) Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

(5) L’intensità dell’aiuto è elevabile fino al 100% se l’investimento è effettuato da più beneficiari collettivamente.

 

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 aprile 2015, n. 92.