Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PALERMO - Sentenza 02 marzo 2015, n. 1231

Parametri e studi di settore - Sistema di presunzioni semplici - Contraddittorio con il contribuente - Necessità

 

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il contribuente titolare di attività di commercio al dettaglio di articoli di gioielleria, argenteria e orologi ha impugnato l’accertamento notificatogli, basato sugli studi di settore, osservando che in sede di instaurazione del contraddittorio lo stesso aveva fornito all’agenzia delle entrate ampie e documentate giustificazioni a sostegno della correttezza dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi.

L’agenzia delle Entrate con l’avviso di accertamento esclusivamente fondato sugli studi di settore determinava per il 2010 maggiori ricavi rettificando il reddito di impresa dall’importo di € 8.958,00 a € 32.843,00, determinando maggiori contributi previdenziali, maggiore IRAP elevando il volume di affari ai fini IVA e irrogando le relative sanzioni.

Il ricorrente dopo avere contestato l’applicabilità nel caso di specie degli studi di settore, costituente mere presunzioni semplici, ha contestato risultati per cui perviene lo studio di settore applicato dall’ufficio, analiticamente, rilevando che lo stesso non ha fornito alcuna argomentazione volta a superare le contraddizioni fra i dati e l’attività esercitata dal contribuente rispetto a quella desunta dallo studio di settore. Ha eccepito inoltre il ricorrente la irrilevanza ai fini della determinazione dei ricavi degli ulteriori elementi addotti dall’ufficio sempre in via analitica, contestando infine la fondatezza delle irrogazioni delle sanzioni e concludendo previa sospensione per l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

Costituitosi in giudizio l’Agenzia delle entrate con riferimento alla censura relativa all’obbligo della motivazione ha osservato che lo stesso si intende soddisfatto quando l’avviso di accertamento, come nella specie, pone il contribuente in condizione di contestare la pretesa tributaria.

Ha sostenuto inoltre sussistere nella specie l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente sulla non applicabilità della presunzione, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo ex art. 39 del d.p.r. 600/73 sulla base del semplice scostamento tra il reddito dichiarato e gli studi di settore.

L’ufficio rileva di avere emesso legittimamente l’accertamento sia ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 600/73 sia per la rettifica delle dichiarazioni IVA, ai sensi dell’art. 54 del d.p.r. 633/72, ritenendo, comportamento contrario ai canoni dell’economia e comunque inverosimile che una gioielleria di una superficie di mq 120 di cui 80 per esposizione, in zona di prestigio, quale la Via (...), dichiari utile di impresa di € 6.480,00 a fronte di ricavi per € 540.015,00.

Relativamente alle sanzioni l'ufficio ritiene applicabili gli artt. 16 comma 2 e 17, comma 2 del d.gs 472/97 e conclude per il rigetto del ricorso con condanna alle spese, maggiorate del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione.

Osserva la Commissione che il ricorrente ha prima proposto reclamo ex art. 617 bis del d.lgs 546/92 quale condizione di ammissibilità del contestuale ricorso, e reiterando quanto già offerto alla amministrazione finanziaria, contesta l’applicazione degli studi di settore al caso in specie.

Osserva la commissione preliminarmente che mentre l’applicazione dei parametri e degli studi di settore, l’onere della prova dell’applicabilità dello standard al caso concreto fa carico all’ente impositore, il quale ha rilevato sussistere, i presupposti per l’accertamento in seguito allo scostamento, sul contribuente grava l’onere della prova relativa alla sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa per la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce, al riguardo Cass. Sez. Unite 18.12.2009 n. 26635.

Osserva altresì la commissione che per costante giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Sez. Tributaria 12.12.2013 n. 27822) il contraddittorio del contribuente costituisce elementi essenziali del giusto procedimento volto a legittimare l’azione amministrativa, effetto di tale principio che la motivazione di tale accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dei parametri ma deve essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.

Ora nella specie non si ravvisa nelle argomentazioni della amministrazione resistente la ragione per la quale sono stati disattese le puntuali contestazioni sollevate dal contribuente, sia con riferimento alla allegazione del furto, sia con riferimento alla condizione di tipo familiare e all’esistenza di un solo rapporto impiegatizio, sia alla crisi generale e di settore che costituiscono fatto notorio, in particolare la differenza tra i ricavi dichiarati e quello minimo ammissibile risulta inferiore a meno di 1/20 del ricavo minimo ammissibile.

Inoltre non sono state prese in considerazione le ripercussioni del riassortimento e dal punto di vista economico conseguenti al furto, che ha comportato ricavi inferiori per periodi anche successivi.

Analoga considerazione con riferimento al periodo di imposta riguarda l’incoerenza dell’incarico per uno scostamento dello 0,11, nonché per l’incongruenza del numero di addetti e degli automezzi a disposizione tutti vetusti e considerabili ad uso personale, nonché alla complessiva redditualità del nucleo familiare e alla lamentata anomalia del ricavo delle vendite in relazione al costo della merce venduta, ritenendo d’ufficio bassa una percentuale del 48,4%.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la più ampia facoltà del contribuente di offrire la controprova anche facendo ricorso a presunzioni semplici, da ultimo confronta Cass. Sez. Tributaria 12.3.2014 n. 5675, presunzioni che nella specie devono ritenersi configurabili.

L’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dell’avviso di accertamento, comporta l’annullamento della irrogazione delle sanzioni, rimanendo pertanto assorbito il relativo motivo.

La Commissione ritenuto quanto sopra, e ritenuto che sussistono gravi ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese processuali, accoglie il ricorso del contribuente.

La Commissione,

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso del contribuente (...) annulla l’avviso di accertamento impugnato.

Dichiara interamente compensate le spese processuali.