Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO - Sentenza 09 marzo 2015, n. 873

Società sportive dilettantistiche - Agevolazioni - Iscrizione al CONI - Indispensabile

 

Fatto e svolgimento del processo

 

La C.T.P. di Lecco, con sentenza n. 41/01/13, respingeva il ricorso presentato dalla avverso un accertamento di maggiori imposte Ires, Irap ed IVA per l’anno 2007, scaturito da un p.v.c. della Guardia di Finanza di Lecco. Questa aveva accertato la natura commerciale delle operazioni fatturate dall’associazione e la mancata iscrizione della stessa al registro tenuto dal CONI, presupposto per l’applicazione delle aliquote agevolate di cui alla L. 398/1991. Nella sentenza le spese di lite erano integralmente compensate.

Nell’appello l’associazione (...) ha censurato la sentenza perché la stessa, pur avendo ritenuto che la mancata iscrizione al CONI non escludesse il regime agevolativo, ha affermato che non è stato provato l’effettivo svolgimento di "attività sportiva senza fine di lucro" e ha ritenuto, in assenza di prove in tal senso, che vi fosse lo svolgimento di un’attività commerciale; ha aggiunto l’appellante che la prova relativa al carattere lucrativo dell’attività concretamente esercitata dall’associazione - che statutariamente non ha scopo di lucro - incombeva se mai all’Amministrazione; che lo svolgimento di un’eventuale attività commerciale, se non prevalente, non vale comunque a far perdere all’associazione la sua natura di organizzazione di tendenza no profit; che le associazioni senza fine di lucro ex art. 9-bis D.L. 30.12.1991 n. 417 hanno diritto al regime agevolativo; che l’Ufficio, esclusa l’applicabilità del regime forfetario agevolato, con imposta determinata applicando ai proventi un coefficiente di redditività del 3%, ha immotivatamente applicato una percentuale forfetaria del 25% sul volume dei ricavi per determinare il reddito imponibile; che le sanzioni non sarebbero comunque dovute per difetto di colpevolezza.

Ha quindi concluso per l’annullamento dell’avviso d’accertamento, con la rifusione delle spese di entrambi i gradi.

L’Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni ha rilevato un’erronea interpretazione della normativa vigente da parte del Giudice a quo precisando che le agevolazioni previste dalla L. 398/1991 in tanto sono applicabili in quanto le società o associazioni sportive dilettantistiche siano riconosciute come tali dal CONI e ciò a seguito del D.L. 136/2004 che, con l’art. 7, ha fatto chiarezza nel settore; che il CONI, con delibera n. 1288 dell’11.11.2004 ha infatti istituito il Registro previsto da detta norma; che l’appellante è pacificamente priva del requisito soggettivo per usufruire dei benefici fiscali e cioè l’iscrizione nel registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e l’iscrizione alla Federazione Sportiva Nazionale affiliata ad Enti di promozione sportiva; che infatti si è iscritta ai CONI solo dal 16.2.2009 e all’UISP dal 15.12.2008; che quanto sopra già assolve ogni onere probatorio dell’Ufficio; che le fatture emesse erano relative esclusivamente a prestazioni pubblicitarie di natura commerciale e correttamente quindi la C.T.P. ha osservato che mancava la prova di una prevalente attività sportiva con scopi non di lucro; che per l’anno precedente (2006) la sentenza che ha confermato la legittimità dell’accertamento è passata in giudicato; che la determinazione forfetaria del reddito consegue alla scelta dell’associazione, che ha optato per un regime forfetario agevolato cui non aveva diritto; che è stato applicato il coefficiente di redditività per l’esercizio di attività commerciali corrispondenti alla classe di appartenenza, e cioè attività di prestazione di servizi, con pari fatturato; che le sanzioni conseguono alla mancata istituzione di una contabilità separata per l’attività commerciale svolta e alla mancata presentazione di dichiarazione IVA e tenuta dei relativi registri. L’Ufficio ha concluso per il rigetto dell’appello.

Con memoria in data 16.1.2015 l’appellante ha prodotto copia della sentenza n. 289/14 emessa dalla sezione 46° di questa C.T.R. che ha accolto l’appello della società per l’anno 2005 e copia di una Risoluzione della VI Commissione della Camera dei Deputati (richiamata anche in detta sentenza). Questa Commissione della C.d.D. nella seduta del 3.2.2011, rilevato che molte associazioni o società sportive dilettantistiche non avevano provveduto all’iscrizione al CONI, non essendo stato l’obbligo a suo tempo sufficientemente pubblicizzato, ha impegnato il Governo ad assumere le iniziative atte a consentire l’iscrizione, anche con valore retroattivo, dando istruzioni perché fino al definitivo giudizio in ordine alla richiesta di iscrizione siano sospesi gli effetti di eventuali avvisi d’accertamento.

A seguito di pubblica udienza l’appello è stato respinto per i seguenti

 

Motivi

 

Fondatamente l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’affermazione della C.T.P. secondo la quale l’iscrizione al CONI delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non sarebbe requisito essenziale per l’applicazione a detti enti dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Dopo un periodo di scarsa chiarezza normativa - infatti - il legislatore è specificamente ed espressamente intervenuto sulla questione con l’art. 7 del D.L. 28.5.2004 n. 136 (convertito nella L. 27.7.2004 n. 186) affermando testualmente che "la relazione alla necessità dì confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, si applicano alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze — Agenzia delle Entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

L’applicazione ai sodalizi sportivi delle agevolazioni fiscali presuppone dunque non solo la loro costituzione nei modi e nelle forme previste dai commi 17 e 18 dell’art. 90 della L. 289/2002 e la successiva affiliazione alla Federazione o all’ente di promozione sportiva ma anche la successiva iscrizione nel registro del CONI, che il citato D.L. qualifica come "unico organismo certificatore dell’attività sportiva svolta dalla società e dalle associazioni dilettantistiche.

Nel caso in esame difettavano sia l’iscrizione alla Federazione sia l’iscrizione al CONI e tanto basta per rendere legittimo il disconoscimento dell’agevolazione fiscale.

Né possono trarsi argomenti a contrario della Risoluzione adottata dalla Commissione della Camera nella 16° legislatura, che ha meno valore programmatico.

La prova dell’effettivo svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica prevalente rispetto ad ogni altra attività non sarebbe valsa a superare il difetto del requisito formale sopraindicato; il relativo onere in ogni caso - come ritenuto dalla C.T.P. - non poteva che essere a carico della contribuente che aveva emesso fatture per attività oggettivamente commerciali e che al riguardo non ha offerto prova alcuna.

Esclusa l’applicazione delle agevolazioni fiscali e con esse la determinazione forfetaria del reddito ex art. 2 c. 5 L. 398/1991, correttamente per determinare il reddito imponibile l’Ufficio preso atto del comportamento concludente della contribuente integrante una scelta di regime forfetario — ha applicato al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza di un’impresa fornente servizi commerciali con lo stesso livello di ricavi.

Infine non è stata fornita alcuna prova d’incolpevolezza in relazione agli inadempimenti che hanno generato l’applicazione delle sanzioni che vengono dunque confermate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidante come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Respinge l’appello. Condanna l’appellante alle spese del grado che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre spese forfetarie.