Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 aprile 2015, n. 15471

IVA - Omesso versamento - Denuncia - Preclusione alla riabilitazione di un condannato - Non sussiste

 

Motivi della decisione

 

Con ordinanza in data IO.12.2013 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza, in relazione alla condanna pronunciata in data 16.3.2004 dalla Corte d'appello di Palermo alla pena di mesi 2 e giorni 10 di arresto per i reati di cui agli artt. 393 e 582 cod. pen., con la sospensione condizionale della pena.

Il Tribunale, dopo aver indicato gli elementi a favore dell'istante (non aveva pendenze giudiziarie; aveva pagato le spese processuali; aveva fatto un'offerta reale alla parte lesa) per la concessione della richiesta riabilitazione, riteneva che l'istante non avesse dato prova effettiva e costante di buona condotta, essendo stato denunciato in data 13.4.2013 dalla Guardia di Finanza perché, nella qualità di titolare di una ditta di autoricambi, aveva omesso di versare euro 365.497,00 di IVA in relazione agli anni 2010 e 2011.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente P.C., chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione.

Il Tribunale si era basato, per negare la richiesta riabilitazione, solo sul contenuto di una denuncia, sulla quale peraltro non vi era stato ancora alcun accertamento giudiziario, e non aveva adeguatamente considerato le prove di buona condotta date dal ricorrente, che svolgeva una regolare attività lavorativa, non aveva pendenze giudiziarie, ed aveva provveduto a pagare le spese processuali nonché a risarcire la parte lesa del processo.

Il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non sono di per sé d'ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce l’istanza medesima (V. Sez. 1 sentenza n.22374 del 8.5.2009, Rv.244131).

Pertanto, il Tribunale di sorveglianza di Palermo non doveva ritenere che l'istante non avesse dato prova effettiva e costante di buona condotta, solo in ragione di una denuncia per omesso versamento dell'I.V.A.

L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza, che dovrà tenere conto del suddetto principio di diritto.

 

P.Q.M.

 

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo.