Giurisprudenza - TRIBUNALE DI BERGAMO - Sentenza 07 aprile 2015, n. 275

Cooperativa - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Prova - Differenze retributive

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso depositato il 12 giugno 2014, conveniva avanti a questo Tribunale C. s.coop. per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 39.995,60, a titolo di differenze retributive da aprile 2012 ad aprile 2014, oltre alle retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegrazione, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 25 gennaio 2012.

Si costituiva in giudizio C. s.coop., contestando la fondatezza della domanda.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

 

Motivi della decisione

 

La domanda è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei termini seguenti.

Si osserva che:

a) le allegazioni di parte ricorrente in merito alla natura subordinata del rapporto sono del tutto generiche (sostanzialmente limitate alla generica indicazione dello svolgimento di "orario ordinario" e della prestazione di attività lavorativa "agli ordini dei responsabili della cooperativa") e, pertanto, insuscettibili di prova;

b) la relativa domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto va quindi respinta;

c) a mente dell'art. 2 del regolamento interno (cfr. doc. 2 C) i soci lavoratori "mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa";

d) a mente dell'art. 9 del regolamento interno, inoltre, "la cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e della relativa redistribuzione ai soci in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita. Tale ripartizione verrà effettuata con la massima equità. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo lavoro possibile per i soci, privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto";

e) nell'ambito del rapporto di lavoro sociale, pertanto, le parti si obbligano a mettersi reciprocamente e liberamente a disposizione l'attività lavorativa, da un lato, e le occasioni di lavoro, dall'altro (equamente distribuite tra i soci, a seconda delle caratteristiche del lavoro fornito e della professionalità dei soci lavoratori); l'esecuzione di tale rapporto è quindi fondamentalmente governata dal rispetto dell'obbligo di buona fede e correttezza;

f) il ricorrente ha pacificamente cessato di lavorare nell'aprile 2012, in seguito ad allegata mancanza di lavoro;

g) a seguito della cessazione, il ricorrente è rimasto del tutto inerte sino al 22 maggio 2013 (cfr. doc. 2 Cis- se) , data in cui ha formalmente offerto la propria prestazione lavorativa e così onerando la società convenuta a dare conto, alla luce della buona fede, dell'eventuale disponibilità di lavoro;

h) la società convenuta ha, sul punto, allegato di avere cessato "numerosi appalti" nel mese di maggio 2015, come da verbale del consiglio di amministrazione del 15 marzo 2013 (cfr. doc. 8 C.);

i) ciò nonostante, non vi è alcuna allegazione sul rispetto della buona fede e correttezza (la "equità" di cui al regolamento interno) nella distribuzione dei posti di lavoro tra i soci lavoratori;

j) d'altro canto, il lavoratore non ha allegato alcunché in ordine alla propria professionalità ("mansioni, professionalità e responsabilità" di cui al regolamento interno), né di avere adempiuto all'onere ex art. 1227 c.c. (mediante l'allegazione dell'attiva ricerca di un posto di lavoro);

Ebbene, tenuto conto:

a) dei reciproci difetti di allegazione;

b) di un elemento probatorio nel senso della contrazione dell'attività della cooperativa, da un lato, e dall'assoluta mancanza di allegazione rispetto alla insussistenza di posizioni lavorative attribuibili al ricorrente;

c) della necessità di "scontare" la distribuzione del lavoro tra i vari soci lavoratori;

d) della ridottissima anzianità aziendale del ricorrente al momento della cessazione dell'attività lavorativa (circa 3 mesi), con conseguente minore prevalenza rispetto a lavoratori di maggiore anzianità (arg. ex art. 5 l. 223/1991);

e) del difetto di allegazioni ex art. 1227 c.c.;

rilevato l'inadempimento della cooperativa convenuta all'obbligo di buona fede e correttezza nella distribuzione delle occasioni lavorative, appare equo condannare C. s.coop. al pagamento di una somma prossima a un quarto delle retribuzioni non percepite dal lavoratore da maggio 2013 ad oggi e, pertanto, quantificabili nella misura di 5,5 mensilità della retribuzione globale di fatte di cui al livello di inquadramento contrattuale (Vl/a, CCNL Cooperative facchinaggio), con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla natura e all'esito della controversia, per compensare le spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna C. s.coop. al pagamento di una somma pari a 5,5 mensilità della retribuzione globale di fatto di cui, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 2) respinge ogni altra domanda; 3) compensa le spese di lite tra le parti.