Legislazione - MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO - Decreto ministeriale 15 gennaio 2016

Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche

 

Capo I

Esercizio cinematografico

 

Art. 1

Oggetto

 

1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni (d'ora in avanti: decreto legislativo), nel presente decreto sono disciplinate le modalità di intervento finanziario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in avanti: Ministero), per sostenere:

a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

b) la trasformazione delle sale esistenti in multisala mediante l'aumento del numero degli schermi;

c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

d) l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale cinematografiche;

e) la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse.

2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a favore dei proprietari, non in forma imprenditoriale, di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalità, misure e condizioni fissate nel presente decreto:

a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria;

b) contributi in conto capitale.

3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche è individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza.

4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. Gli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere oggetto di finanziamento ministeriale solo qualora avvengano in aree geografiche individuate dal programma triennale predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo.

6. Per ciascun esercizio finanziario è stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in avanti: Ministro) l'ammontare di contributi per le istanze presentate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo. Con successivo decreto del direttore generale cinema la predetta somma è ripartita fra gli interventi di cui al comma 2, in base al numero ed al valore delle istanze pervenute per le due tipologie di intervento.

7. Le risorse annualmente disponibili per le esigenze dell'esercizio cinematografico, risultanti dai provvedimenti amministrativi connessi alla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguenti al decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo, comprensive di eventuali giacenze nei relativi sottoconti del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo medesimo, vengono utilizzate per soddisfare, in ordine cronologico e, con riferimento al contributo in conto capitale, secondo le priorità individuate dall'art. 7, comma 4 del presente decreto, le istanze pervenute all'amministrazione.

8. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al precedente comma 6 determinino una consistenza del Fondo unico per lo spettacolo inferiore o superiore a quella sussistente all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o aumento in misura corrispondente alla riduzione o aumento attuata sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui al presente articolo.

 

Art. 2

Contributi in conto interessi

 

1. Sono concessi contributi in conto interessi per mutui o operazioni di locazione finanziaria il cui importo complessivo non sia superiore al 90% del costo dell'investimento.

2. Il contributo in conto interessi è concesso al fine di ridurre l'interesse a carico del beneficiario ad una percentuale pari al 30% del tasso stabilito nei contratti di mutuo e di locazione finanziaria, stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria per le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d).

a) realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

b) trasformazione delle sale esistenti in multisala mediante l'aumento del numero degli schermi;

c) ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

d) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.

3. Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, si terrà conto delle aree geografiche di intervento indicate per ciascuna regione dal programma triennale della Consulta territoriale.

4. L'interesse a carico del beneficiario è ridotto al 10% del tasso stabilito nei contratti di mutuo e di locazione finanziaria, stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria:

a) per le sale ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) in caso di trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

Per beneficiare della riduzione di cui al comma precedente, le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche, cui è destinato il contributo, devono impegnarsi, con apposito atto d'obbligo, a programmare, per il periodo di concessione del medesimo contributo, almeno il 30%, ridotto al 20% per le monosale, di film riconosciuti di nazionalità italiana o europei.

5. Per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato è consentito il concorso tra contributi in conto interessi e conto capitale per le sole imprese di esercizio e fermi restando i costi massimi ammissibili.

6. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria sia a tasso fisso che variabile, il tasso è quello vigente al momento del pagamento delle rate di ammortamento, e comunque non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla data del pagamento.

7. Il contributo è concesso per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, compreso l'eventuale preammortamento, non superiore a due anni per i contratti di durata fino a dieci anni, e non superiore a tre anni per i contratti di durata superiore a dieci anni.

 

Art. 3

Parametri quantitativi del contributo in conto interessi

 

1. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono stabiliti, entro il limite della spesa effettiva, i seguenti costi massimi ammissibili:

a) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, anche mediante contratti di leasing immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante da trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, e di capienza non inferiore a cento posti, un importo pari a 800.000 euro. Per le sale di capienza superiore a cento posti, l'importo base è incrementato di 130.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 1.550.000 euro;

b) per investimenti finalizzati al ripristino di sale non più in esercizio, un importo pari a 320.000 euro. Per le sale di capienza superiore a cento posti, l'importo base è incrementato di 60.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 930.000 euro;

c) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, anche mediante contratti di locazione immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante dalla trasformazione di una o più sale o dalla trasformazione di immobili preesistenti, l'importo è pari a 1.370.000 euro. Per ogni ulteriore sala realizzata, l'importo base è incrementato di 440.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 6.200.000 euro. Ai fini della concessione del contributo, ogni singola sala deve avere una capienza non inferiore a cento posti;

d) per investimenti finalizzati all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti, ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'importo è pari a 340.000 euro. Per ogni cento posti ulteriori rispetto al requisito minimo di cento posti del periodo precedente o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base è incrementato di 80.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 675.000 euro.

2. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i costi massimi ammissibili di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono aumentati del 20 per cento e l'importo corrispondente all'acquisto non può superare la metà dei costi medesimi così incrementati. Gli importi ed i costi massimi ammissibili previsti dal comma 1, lettere a), b) e d) sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione per spettacoli teatrali. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è considerata nuova edificazione la struttura immobiliare o porzione di essa anche allo stadio di semilavorato, purché destinata, come prima utilizzazione, prevalentemente a sala o multisala cinematografica.

3. Le arene cinematografiche sono ammesse ai medesimi interventi, con costi massimi ammissibili ridotti nella misura del 50 per cento di quelli indicati nel comma 1.

4. Le sale di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) con un costo massimo ammissibile di 130.000 euro.

5. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi può essere concesso con riferimento ad una spesa massima di un milione di euro, esclusi gli eventuali lavori di adeguamento, per i quali può essere presentata autonoma domanda.

6. In riferimento ad una medesima sala o multisala, possono essere concessi, nel corso del triennio decorrente dalla prima assegnazione, contributi per spese complessivamente non superiori a 1.550.000 euro per le sale e a 6.200.000 euro per le multisale. Per le sale e le arene di cui al comma 3 del presente articolo, restano fermi i costi massimi ammissibili indicati nel medesimo comma.

7. I contributi possono essere concessi in relazione a contratti di mutuo di importo non inferiore a 200.000 euro e contratti di locazione finanziaria di importo non inferiore a 100.000 euro. Per le arene cinematografiche gli importi sono ridotti del 50 per cento.

8. Entro i massimali di spesa ammissibile, possono essere concessi, per il medesimo investimento, per quote di spesa differenti, contributi sugli interessi a valere sia sui contratti di mutuo che sui contratti di locazione finanziaria.

 

Art. 4

Domande di contributo conto interessi

 

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione generale cinema entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo o di locazione finanziaria, e non oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica.

2. Sono inammissibili le domande relative a sale per le quali siano ancora in corso di erogazione contributi per mutui o locazioni finanziarie precedentemente stipulati.

3. Alla domanda sono allegate:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta la titolarità dell'esercizio; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 3; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio; per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attività al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) copia autenticata del contratto di mutuo o di locazione finanziaria;

c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita;

d) atto d'obbligo relativo alla programmazione, di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.

 

Art. 5

Procedimento di assegnazione del contributo in conto interessi

 

1. L'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il direttore generale cinema ne comunica all'interessato l'ammissibilità, ovvero, con provvedimento motivato, il rigetto.

3. Ove si renda necessario, il direttore generale cinema, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Con successivo provvedimento il direttore generale delibera la concessione del contributo sugli interessi, determinandone la misura, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, commi da 6 a 8.

4. All'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, è trasmessa la documentazione relativa all'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire dei contributi, effettuato da una società di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta, scelta dall'istituto mutuante. Le relative spese sono a carico del beneficiario.

 

Art. 6

Liquidazione del contributo in conto interessi

 

1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al beneficiario, al soggetto finanziatore ed all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo.

2. Il contributo è versato in corrispondenza delle singole rate di mutuo o di locazione finanziaria. Per le rate pagate prima della deliberazione, i contributi sui relativi interessi sono liquidati contestualmente al primo versamento.

3. Il contributo è corrisposto al soggetto finanziatore in favore del beneficiario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del soggetto finanziatore all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo circa l'avvenuto incasso di ciascuna rata.

4. Le previsioni contenute nel presente articolo si intendono subordinate alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a 8.

 

Art. 7

Contributi in conto capitale

 

1. Sono concessi contributi in conto capitale, in base al regime «de minimis» di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, per le seguenti attività:

a) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti per le aree geografiche di intervento individuate dal programma triennale della Consulta territoriale per le attività cinemtografiche;

b) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti digitali, e servizi accessori alle sale;

c) riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse in tutti i comuni, con particolare riferimento a quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti e sprovvisti di sale e con comuni confinanti anch'essi privi di sale;

d) trasformazione in multisala di sale ubicate nei centri cittadini con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti.

2. I contributi in conto capitale concessi per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono alternativi al contributo in conto interessi mentre quelli concessi per gli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d), possono essere cumulati con contributi in conto interessi, per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato, ed a condizione che le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche, cui è destinato il contributo in conto capitale, si impegnino, con apposito atto d'obbligo, a programmare, per il periodo di concessione del medesimo contributo, almeno il 20%, ridotto al 10% per le monosale, di film riconosciuti di nazionalità italiana o europea.

3. Nessun soggetto può, comunque, beneficiare di un contributo che sia superiore al dieci per cento dello stanziamento annuale destinato ai contributi in conto capitale di cui all'art. 1, comma 6.

4. I contributi sono concessi tenendo conto delle seguenti priorità di intervento, fino ad esaurimento dei fondi:

a) investimenti effettuati da tutte le imprese di esercizio per interventi di cui alla lettera c), comma 1, del presente articolo. Con riferimento a tali ultimi interventi saranno prioritariamente sostenuti quelli effettuati nei centri cittadini con popolazione fino a 10.000 abitanti e sprovvisti di sale e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) investimenti effettuati per interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 da parte di micro, piccole e medie imprese che siano proprietarie o gestiscano circuiti inferiori a 60 schermi complessivi;

c) investimenti effettuati da tutte le altre imprese di esercizio per interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

5. Le risorse disponibili sono finalizzate in via prioritaria al soddisfacimento degli interventi di cui alla lettera a) del comma precedente e le eventuali risorse eccedenti sono finalizzate al soddisfacimento degli interventi di cui alla lettera b). Ulteriori eventuali risorse residue sono finalizzate al soddisfacimento degli interventi di cui alla lettera c). I contributi sono concessi purché i costi non siano inferiori a 10.000 euro. I contributi sono concessi in una misura pari al 40% dei costi sostenuti per un costo massimo ammissibile non superiore a 500.000 euro, per le tipologie di intervento di cui alle lettere a) e d) del comma 1 del presente articolo. Per le tipologie di intervento di cui alla lettera b), i contributi sono concessi in una misura pari al 30% dei costi sostenuti per un costo massimo ammissibile non superiore a 650.000 euro. Per le tipologie di intervento di cui alla lettera c), i contributi sono concessi in una misura pari al 30% dei costi sostenuti per un costo massimo ammissibile non superiore a 400.000 euro.

6. Nel caso in cui sia stata effettuata richiesta del beneficio previsto all'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le aliquote percentuali di cui al comma precedente sono, per la parte di costo riferita agli interventi di digitalizzazione, ridotte della metà.

7. Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di costo:

a) impianti di proiezione digitali, impianti di proiezione stereoscopica, impianti audio digitali, accessori dei suddetti impianti;

b) impianti di climatizzazione;

c) poltrone con larghezza minima di cm 58;

d) impianti e attrezzature di biglietteria automatica;

e) opere ed impianti destinati alla produzione di energia e al risparmio energetico.

8. I contributi in conto capitale sono cumulabili con le altre misure pubbliche di sostegno nei limiti previsti nei rispettivi regimi di aiuto.

 

Art. 8

Domande di contributo in conto capitale

 

1. Le domande di contributo in conto capitale sono presentate alla Direzione generale cinema inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno in relazione agli interventi da terminare entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Per gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 7, il termine per la conclusione dei lavori è prorogato di un anno. Ove si renda necessario, la Direzione generale cinema, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria.

Alla domanda devono essere in ogni caso allegate:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta la titolarità dell'esercizio e l'iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Direzione generale cinema ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio; per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attività al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto, per l'intervento interessato, il beneficio di cui all'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Tale dichiarazione va effettuata anche se negativa.

 

Art. 9

Procedimento di assegnazione del contributo in conto capitale

 

1. Tenuto conto dell'entità delle risorse stanziate annualmente per la finalità «contributi in conto capitale», secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, si procede all'assegnazione delle stesse secondo i criteri, contestualmente applicati, dell'ordine cronologico e del pieno soddisfacimento di ciascuna delle priorità indicate nell'art. 7, comma 4, nella sequenza delle medesime ivi stabilita.

2. Con riferimento ad ogni singola priorità presa in considerazione, l'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Direzione generale cinema comunica agli interessati, anche attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale, i beneficiari del contributo ed il suo ammontare, tenuto conto delle priorità previste al comma 4 dell'art. 7 del presente decreto.

4. Entro sessanta giorni dal termine dei lavori, a pena di decadenza del contributo, i soggetti interessati fanno pervenire alla Direzione generale cinema un'istanza conclusiva di fine lavori, secondo le modalità e la modulistica definite con decreto del direttore generale cinema, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

 

Art. 10

Modalità tecniche di controllo e revoca dei contributi in conto interessi e in conto capitale

 

1. La Direzione generale cinema procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo.

2. Con provvedimento del direttore generale cinema è disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente decreto, e comunque:

a) in caso di presentazione di dichiarazione o di relativa documentazione non veritiera. In tal caso l'amministrazione esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico;

b) in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 4;

c) in caso di mancato completamento dell'intervento cui si riferisce il contributo entro due anni dal provvedimento di concessione del medesimo. E' ammessa, per una sola volta, la proroga di tale termine per eccezionali e documentate esigenze.

3. Il beneficiario del contributo in conto interessi decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attività avvenuta nel corso del periodo di ammortamento del contratto di mutuo o di locazione finanziaria. Qualora il mutamento della destinazione d'uso o la cessazione definitiva dell'attività siano avvenuti entro tre anni dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto anche alla restituzione delle somme già percepite, aumentate degli interessi legali.

4. Il beneficiario del contributo in conto capitale decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attività avvenuti entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

 

Capo II

Industrie tecniche cinematografiche

 

Art. 12

Oggetto

 

1. In attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo, a valere sulle risorse di cui all'art. 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo, eventualmente assegnate a tale scopo da parte del Ministro, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione nazionale, effettuati dalle industrie tecniche cinematografiche iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

2. Per industria tecnica cinematografica, si intende l'impresa specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, con riguardo, tra gli altri, ai seguenti settori operativi: teatri di posa; noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche; stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali; produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ciascun esercizio finanziario è stabilito, con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, l'ammontare di risorse per le domande presentate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo.

 

Art. 13

Domande per la concessione dei benefici

 

1. Per la concessione dei benefici previsti all'art. 12 del presente decreto, le imprese interessate presentano apposita domanda alla Direzione generale cinema, che provvede ad esaminarle entro i successivi sessanta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Ai fini della ricevibilità, le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, dalla quale risulti l'esistenza dell'impresa da almeno tre anni e la correntezza della sua attività, ovvero dichiarazione sostitutiva in tal senso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dichiarazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 14, comma 1, lettere b), c) e d).

 

Art. 14

Ammissibilità ai benefici

 

1. Sono ammesse ai benefici le imprese che all'atto della domanda abbiano i seguenti requisiti:

a) esercizio dell'attività di impresa da almeno tre anni;

b) partecipazione alla realizzazione tecnica, anche parziale, di almeno tre film;

c) regolare assolvimento degli obblighi di restituzione per i finanziamenti concessi o in corso di erogazione da parte dello Stato;

d) per i soli teatri di posa, conseguimento delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di agibilità e sicurezza.

 

Art. 15

Determinazione dei benefici

 

1. A favore delle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali per un importo massimo ammissibile pari al 70 per cento del costo dell'investimento, ad un tasso di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento indicato nel decreto del Ministro per le attività produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in vigore al momento della stipula del mutuo. Per gli investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica, l'importo del finanziamento può raggiungere il 90 per cento del costo dell'investimento ed è concesso ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del predetto tasso di riferimento.

2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti parametri di riferimento:

a) per imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a cinque milioni di euro;

b) per imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a 2.500.000 euro.

3. Il finanziamento è concesso anche per l'acquisto dei beni strumentali individuati da apposito provvedimento del direttore generale cinema.

4. Entro i limiti di costi massimi ammissibili di cui al comma 2, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, con durata non inferiore a 36 mesi, stipulati per gli investimenti effettuati per la realizzazione di film di produzione nazionale, compresi gli investimenti relativi ai beni strumentali indicati al comma 3. I contributi sono concessi nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso definito nel contratto di stipula del mutuo, ovvero al 20 per cento per gli investimenti caratterizzati da un contenuto di alta innovazione tecnologica. Il tasso di riferimento è quello indicato nel decreto del Ministro per le attività produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. I benefici sono revocati e le somme già erogate sono restituite, aumentate degli interessi legali, in caso di riduzione del numero di dipendenti durante il periodo in cui ha corso il finanziamento.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

Art. 16

Disposizioni transitorie e di attuazione

 

1. Il presente decreto si applica alle istanze di contributo in conto capitale presentate a partire dal 1° gennaio 2015, coerentemente a quanto previsto nel decreto 7 aprile 2015, di sospensione dell'efficacia del decreto 8 febbraio 2013, recante «modalità tecniche di sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche».

In fase di prima applicazione del presente decreto, per i lavori terminati nel 2015, le istanze di richiesta di contributo devono essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione generale cinema del decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 9, comma 4, del presente decreto. Le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione prevista nel citato decreto del direttore generale.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, a decorrere dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il presente decreto sostituisce integralmente il citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013, recante «Modalità tecniche di sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche», che è, di conseguenza, abrogato.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 marzo 2016, n. 56.