Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 marzo 2016, n. 4232

Rapporto di lavoro - Privazione delle mansioni - Trasferimento - Mancata partecipazione a selezione per progressione di carriera - Risarcimento del danno alla professionalità

 

Svolgimento del processo

 

La corte d'appello di Genova, con sentenza del 8/6/2011, confermando sentenza del 2010 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda al risarcimento del danno alla professionalità da privazione delle mansioni lamentato da S. a seguito del trasferimento dell'ufficio idrografico e mareografico di Genova facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Regione e poi all'ARPAL.

In particolare, la corte territoriale ha valorizzato la durata di soli 11 mesi dell'inattività dedotta dal lavoratore e la mancata partecipazione a selezione per progressione di carriera (il dipendente è poi andato in quiescenza) per escludere un danno risarcibile alla professionalità, ritenendo superflue le prove richieste.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per unico motivo; l'agenzia resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata.

 

Motivi della decisione

 

Con unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, per aver trascurato di verificare l'effettivo demansionamento del lavoratore ed il danno alla sua professionalità.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha già precisato (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 26666 del 06/12/2005) che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita - lesione che, per l'appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso - è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento (prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa e che può essere data, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti); a tal fine, possono essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

Rimane, naturalmente, affidato al giudice di merito - le cui valutazioni, se scorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità - il compito di verificare, di volta in volta, se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone l'ammontare, anche, se del caso, con liquidazione fondata sull'equità.

Nella specie, la corte territoriale ha, con motivazione corretta ed adeguata, escluso la ricorrenza di un danno al bagaglio professionale del lavoratore ed alla sua immagine verso l'esterno, in considerazione della durata del preteso demansionamento e della mancata deduzione di elementi pur presuntivi idonei a dar ragione delle varie voci di danno asserite.

Non vi sono elementi per sindacare tale valutazione della corte territoriale; del resto, la ricorrente (salvo il solo richiamo all'esclusione da riunioni e all'affidamento del coordinamento a dipendente sottordinato, elementi in sé insufficienti per l'accoglimento delle pretese attoree) non deduce specifici elementi che non sarebbero stati valutati dal giudice di merito, indicativi del lamentato danno alla professionalità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro duemila per compensi, Euro cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.