Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 febbraio 2016, n. 2831
Contratto a tempo determinato - Nullità - Conversione del rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Datore di lavoro pubblico
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lanusei, in parziale accoglimento della domanda proposta da A.V. contro l'Ente Foreste della Sardegna, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato dalle parti nel 2005;
ha escluso il diritto del lavoratore alla conversione del rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto imposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 in ragione della natura pubblica del datore di lavoro; ha invece condannato l'Ente Foreste al risarcimento del danno nella misura pari a 20 mensilità della retribuzione globale di fatto, in applicazione analogica dell'art. 18 della legge n. 300/1970.
2. Con sentenza del 26 marzo 2010, la Corte d'appello di Cagliari, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ente Foreste, ha rigettato la domanda del lavoratore.
3. La Corte ha infatti ritenuto che l'art. 13 della legge regionale n. 24/1999, a norma del quale erano state effettuate le assunzioni a tempo determinato di operaio comune, qualificato o superiore, non introduce una deroga al principio della forma scritta del contratto, fissato dagli artt. 1 e ss. del decreto legislativo n. 368/2001, applicabile anche ai datori di lavoro pubblici, nonché alla norma di cui all'art. 46, comma terzo, del contratto collettivo per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico forestale, il quale prevede che l'apposizione del termine avvenga con atto scritto; che pertanto il rapporto di lavoro doveva ritenersi invalido; che tuttavia non poteva scaturirne la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa dello sbarramento costituito dall'art. 36 del d.lgs. n.165/2001; che in tal caso sussiste per il lavoratore solo il diritto alle retribuzioni ai sensi dell'art. 2126 cod.civ., con esclusione di ogni forma di risarcimento del danno, in difetto di allegazioni circa la sua effettiva natura e consistenza; che, al riguardo, non poteva valere il richiamo al diritto comunitario, in assenza di una compiuta allegazione dei presupposti fondanti il diritto al risarcimento. La Corte cagliaritana ha altresì rigettato l'appello incidentale con il quale il lavoratore ha chiesto la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato e ciò per le ragioni già esposte, escludendo altresì che l'art. 13 della legge Regione Sardegna n. 24/1999 introduca un'eccezione alla regola del pubblico concorso prevista dall'art. 97 della Costituzione.
4. Contro la sentenza il V. propone ricorso per cassazione sostenuto da sei motivi, cui resiste con controricorso l'Ente Foreste della Sardegna.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.:assume infatti che, nella memoria difensiva d'appello, aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità-improcedibilità del ricorso in appello spiegato dall'Ente Foreste della Sardegna per l'inesistenza della sua notificazione. Essa infatti era avvenuta in un luogo diverso rispetto al domicilio eletto da esso ricorrente nel giudizio di primo grado, e più precisamente alla via E.d'A. (..) a Cagliari, anziché alla via E.D'A. (..) a Loceri. All'udienza fissata per la discussione (7/10/2009) l'appellante aveva chiesto un termine per rinnovare la notificazione e la Corte cagliaritana aveva rinviato alla successiva udienza del 13 gennaio 2010. L'atto di appello, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e al verbale del 7/10/2009, era stato quindi notificato dall'Ente Foreste presso il domicilio eletto di esso ricorrente in data 19/11/2009. Nella sua memoria difensiva, egli aveva tempestivamente eccepito l'inammisibilità-improcedibilità dell'appello per l'inesistenza della notificazione alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte del 30 luglio 2008, n. 20604.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 291, comma primo, 149 e 435, comma terzo cod.proc.civ.: sostiene che l'efficacia sanante attribuita dall'art. 291 cod.proc.civ. può esplicarsi esclusivamente nei casi di notifica nulla, non anche nei casi di notificazione omessa o inesistente, ipotesi quest'ultima che ricorre quando essa manchi di un qualsivoglia collegamento tra il luogo di esecuzione ed il destinatario ed invoca la pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite del 29 aprile 2008, n. 10817. Ribadisce il principio che era onere dell'appellante verificare il buon esito della notificazione e, in caso contrario, procedere alla sua rinnovazione nel rispetto dei termini fissati dall'art. 435 cod.proc.civ.
3. Il terzo motivo ha ad oggetto la nullità della sentenza e del giudizio di appello in relazione agli artt. 291, comma primo, 149 e 435, comma terzo, cod.proc.civ. La parte sostanzialmente ribadisce l'improcedibilità dell'appello con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi compresa la sentenza in caso di omessa notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione.
4. Il quarto motivo riguarda la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione agli artt. 97, comma terzo, della Costituzione, 13 della legge Regione Sardegna del 9 giugno 1999, n. 24, 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria, 1 della legge n. 230 del 18/4/1962, 1, comma 2°, d. lgs. n. 368/2001, 36, comma 2°, decreto lgs. n. 165/2001. In sintesi il lavoratore assume che la norma dell'art. 13 della legge regionale n. 24/1999, come modificato dalla legge regionale n.12/2002, ha introdotto una deroga all'art. 97 della Costituzione per le assunzioni da parte dell'Ente di operai comuni, qualificati o superiori, in quanto esse avvengono mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sicché la mancanza di forma scritta del contratto, e la sua conseguente nullità, determinano ipso facto la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine. Assume inoltre che in nessun documento risulta che la volontà delle parti fosse quella di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
5. Il quinto motivo, proposto in via subordinata, inerisce alla violazione e alla falsa applicazione delle stesse norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro indicate nel motivo precedente, sia pure sotto altro profilo. Assume il ricorrente che, quand'anche dovesse ritenersi il contratto in esame a tempo determinato, è inapplicabile il principio di preclusione della sua conversione in un contratto a tempo indeterminato, per l'eccezione che l'art. 13 della legge Regione Sardegna introduce all'art. 97 Costituzione, e che tale norma pure contempla attraverso il riferimento alle liste di collocamento per l'avviamento al lavoro.
6. Il sesto motivo riguarda la violazione e la falsa applicazione dell'art. 36, comma secondo, d.lgs. n. 165/2001, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Assume che, pure a ritenere esclusa la natura a tempo indeterminato del contratto, doveva comunque riconoscersi il suo diritto al risarcimento dei danni, come conseguenza della violazione da parte dell'Ente delle norme imperative in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.
7. I primi tre motivi che si esaminano congiuntamente in ragione della connessione che li lega sono fondati.
8. I fatti processuali che il ricorrente pone a fondamento dei motivi all'esame sono compiutamente riportati nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza ed essi risultano dai documenti prodotti unitamente al ricorso per cassazione, nel rispetto della norma prevista nell'art. 369, comma 2°, n. 4, cod.proc.civ. Di essi è dunque consento l'esame essendo il giudice di legittimità giudice anche del fatto tutte le volte in cui venga denunciata la violazione di una norma processuale (cfr. Cass., 16 febbraio 2003, n. 6055). Essi possono così sintetizzarsi:
a) il ricorso in appello dell'Ente foreste della Sardegna è stato depositato, come risulta dalla sentenza impugnata, il 17 luglio 2008;
b) il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, prevista per il 7 ottobre 2009, sono stati notificati al V., presso il suo difensore, alla via D'A. (..) in Cagliari, in data 26/2/2009, ma il plico è stato restituito al mittente in quanto "destinatario sconosciuto";
c) la via D'A. (..) di Cagliari era infatti luogo diverso dal domicilio eletto dal ricorrente in primo grado, che era presso il suo difensore alla via D'A. (..) in Loceri (v. elezione di domicilio riportato., anche nell'intestazione della sentenza impugnata e avviso ricevimento della raccomandata prodotto in allegato al presente ricorso);
d) all'udienza di discussione del 7 ottobre 2009 la parte ricorrente ha chiesto un termine per rinnovare la notificazione del 26 febbraio 2009 e tale termine è stato concesso in vista della successiva udienza del 13 gennaio 2010;
e) l'atto è stato quindi notificato al V., nel domicilio eletto, il 19/11/2009.
9. La prima notificazione deve ritenersi inesistente perché indirizzata ad un luogo privo di qualsiasi riferimento con il destinatario della notificazione stessa, a causa dell'errata indicazione del domicilio.
10. Dall'inesistenza della notificazione discende l'inapplicabilità del disposto dell'art. 291 cod.proc.civ. che consente la rinnovazione della sola notificazione affetta da nullità e non anche inesistente.
Ciò in forza del principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui "Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all' appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente" (Cass., 30 luglio 2008, n. 20604).
Nell'affermare il detto principio, le Sezioni Unite hanno precisato che l'improcedibilità, conseguente alla omessa notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, è imposta alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, che non consente al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.
Detto principio è stato, poi, ribadito da successive pronunce di questa Corte, non solo in materia di lavoro, ma anche in materia di locazioni e perfino nell'ambito dei procedimenti camerali (così Cass. 19 dicembre 2008, n. 29870; Cass., 23 gennaio 2009, n. 1721; Cass., 13 maggio 2010, n. 11600; Cass., 30 aprile 2011, n. 9597; da ultimo, Cass., 15 dicembre 2015, n. 25274). Dunque il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo).
11. Le scansioni temporali su evidenziate tra l'attività notificatoria della parte e l'intervento nomofilattico delle Sezioni unite escludono che possa trovare applicazione, al caso in esame, il principio posto a tutela dell'effettività dei mezzi di azione e difesa in materia di "prospective overruling".
12. Tale principio, infatti, è inteso nel senso che, ove il mutamento giurisprudenziale si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.) - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'"overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa; che, sia pure soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144).
13. La notificazione inesistente è stata effettuata — senza esito - circa sette mesi dopo la pubblicazione della sentenza, e cioè quando l'arresto nomofilattico correttivo era divenuto oggettivamente conoscibile poiché, pur tenendo conto dei normali tempi tecnici di memorizzazione di tale precedente nella banca dati della Suprema Corte di cassazione consultabile in rete, deve ritenersi che la parte abbia avuto a sua disposizione un arco temporale sufficiente a tener conto della nuova giurisprudenza e, conseguentemente, a prevenire il verificarsi della menzionata decadenza (in termini, Cass., 28 febbraio 2012, n. 3042).
Deve pertanto escludersi un suo incolpevole affidamento sulla precedente interpretazione della nonna processuale e, correlativamente, deve ritenersi che la Corte d'appello erroneamente abbia assegnato un nuovo termine per la notificazione, avendo dovuto limitarsi a constatare che il deposito del ricorso non era stato seguito da una valida attività di instaurazione del contraddittorio.
14. Ne deriva che la sentenza impugnata, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, restando assorbiti gli altri, deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 cod.proc.civ.
15. In applicazione del principio della soccombenza le spese del giudizio di appello e del presente giudizio devono essere poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, perché il processo non poteva essere proseguito. Condanna l'Ente Foreste al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 100,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché delle spese del presente giudizio, liquidate in € 100,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.