Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 aprile 2016, n. 7287
Tributi - Contenzioso tributario - Notifica del ricorso in luogo privo di riferimento con il destinatario dell'atto e non presso il procuratore costituito nel giudizio - Ricorso per revocazione - Inammissibilità - Valutazione di diritto compiuta dal giudice in ordine alla validità e regolarità della notifica - Configurazione di questione di diritto e non un errore di fatto
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza n. 18738, depositata il 27.08.2009 e non notificata, la Corte Suprema di cassazione accoglieva il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della società SICOM in liquidazione SRL, rimasta intimata nel giudizio dì legittimità, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 96/41/07 che veniva cassata con rinvio alla CTR in altra composizione.
2. A seguito della mancata riassunzione del giudizio, divenuto definitivo l'accertamento, la Agenzia provvedeva al recupero delle somme dovute: ciò avveniva con la notifica della cartella di pagamento n. 071 07120110151961234000, in data 13.10.2011, con la quale veniva richiesto alla società il complessivo importo di € 302.995,23 relativo al Modello Unico anno di imposta 1999, precisando alla voce "Dettaglio degli importi dovuti" "gli importi sono dovuti a titolo definitivo a seguito di decisione della Corte di cassazione".
3. In ragione di tale notifica, la società, assumendo di non avere avuto notizia della sentenza in precedenza, svolgeva delle indagini, presso l'Avvocatura dello Stato e presso fa Corte di cassazione ove, in data 20.02.2012, richiedeva la copia del ricorso per cassazione.
4. Con il ricorso in revocazione, notificato il 07.09.2012, la società espone di aver rilevato dall'esame della copia di detto ricorso per cassazione una serie di elementi e circostanze dalle quali aveva desunto l'inesistenza della notifica dello stesso. In particolare sostiene che il ricorso, ad istanza dell'Agenzia, non solo non era stato notificato al difensore costituito nel giudizio nel quale era stata resa la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., ma era stato altresì notificato a mani di persona dichiaratasi dipendente, che tale non era, ed in luogo che non aveva alcun riferimento con il destinatario dell'atto, in quanto la sede legale della società era mutata nel corso del giudizio.
5. Con il ricorso in revocazione, corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c., la società denuncia che l'ordinanza è affetta da un errore di fatto, di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 391 bis c.p.c., perché non essendo stato oggetto di controversia la eccepita inesistenza della notifica del ricorso, vi era stato da parte della Corte un errore di percezione ovvero una svista materiale, tale da indurla a ritenere sussistente la regolarità della notifica del ricorso per cassazione. Conclude chiedendo che, ritenuta l'inesistenza della notifica, il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate venga dichiarato inammissibile.
6. L'Agenzia delle entrate replica con controricorso, sostenendo che il ricorso per revocazione è tardivo e contestandone la fondatezza nel merito.
Considerato in diritto
1.1. Il ricorso è inammissibile e va rigettato.
1.2. Come è stato affermato da questa Corte (v. fra le altre Cass. nn. 22171/2010, 9396/2006, 8907/2010), "l'istanza di revocazione di una sentenza (o di una ordinanza pronunciata ex art. 375, primo comma, n.ri 1 - v. C.Cost. 207/2009 -, 3 e 4 c.p.c.), proponibile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio".
Peraltro, come pure è stato più volte affermato da questa Corte (fra le altre, Cass. n. 1731/2014, n. 44/2015) "in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4), deve presentare i caratteri dell’evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio".
1.3. Orbene l'errore lamentato dalla ricorrente non rientra in tale paradigma, in quanto è evidente che trattasi di eventuale errore di giudizio.
1.4. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte abbia ritenuto "notificato" validamente il ricorso presso un luogo non avente alcun riferimento con il destinatario dell'atto e non presso il difensore costituito nel giudizio nel quale era stata resa la sentenza impugnata, laddove avrebbe dovuto ritenere l'inesistenza della notifica del ricorso dichiarandone l'inammissibilità.
Non scorge il Collegio come il descritto "errore" della sentenza impugnata possa essere considerato errore percettivo sugli atti interni del processo e come la sua deduzione - che si risolve soltanto nell'addebito alla Corte di legittimità di un (preteso) errore di diritto - possa essere stata proposta con il rimedio dell'impugnazione per revocazione ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. (Cass. 4295/2005).
1.5.1. Il motivo è, infatti, inammissibile sotto il duplice profilo, perché nella specie non si denuncia un errore di fatto, bensì un errore di diritto, e perché sul punto la Corte ebbe a pronunciarsi.
1.5.2. Innanzi tutto va rilevato, come si evince dal ricorso (fol. 3) che l'Avvocatura aveva richiesto la notifica dell'atto alla SICOM SRL in persona del legale rapp. p.t. Starita Rita, con sede in Cercola (NA) Via Don Minzoni n.91 (Trav. Buonanno) e che in detto luogo la notifica risultava essere stata eseguita dall'Ufficiale giudiziario, addetto al Tribunale di Nola, mediante consegna di copia del ricorso "A mani dell'impiegato dip.te A. N." in data 10/01/2008.
Il punto, in ordine al quale si sarebbe verificato l'errore di fatto, è costituito dalla esecuzione della notifica presso un luogo privo di riferimento con il destinatario dell'atto e non presso il procuratore costituito nel giudizio, notifica ritenuta dalla Corte valida nonostante - secondo l'assunto - incontrastabilmente in contrasto con quanto risultante dagli atti.
Orbene quanto dedotto dalla parte, anche mediante produzione documentale versata nel presente giudizio, circa l'intervenuto mutamento della sede legale, la non riferibilità del luogo della notifica alla società e la inesistenza di un rapporto di lavoro con il soggetto che aveva sottoscritto la relata in qualità di dipendente, non emerge da alcun documento trasfuso nel giudizio originario oggetto di revocazione e pertanto non costituisce materia giustiziabile nel presente giudizio.
Va pertanto sottolineato che la sentenza oggi impugnata non muove dall'errore provocato dalla mancata percezione di documenti, ma si basa sulla valutazione di diritto compiuta in ordine alla validità e regolarità della notifica, sulla scorta della relata sottoscritta dall'Ufficiate giudiziario.
1.5.3. Ancora va considerato che sul punto la Corte si è pronunciata motivatamente, sia pure in forma sintetica ed implicita, laddove ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio, dando atto che la parte privata era rimasta "intimata", in quanto non aveva spiegato difese, sicché non ricorre qui l’ipotesi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
1.5.4. Quanto alla doglianza proposta per essere stata ritenuta valida dalla Corte la notifica, nonostante non fosse stata eseguita presso il difensore presente nella decisione impugnata, la stessa - prospettata peraltro in modo assertivo e privo di autosufficienza circa l'ampiezza del mandato ad litem conferito e la sussistenza di una elezione di domicilio- non è tale da configurare un errore di fatto.
Ciò che, con il mezzo d'impugnazione qui esaminato, si vorrebbe oggi rimettere in discussione è proprio la valutazione di diritto compiuta dalla Corte circa la validità e regolarità della notifica ed involge, quindi, una questione di diritto, e non un errore di fatto derivante dall'omessa percezione di dati risultanti dagli atti.
1.6. La pronuncia di inammissibilità del motivo di ricorso, assorbe l'eccezione di tardività dello stesso sollevata dall'Agenzia delle entrate.
2. In conclusione il ricorso va rigettato per inammissibilità. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso per inammissibilità del motivo;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di €. 10.260,00, oltre spese prenotate a debito.