Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 maggio 2015, n. 19333

Tributi - Reati fiscali - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Processo tributario - Presunzioni - Processo penale - Autonomia - Utilizzabilità - Condizioni

 

Ritenuto in fatto

 

1. C.G.B. ha proposto appello avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO emessa in data 31/01/2014, depositata in data 4/02/2014, con cui veniva confermata la sentenza del tribunale di MILANO del 13/06/2013 che lo aveva condannalo alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e dei doppi benefici di legge, per aver reiteratamente utilizzato fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta C.L., indicando nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi per € 31.511,72 (anno 2006) e per € 4.331,95 (anno 2007), secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nell'imputazione (art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000: fatti contestati come commessi in Milano il 19/09/2007 ed il 17/09/2008).

2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista Avv. G., Quadri, vengono dedotti cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost. e, più in generale, alle norme sulla formazione delle prove (art. 187 ss. c.p.p.).

La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello affermato la responsabilità del ricorrente nonostante il difetto di prova sul fatto che le operazioni commerciali, documentate dalle fatture, in realtà non fossero mai state poste in essere; i giudici milanesi avrebbero errato ritenendo che spettasse al ricorrente fornire la prova, presentandosi le affermazioni contenute sia nella sentenza di primo grado che in quella d'appello del tutto prive di supporto probatorio; secondo la Corte territoriale la colpevolezza sarebbe stata ravvisata dalia mancanza di produzione documentale da parte del ricorrente, documentazione che nessuna norma di legge impone di tenere.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost. e, più in generale, alle norme sulla produzione delle prove (art. 187 ss. c.p.p.).

La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello affermato la responsabilità del ricorrente ritenendo che questi, e per esso la società V.C. da lui amministrata, avessero l'obbligo di "sorvegliare" la partita IVA e l'iscrizione al registro delle imprese del C.; quest'ultimo aveva iniziato la sua collaborazione nel 2006 emettendo la fattura n. 1 per un importo di € 1.367,60 oltre IVA, sicché il ricorrente non aveva motivo di dubitare che la partita IVA inizialmente indicata fosse quella corretta; solo successivamente il ricorrente era venuto a sapere che quella partita IVA era stata chiusa e che il C. aveva chiesto la cancellazione dal registro delle imprese; nessun obbligo, però, aveva il ricorrente di eseguire verifiche periodiche sull'operatore commerciale in modo da accertarsi che la posizione fiscale fosse regolare, né era obbligato il ricorrente a sapere che il C. disponesse di altra partita IVA; la Corte d'appello avrebbe quindi ritenuto esistente un obbligo in realtà non previsto da alcuna disposizione di legge in materia di IVA, obbligo previsto dall'art. 35, comma 15 quater, del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA intracomunitaria.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p. per totale mancanza di motivazione.

La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello affermato l'inesistenza delle operazioni sulla base dell'affermazione secondo cui il contenuto delle fatture sarebbe generico; diversamente poiché le fatture portavano come oggetto dell'operazione la dicitura "compenso per segnalazioni clienti effettuate nel mese di....'', sostenere che tale dicitura fosse generica e tale da non giustificare fiscalmente un corrispettivo è erroneo; è pacifico, per il ricorrente, che si trattasse di prestazioni di lavoro autonomo rese in forma continuativa, sicché la fattura rispettava del tutto le indicazioni previste dall'art. 21, d.P.R n. 633 del 1972; l'omissione della motivazione non consentirebbe di comprendere il perché del giudizio negativo emesso dalla Corte territoriale a carico del ricorrente.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello affermato che l'elevata percentuale riconosciuta al C. nonostante la sua inesperienza e tenuto conto dell'emolumento fisso che egli percepiva a titolo di "rimborso spese", contraddiceva l'assunto difensivo secondo cui quei ricavi erano al lordo delle spese, non esistendo alcuna traccia documentale dei conteggi proposti nell'atto di appello; tale affermazione sarebbe illogica e contraddittoria, anzitutto quanto all'asserzione relativa alla percentuale di calcolo sulle provvigioni, avendo ritenuto la Corte d'appello che l'emolumento veniva calcolato in base alla provvigione maturata dall'agente, indicandola nella misura del 7%; l'affermazione, si sostiene in ricorso, non sarebbe mai stata fatta da alcuno (a tal proposito, si riportano stralci dell'esame dei testi D. e P., che smentirebbero tale affermazione); illogica sarebbe quindi l'affermazione della Corte d'appello nell'aver ritenuto in contraddizione l'assunto difensivo perché riferiva di ricavi "al lordo delle spese" senza tracce documentali, ciò in quanto nella documentazione prodotta non compariva alcuna somma a parte a titolo di rimborso spese perché compare l'importo dovuto, composto da un fisso per rimborso spese oltre provvigioni, ove l'importo globale era al lordo di quella somma di 800 € che costituiva il fisso per il rimborso spese; sarebbe dunque illogico sostenere che un rimborso spese non possa essere imputabile e contenuto "al lordo" nel corrispettivo percepito.

2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p. per mancanza e illogicità della motivazione.

La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello illogicamente e senza motivazione ritenuto che fosse elevata la remunerazione della collaborazione del C.; non avrebbe, cioè, spiegato il motivo per cui remunerare in una misura stimabile in circa 1600 € mensili un giovane di 30 anni sarebbe stato eccessivo, operando un paragone con il trattamento economico di un impiegato pubblico di pari qualifica; in definitiva, la sentenza, complessivamente, non avrebbe tenuta logica, non avendo dato la prova della verità in generale e della verità degli elementi singolarmente esaminati.

 

Considerato in diritto

 

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza.

4. Deve, preliminarmente, osservarsi che l'esame dei motivi di ricorso consente di rilevare che gli stessi si presentano come una mera riproposizione dei motivi di appello. Ciò sarebbe sufficiente già, di per sé, a renderli inammissibili, atteso che, la semplice illustrazione operata degli stessi consente di verificare l'assenza di qualsiasi seria critica alla struttura della motivazione dell'impugnata sentenza, con cui il ricorrente, proponendo le illustrate doglianze, evita seriamente di confrontarsi, non avanzando alcuna critica al percorso logico - argomentativo sviluppato dai giudici di appello.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v. tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. I motivi di impugnazione sono, in ogni caso, inammissibili perché manifestamente infondati.

Seguendo l'ordine sistematico imposto dalla struttura dell'impugnazione di legittimità, anzitutto, possono essere esaminati i primi due motivi che, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza sollevati, sono suscettibili di congiunta trattazione. Ed invero, con detti motivi, come anticipato in sede di illustrazione, il ricorrente sostiene che spettava all'accusa provare che le operazioni commerciali documentate dalle fatture, in realtà, non fossero mai state poste in essere, essendo stata contestata l'inesistenza oggettiva dell'operazione ad esse sottesa; la colpevolezza, dunque, sarebbe stata affermata invertendo l'onere probatorio ossia ritenendo il ricorrente responsabile del reato sulla base della mancata produzione della documentazione che il ricorrente si era riservato di produrre. Ambedue i motivi sono privi di pregio, in quanto la semplice lettura della motivazione dell'impugnata sentenza consente di rilevare come i giudici territoriali individuano una serie di elementi che inducono a ritenere oggettivamente inesistenti le operazioni di cui alle fatture contestate (ed invero, oltre alla censurata mancata produzione documentale, i giudici indicano, tra gli altri, il contenuto generico delle fatture, l’elevata percentuale riconosciuta al C. nonostante la sua inesperienza, tenuto conto che l'emolumento fisso da questi percepito a titolo di rimborso spese contraddiceva l'assunto difensivo secondo cui quei ricavi fossero "al lordo" delle spese, osservandosi in sentenza come nessuna traccia documentale esistesse dei conteggi che la difesa aveva proposto nell'atto di appello; ancora, viene indicato come ulteriore elemento la cessazione dell'attività dell'emittente nel febbraio 2006 e la sua cancellazione dal registro delle imprese nel maggio successivo; infine, la disponibilità da parte del C. di un ulteriore numero di partita IVA utilizzato nei rapporti con società partecipi del medesimo meccanismo fraudolento).

5.1. Orbene, a fronte di tali elementi, valorizzati dalla sentenza impugnata, per consolidare il convincimento dei giudici di appello in ordine all'inesistenza oggettiva delle operazioni, la difesa propone censure che, all'evidenza, oltre che risolversi nello sviluppo di argomenti fattuali che presupporrebbero apprezzamenti di merito, inibiti in questa sede di legittimità, in realtà si risolvono nella manifestazione di un dissenso che - lungi dal prospettare i prospettati vizi - si appunta contro la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, censurando la valutazione del compendio indiziario sulla cui base gli stessi sono pervenuti a ritenere l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Ed infatti, sia il primo giudice che la Corte d'appello (le cui motivazioni si integrano vicendevolmente, attesa la natura di doppia conforme) hanno ritenuto configurabile il reato sulla base di un logico procedimento valutativo dei predetti elementi indiziari operato ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen.; in presenza di tale compendio indiziario volto a provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, dunque, era onere dell'imputato fornire elementi idonei a dimostrare invece la realtà effettuale delle operazioni contestate. Ciò, ovviamente, in applicazione del principio, valevole in generale nel processo tributario ed anche, con delle limitazioni, nel processo penale, secondo cui la prova dell'inesistenza, oggettiva o soggettiva, delle operazioni può essere fornita anche mediante presunzioni (in particolare, ai sensi degli artt. 39, comma primo, lett. d), e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Ed invero, l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione però che gli stessi siano assunti non con l’efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori. Inoltre, dette presunzioni hanno il valore di un indizio sicché per assurgere a dignità di prova devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi precise e concordanti (v., tra le tante: Sez. 3, n. 2246 del 01/02/1996 - dep. 01/03/1996, Zullo, Rv. 205395). E, nel caso in esame, i giudici sono pervenuti in base ad una valutazione complessiva degli elementi indiziari a ritenere provata la inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle fatture emesse, ciò in base al criterio, applicabile in sede penale, secondo cui nel momento valutativo della prova indiziaria, il procedimento induttivo deve restringersi alla regola di una necessaria derivazione logica del dato ignoto da quello noto da cui si è partiti, con la conseguenza che un'affermazione di responsabilità può essere fondata su elementi indizianti soltanto se gli stessi, partitamente indicati in motivazione ed esattamente valutati nel loro nesso logico, diano la sicura certezza dell’attribuibilità del fatto all'azione dell’imputato, nel senso che non solo venga dimostrato che il fatto può essere accaduto nel modo che si assume, ma venga altresì dimostrato che il fatto stesso non può essersi svolto in modo contrario, ciò proprio a causa dell'assenza di qualsiasi elemento documentale che la stessa difesa si era riservata di produrre sin dalla verifica fiscale a sostegno della tesi della realtà delle operazioni, rimasta sul piano delle labiali affermazioni (v., ad es.: Sez. 1, n. 8092 del 19/01/1987 - dep. 04/07/1987, Ciliari, Rv. 176349).

5.2. Analogamente, priva dì pregio è l'ulteriore obiezione secondo cui non vi sarebbe stato dubbio sulla regolarità fiscale delle operazioni, in quanto la prima fattura era stata emessa regolarmente con partita IVA esistente, non potendo imputarsi un obbligo all'utilizzatore di vigilare sulla regolarità fiscale dell'emittente né di verificare se questi si fosse cancellato dal registro delle imprese. Tale obiezione, osserva il Collegio, si risolve in una censura inammissibile in sede di legittimità, in quanto si traduce in una critica puramente contestativa del risultato della valutazione complessiva del compendio indiziario e probatorio operato dalla Corte territoriale, la quale - unitamente al primo giudice - è pervenuta a ritenere l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. Ancora una volta, dunque, vengono introdotti in sede di legittimità argomenti di tipo fattuale che, com'è noto, non possono avere ingresso in sede di legittimità per censurare il procedimento logico - valutativo operato dai giudici di appello. Sul punto, peraltro, essendo ricorrente la proposizione di censure di questo tipo, deve essere ancora una volta ricordalo che non è consentita alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e l’art. 606 cod. proc. pen., nell’esigere che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, non fa altro che fornire una definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Del resto, la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti è propria del giudice del merito e quando l'interpretazione di essi - come nel caso in esame - è sorretta da una adeguata motivazione, continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma operata dall'art. 8 L. n. 46 del 2006, atteso che è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui è inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione. Senza dimenticare che, trattandosi di sindacato di legittimità sul procedimento ex art. 192 cod. proc. pen., è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (v., tra le tante: Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008 - dep. 18/11/2008, Pipa, Rv. 241826).

Sindacato che, in questa sede, l'impugnata sentenza supera agevolmente.

6. Non miglior sorte merita il terzo motivo, con cui il ricorrente sì duole del vizio di mancanza della motivazione quanto all'affermazione della genericità del contenuto delle fatture che, invece, sostiene il ricorrente, sarebbero complete ex art. 21, d.P.R. n. 633 del 1972 e giustificherebbero il corrispettivo fatturato al C. Sul punto, la Corte territoriale confuta la censura difensiva richiamando il tema della mancanza degli elementi documentali, promessi e mai prodotti dal ricorrente sin dalla verifica fiscale, in particolare con riferimento ai conteggi proposti dalla difesa nell'alto di appello.

Ed allora, richiamato quanto già sopra esposto a proposito dei primi due motivi, è evidente come la censura ancora una volta in realtà tradisce il vero obiettivo, ossia quello di manifestare un dissenso in ordine alla valutazione del compendio probatorio e del materiale indiziario che, complessivamente considerato, è stato considerato dai giudici territoriali (e già dal primo giudice) idoneo per ritenere l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. Correttamente, dunque, i giudici del merito hanno seguito il criterio valutativo degli elementi indiziari quale autorevolmente suggerito dalle Sezioni Unite di questa Corte, laddove ha chiarito che in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231678).

7. Ad analogo esito è destinato l'esame del quarto motivo, con cui il ricorrente t censura per contraddittorietà e manifesta illogicità la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla questione dell'elevata percentuale di calcolo delle provigioni, richiamando stralci delle deposizioni di due testimoni che confermerebbero la tesi difensiva secondo cui quanto corrisposto era da considerarsi "al lordo" delle spese.

Valgono, sul punto, le medesime considerazioni esposte per il motivo che precede, dovendosi, a tacer d'altro, osservare che il motivo di doglianza si appalesa oltremodo inammissibile per mancanza del requisito dell'autosufficienza essendosi limitato il ricorrente a riprodurre uno stralcio della deposizione del teste D. ed a sintetizzare il contenuto della deposizione del teste P.: il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve infatti essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (v., tra le tante: Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 - dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 248141),

8. Anche l'ultimo motivo di ricorso, infine - con cui il ricorrente si duole dell'illogicità e dell'omessa motivazione quanto al punto dell'elevata remunerazione della collaborazione del C. attraverso lo svolgimento di conteggi e operando un confronto parallelo con il trattamento economico di un pubblico dipendente - non sfugge alla medesima valutazione di inammissibilità. Ed infatti, richiamando quanto già esposto a proposito dei precedenti motivi circa il nucleo essenziale delle doglianze difensive risolventisi in un dissenso sulla valutazione operata dai giudici territoriali del materiale indiziario (e, dunque, sulla natura meramente fattuale del contenuto delle censure), con riferimento a tale ultimo motivo va peraltro aggiunto che il profilo di censura mosso a contestare la motivazione dell'impugnata sentenza non può riguardare singoli elementi atomisticamente considerati (circostanza di cui il ricorrente mostra di essere peraltro consapevole: v. pag. 19 del ricorso, con riferimento al punto 9 dell'impugnazione), ma la complessiva logica del percorso logico argomentativo sviluppato dalla sentenza qui impugnata, che si sottrae, come detto, a qualsiasi censura.

Come già autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (v., per tutte: Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 - dep. 10/12/2003. Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

9. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in euro 1.000,00 (mille/00).

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.