Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 settembre 2026, n. 25757
Avviso di accertamento - TARI - Pretesa impositiva - Motivazione apparente - Onere della prova - Riduzione della tariffa - Rigetto
Fatti di causa
1. Il Comune di Pozzuoli invitava la società ricorrente al pagamento della somma complessiva di Euro 28.532,00, a titolo di maggiore tassa sui rifiuti, per l'anno di imposta 2015, in relazione al capannone, posseduto dall'istante, sito in Pozzuoli, e destinato al rimessaggio delle imbarcazioni da diporto.
2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dalla società avverso la pronuncia n. 8569/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, così confermando le statuizioni del giudice di prime cure, che aveva respinto il ricorso proposto dall'impresa contribuente avverso l'avviso di accertamento n. (...).
In particolare, il Collegio regionale, richiamate le sentenze di merito sfavorevoli alla ricorrente, passate in giudicato ed aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, riteneva, in ragione della mancata contestazione delle stesse, "essersi incontestabilmente formato il giudicato esterno e pertanto anche per l'annualità in esame di potersi pronunciare in merito al mancato assolvimento, da parte del contribuente dell'onere posto a suo carico di comunicare le condizioni che avrebbero consentito la riduzione della tariffa, in relazione allo smaltimento diretto dei rifiuti, secondo il principio affermato nelle sentenze succitate.
Tale condizione era necessaria al fine di poter fruire di diversa tassazione sullo smaltimento dei rifiuti ovvero, in ipotesi, dell'esenzione totale della tassazione restando invece fermo, in mancanza di comunicazione al Comune, quanto accertato per le annualità precedenti".
Rilevava, inoltre, l'infondatezza del richiamo alla sentenza n. 11634/2018 come pronunzia favorevole alla tesi della contribuente, emessa per l'annualità 2013 dalla Commissione di primo grado, in realtà limitatasi a valutare due avvisi di accertamento emessi per l'anno 2013, rideterminando il dovuto sulla base dell'accertamento per l'anno 2014, in quanto più favorevole.
3. La ricorrente impugna detta pronuncia con ricorso notificato in data 27 gennaio 2022, formulando due motivi di impugnazione.
4. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in giudizio depositando controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, "Violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia (Censura proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.)." per avere i Giudici di appello omesso di esprimersi in relazione alla disciplina prevista per l'esclusione della tassa sui rifiuti urbani, ai sensi degli artt. 183, 184 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, oltreché dal Regolamento Componente Tassa sui Rifiuti (TARI) del Ministero delle Finanze che al Capitolo 4, art. 6 prevede l'esclusione della stessa, in palese contrasto con l'art. 112 c.p.c.
Censura, inoltre, la sentenza osservando che la Corte regionale non ha preso in considerazione la documentazione, presente agli atti, comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali effettuato dalla società tramite due imprese specializzate e autorizzate.
1.1. Il motivo è destituito di fondamento e va disatteso.
1.2. Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011, Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017, Cass, n. 16703/2022).
Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno confermato la legittimità della pretesa impositiva, rigettando implicitamente tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione perché non rispondenti alle norme regolanti la materia.
La Corte regionale ha rilevato che non risulta presentata, per l'anno 2015, alcuna dichiarazione da parte della società contribuente, e ha ritenuto che, in ragione della mancata contestazione in ordine alla formazione del giudicato esterno "essersi incontestatamente formato il giudicato esterno e, pertanto, anche per l'annualità in esame - non riscontrandosi evidenze diverse - di potersi pronunciare in merito al mancato assolvimento, da parte del contribuente dell'onere - posto a suo carico - di comunicare le condizioni che avrebbero consentito la riduzione della tariffa, in relazione allo smaltimento diretto dei rifiuti, secondo il principio affermato nelle sentenze succitate.
Tale condizione era necessaria al fine di poter fruire di diversa tassazione sullo smaltimento dei rifiuti ovvero, in ipotesi, dell'esenzione totale dalla tassazione restando invece fermo, in mancanza di comunicazione al Comune, quanto accertato per le annualità precedenti.".
Ha infine rilevato che - come correttamente osservato dalla Commissione tributaria provinciale - la sentenza n. 11634/20/2018 favorevole alla contribuente e depositata a sostegno della pretesa impugnativa: "non accoglieva affatto la domanda per le ragioni qui riproposte, ma, a fronte della peculiare situazione di emissione di due avvisi di accertamento per l'anno 2013, rideterminava il dovuto sulla base dell'accertamento per l'anno 2014 - accertamento poi utilizzato anche per gli anni successivi".
I profili di diritto esaminati e le argomentazioni a fondamento del pronunziato rigetto del ricorso, comportavano necessariamente la reiezione delle critiche di cui la società contribuente lamenta l'omessa pronuncia.
1.3. Quanto alla critica riferita alla omessa integrale valutazione "degli elementi ed argomenti prospettati dalla società appellante", si tratta di deduzioni oltremodo sommarie e generiche, che attengono al percorso motivazionale della sentenza, non riconducibili al vizio di omessa pronunzia che deve riguardare una domanda o una eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate, e non anche mere argomentazioni o imprecisati elementi di valutazione.
Deve dunque concludersi che nel caso di specie non vi è stata omessa pronuncia sulle questioni indicate, ma rigetto implicito delle stesse, per cui il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., va rigettato (Cass. n. 23217/2022).
1.4. Il diverso profilo di censura dedotto con il medesimo motivo, riferito alla presenza in atti di documentazione attestante il trattamento di rifiuti speciali da parte di imprese specializzate e alla conoscenza in capo al Comune di Pozzuoli di elementi che escludevano l'applicazione del tributo, è inammissibile tendendo la società con il medesimo a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto non consentito nel giudizio di legittimità.
2. Con il secondo motivo, in rubrica, "Illegittimità della sentenza appellata per motivazione apparente sul rigetto delle eccezioni espressamente riproposte in appello: "violazione degli artt. 36 e 53, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 (Censura proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)", formulato condizionatamente al mancato accoglimento del motivo precedente, la ricorrente censura la sentenza per avere la Commissione tributaria regionale respinto l'appello con affermazioni apodittiche dalle quali non è dato comprendere sulla base di quali elementi abbia formato il proprio convincimento, nonostante chiare evidenze documentali dimostrassero l'effettività dello smaltimento dei rifiuti speciali.
Contesta inoltre le argomentazioni alla base del pronunziato rigetto, avendo la società dimostrato la produzione di rifiuti speciali e l'effettivo smaltimento a proprie spese.
2. La censura è destituita di fondamento.
2.1. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicare su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato "iuxta alligata et probata".
La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che recano una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", in tal modo non assolvendo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).
Come più volte affermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo" quando, nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021).
Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).
Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Conseguentemente, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
2.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha affermato che la società contribuente non ha ottemperato ai propri oneri di denunzia e informazione al fine di ottenere l'esclusione delle aree di produzione dei rifiuti speciali, evidenziando inoltre l'irrilevanza del precedente giurisprudenziale invocato dalla stessa società, rispetto al vaglio della fattispecie. Risultano quindi individuabili gli elementi dai quali la Commissione ha tratto il proprio convincimento al fine di reputare legittimo l'atto impositivo impugnato, così da ritenere che la motivazione della sentenza impugnata assolva al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte.
3. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella misura di Euro 4.305,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, ed Euro 200,00 per esborsi, in favore del Comune controricorrente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.