Trasferimento del lavoratore e compatibilità con le condizioni di salute

Il datore di lavoro, in attesa di verdetto della Commissione ASL per l'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore, conseguente alla sua richiesta di esonero dalle attività esterne, può assegnarla ad una diversa sede aziendale (Cassazione, ordinanza n. 16383/2021).

Nella specie, una Corte d'appello territoriale rigettava l'appello proposto da una società avverso la sentenza di primo grado, di illegittimità del suo provvedimento di assegnazione della dipendente ad un altro ufficio, in quanto trasferimento del quale la società datrice non aveva provato le esigenze di giustificazione previste dall'art. 2103 c.c., tenuto conto del lavoro straordinario e quindi dell'inesistenza di posizioni in esubero. In particolare, la Corte escludeva la temporaneità del provvedimento, in assenza di un termine finale di assegnazione della lavoratrice a diverso ufficio, non essendo risultate l'impossibilità di trovare nel suo ufficio di provenienza, una diversa sistemazione organizzativa ad esso interna di utilizzabilità di una pur ridotta capacità organizzativa, in applicazione delle misure previste dall'art. 2087 c.c.
In Cassazione, la ricorrente deduce violazione degli artt. 2103 c.c. e 38 CCNL applicato, per la natura temporanea del provvedimento di assegnazione della lavoratrice ad altra sede di lavoro rispetto a quella propria (comportante anche attività esterne di proposizione di prodotti e servizi di base e recapito di prodotti specifici), in attesa di verdetto della Commissione ASL a seguito di istanza, ai sensi dell'art. 5 I. 300/1970, per l'accertamento dell'idoneità fisica della lavoratrice, conseguente alla sua richiesta di esonero dalle attività esterne, essendo soggetta ad attacchi di panico e agorafobia durante la guida dell'auto soprattutto nelle ore pomeridiane e serali: provvedimento pertanto non dipendente da esigenze organizzative aziendali ma dall'interesse primario della stessa lavoratrice istante; in secondo luogo, la società deduce violazione degli artt. 2087 c.c., 5 I. 300/1970 e del d.lg. 81/2008, per l'adozione del provvedimento di assegnazione ad altra sede quale misura di protezione della lavoratrice, di cui la ASL aveva accertato l'inidoneità all'attività di portalettere, cui era addetta presso l'ufficio a quo, per tre mesi, in sede di visita periodica di sorveglianza, al cui esito era stata avviata la procedura di accertamento a sensi dell'art. 5 I. 300/1970.
Ebbene, la Corte territoriale ha argomentato il proprio ragionamento decisorio, ritenendo "le ragioni organizzative datoriali, alla luce del dovere di protezione ritraibile dall'art. 2087 c.c. e degli altri precetti di più specifica consistenza in materia" ben rappresentabili "dalla esigenza di ricevere proficuamente e, a latere lavoratoris, intra vires, una prestazione promanante da una ridotta capacità di lavoro", avendo "il datore il dovere di ricercare previamente, nell'ambito della propria struttura produttiva e pur sempre senza essere onerato da inesigibili modificazioni, una posizione di lavoro confacente"; senza tuttavia ravvisare, nella capitolazione probatoria della società "nessuno specifico riferimento alla impossibilità di ricevere proficuamente la prestazione nell'ufficio a quo di Parma Est o ad una maggiore utilizzabilità del facere sub iudice, ove esplicato presso la sede ad quem di Bibbiano", risultando anzi dal "ricorso a lavoro straordinario, ricavabile dalle raccolte testimonianze ... non comprovata una situazione di esuberanza presso l'ufficio a quo di Parma Est... non specificamente censurata".
Appare evidente che, la medesima Corte territoriale ha inteso le ragioni organizzative datoriali nella loro declinazione in funzione protettiva del lavoratore, a norma dell'art. 2087 c.c. tuttavia limitando l'accertamento, con evidente sua lacuna, alla sola non comprovata situazione di esuberanza, che non esaurisce tuttavia l'indagine giudiziale in una materia tanto delicata come l'utilizzabilità, all'interno della struttura aziendale cui addetto, del lavoratore attinto da una inidoneità fisica sopravvenuta (profilo peraltro evocato dalla locuzione, sopra citata: "esigenza di ricevere proficuamente e, a latere lavoratori, intra vires, una prestazione promanante da una ridotta capacità di lavoro").
Al riguardo, sono noti i principi (declinati in specifico riferimento al licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, ben trasponibili al caso in esame) per i quali il datore di lavoro ha l'obbligo di previa verifica della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità di un eventuale recesso, essendo egli tenuto, pur senza modificare l'assetto organizzativo dei fattori produttivi insindacabilmente stabiliti, ad assegnare all'invalido mansioni compatibili con la natura e il grado delle sue menomazioni, reperendo nell'ambito della struttura aziendale il posto di lavoro più adatto alle condizioni di salute di tale lavoratore.
La ricorrente ha documentato di avere comunicato l’assegnazione temporanea della lavoratrice dal CDP di Parma Recapito Ovest al CPD di Bibbiano per lo svolgimento di attività interne, per effetto della certificazione medica della sua soggezione ad attacchi di panico e agorafobia durante la guida dell'auto soprattutto nelle ore pomeridiane e serali con consiglio di non utilizzarla al lavoro per servizi esterni e pertanto su richiesta della lavoratrice di esonero da tali servizi; essa ha quindi attivato la procedura di accertamento dell'idoneità fisica della lavoratrice presso la Commissione ASL competente, ai sensi dell'art. 5 I. 300/1970, nell'ambito di quelle soluzioni che consentano l'impiego del dipendente divenuto inidoneo presso una sede di lavoro collocata preferibilmente nell'ambito del Comune o della Provincia, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, nella prospettiva di assoluzione dell'obbligo datoriale di adozione di adattamenti organizzativi ragionevoli.
Sicché, la Corte ha del tutto trascurato di verificare, come invece avrebbe dovuto alla luce delle risultanze di causa, il profilo - coessenziale al compiuto accertamento comportato dalla questione controvertita tra le parti - di quale sia il posto di lavoro da assegnare alla lavoratrice compatibile con le sue condizioni di salute, in ragione della natura e del grado delle menomazioni, reperibile nell'ambito della struttura aziendale.