ANF: esclusione del beneficio per insufficienza del requisito reddituale
La Corte di Cassazione, con ordinanza 17 ottobre 2025, n. 27711, ha stabilito che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, D.L. n. 69/1988, conv. in L. n. 153/1988, presuppone la duplice condizione (la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato) dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al co. 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.