Giurisprudenza - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PIEMONTE - Sentenza 24 settembre 2016, n. 1164

Personale impiegato "in nero" - Sospensione della attività imprenditoriale - Illegittimità verbali di accertamento - Giudice amministrativo - Difetto di giurisdizione

 

Fatto e diritto

 

Risulta dai documenti acquisiti al fascicolo di causa che il ricorrente I. Di B., titolare di partita IVA, svolge in alcuni locali di Novara attività per conto di tale M. s.r.l., società che promuove servizi nel settore dell’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni: per svolgere tale attività, in particolare, il sig. Di B. si avvale di un certo numero di persone, che a loro volta prestano attività lavorativa in qualità di procacciatori d’affari remunerati a provvigione e su fattura.

Nel maggio 2016 gli ispettori del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale di Novara, hanno effettuato un controllo presso i locali in cui il Di B. svolge l’attività di cui sopra, e, dopo aver ascoltato le persone ivi rinvenute, hanno contestato al ricorrente di svolgere attività di natura imprenditoriale avvalendosi di personale dipendente non regolarmente assunto, cioè impiegato "in nero". Avendo riscontrato che tutti gli addetti si trovavano nella riferita condizione di impiego irregolare, in applicazione dell’art. 14 comma 1 del D. L.vo 81/2008 gli ispettori, con provvedimento del 6/05/2016, hanno ordinato la sospensione della attività svolta dal Di B..

Questo ultimo ha inizialmente proposto ricorso gerarchico, che è stato respinto. Ha quindi proposto impugnazione innanzi questo Tribunale, chiedendo l’annullamento della ordinanza di sospensione del 6/05/2016 e dei verbali di accertamento ad esso presupposti, deducendone la illegittimità sostenendo che l’attività svolta non sarebbe riconducibile ad attività imprenditoriale, che gli addetti rinvenuti in loco dagli ispettori non sono dipendenti ma prestano la loro attività in qualità di lavoratori autonomi, che gli indici della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato indicati nel provvedimento impugnato sono ritenuti in giurisprudenza non univoci .

Il Ministero si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15/09/2016 il Collegio ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Sentito il difensore del ricorrente ha quindi introitato il ricorso a decisione, ex art. 60 c.p.a., sussitendone i requisiti.

Il Collegio ritiene di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alle domande svolte con il ricorso in epigrafe indicato.

Si deve infatti considerare che il provvedimento di sospensione del 6/05/2016 incide direttamente sulla attività lavorativa svolta dal ricorrente, la quale, che sia da qualificarsi come attività imprenditoriale o meno, è esplicazione di un diritto costituzionalmente rilevante che, nella specie, neppure consta essere soggetto a particolari autorizzazioni: trattasi, in particolare, di provvedimento che non solo incide su una posizione di vantaggio avente la consistenza di diritto soggettivo, ma che neppure va ad incidere su un pregresso provvedimento autorizzativo, e proprio in forza di tale constatazione non appare ragionevolmente sostenibile l’affermazione secondo cui il provvedimento di sospensione oggetto di gravame ha determinato la degradazione della posizione di diritto vantata dal ricorrente a posizione di interesse legittimo.

A conferma del fatto che nella specie non viene in considerazione una posizione di interesse legittimo vale peraltro anche la constatazione che il provvedimento di sospensione di che trattasi non viene emesso nell’esercizio di una discrezionalità amministrativa. Va infatti rilevato che il potere di sospensione contemplato dall’art. 14 del D. L.vo 81/2008 si innesta solo dopo che sia stata accertata la sussistenza di una attività imprenditoriale e di lavoratori irregolari in misura superiore al 20% degli addetti, accertamenti, questi, che hanno ad oggetto fatti aventi rilevanza giuridica, e non discrezionalità amministrativa; ed il fatto che, accertata la ricorrenza di tali circostanze rilevanti giuridicamente, gli ispettori possano decidere se comminare o meno la sospensione, non implica ancora che la relativa decisione sia frutto di discrezionalità amministrativa: la norma infatti non indica dei criteri che gli ispettori debbono seguire al fine di decidere se applicare o meno la sospensione della attività imprenditoriale, e per questa ragione la relativa determinazione degli ispettori appare essere frutto di una valorizzazione della singola persona del datore di lavoro e delle circostanze specifiche del caso - piuttosto che di un contemperamento bilanciato di contrapposti interessi, quello del datore di lavoro alla prosecuzione della attività, e quello della collettività al rispetto della normativa a tutela del lavoro - , valorizzazione che é tipica del potere sanzionatorio, il quale deve essere sempre calibrato sul singolo autore e sul singolo illecito.

Ulteriore argomento che depone per la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario nel caso di specie si trae dalla constatazione che la sospensione della attività imprenditoriale ex art. 14 comma 1 del D. L.vo 81/2008 costituisce una tipologia di sanzione, in quanto avente essenzialmente la finalità di sollecitare il datore di lavoro a regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti "in nero"; e la materia delle sanzioni, proprio per la loro idoneità intrinseca ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo solo laddove vengano in considerazioni sanzioni comminate in materie attratte alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativa, tra le quali non è dato annoverare quella della tutela del lavoro, che costituisce invece un settore tradizionalmente devoluto alla giurisdizione funzionale del Giudice Ordinario. Proprio sulla base di tale constatazione il Consiglio di Stato ha avuto occasione più volte occasione di affermare che il sistema sanzionatorio delineato dalla legge n. 689/81 e della legge 124/2004 , oltre ad escludere la giurisdizione del Giudice Ammininistrativo delinea una competenza dei Tribunali Ordinari a conoscere degli illeciti amministrativi in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori, tra l’altro nell’ambito di una procedura caratterizzata da regole proprie, e tale competenza è qualificabile in termini di giurisdizione esclusiva e funzionale, anche per la specialità del rito (C.d.S., Sez. I, parere n. 638/03; C.d.S. Sez. III, parere n. 1660/2009; C.d.S. Sez. II, parere n. 2823/2015; C.d.S. Sez. II, parere n. 1880/2015).

Oltre a quanto dianzi argomentato valga anche la considerazione che i fatti che hanno originato il provvedimento impugnato costituiscono comunque la base per un procedimento amministrativo che - per quanto è dato allo stato sapere - dovrebbe/potrebbe concludersi con l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie sulle quali, per i motivi sopra visti, la giurisdizione spetterebbe senza alcun dubbio al Giudice Ordinario, sicché anche ragioni di opportunità (pur sempre giuridica) suggeriscono di individuare nello stesso Giudice anche l’organo competente a sindacare il provvedimento di sospensione portato alla attenzione di questo Tribunale.

Per le ragioni dianzi esposte il Collegio ritiene conclusivamente di dover affermare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle domande svolte nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

La novità della questione giustifica tuttavia la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

visto l’art. 11 c.p.a.accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alle domande svolte con il ricorso indicato in epigrafe;

rimette parti e causa avanti al competente Tribunale Civile, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l’estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.