Ritenute subite in misura maggiore: termine di decadenza per il rimborso

In materia di rimborso delle ritenute d’acconto indebitamente subite dal personale delle Amministrazioni dello Stato sull’intero importo delle indennità di cui all’articolo 51, co. 6 del TUIR (imponibili al 50 per cento), la decorrenza del termine di presentazione dell’istanza, stabilito a pena di decadenza, inizia dalla data in cui la ritenuta è stata operata (Agenzia delle Entrate - Risposta 22 gennaio 2021, n. 55).

Con riferimento all’errata applicazione delle ritenute d’acconto Irpef sulle indennità di cui all’articolo 51, co. 6 del TUIR (corrisposte nei periodi d'imposta 2017 e 2016), il Ministero ha posto il quesito se la decorrenza del termine decadenziale di 48 mesi per la formulazione, da parte dei dipendenti interessati, dell'istanza di rimborso, decorra da ogni singola mensilità stipendiale, nel cui cedolino risulta l'indennità e la relativa ritenuta, ovvero possa avere a riferimento il complessivo periodo di imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente osservato che le Amministrazioni dello Stato che corrispondono somme e valori costituenti reddito di lavoro dipendente per il percipiente, adempiono alla riscossione delle relative imposte mediante "ritenuta diretta".
Tale modalità di riscossione, diversamente dal "versamento diretto", non comporta, in ragione della coincidenza tra il soggetto tenuto ad operare la ritenuta e il soggetto creditore del tributo, il materiale versamento all'Erario delle ritenute operate sulle somme erogate. La "ritenuta diretta" implica una sorta di compensazione, che lo Stato opera fra il credito fiscale ed il controcredito del contribuente e, pertanto, riguarda esclusivamente le amministrazioni statali.

Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate nella quale ha il domicilio fiscale, chiedendo il rimborso per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi.

Con riferimento alle indennità di cui all’articolo 51, co. 6 del TUIR (imponibili al 50 per cento), sulle quali la ritenuta sia stata applicata erroneamente sull’intero importo, il suddetto termine per l’istanza di rimborso decorre dal momento in cui la ritenuta è stata operata, considerato che, già al momento dell'erogazione dell'indennità de quo, l'obbligazione tributaria era certa e la parziale sua imponibilità legittimava il contribuente alla presentazione dell'istanza di rimborso.

Nel caso in esame, riguardante anche i periodi di imposta 2016 e 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, che in alternativa alla richiesta di rimborso, laddove sia stata presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può recuperare le maggiori imposte versate, presentando una dichiarazione integrativa a favore per ciascuna annualità, entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento.
In proposito, si ricorda che, qualora la dichiarazione integrativa sia presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito (o il maggior credito) è immediatamente compensabile con debiti del medesimo periodo risultanti dalla dichiarazione presentata. Qualora, invece, la dichiarazione integrativa sia presentata oltre i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione solo per pagare debiti che matureranno a partire del periodo d'imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In tale ipotesi, peraltro, il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa e concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito.