Superbonus: attestato di congruità delle spese prodotto entro fine lavori

In caso di interventi di riqualificazione e trasformazione di fabbricati residenziali, mediante demolizione e ricostruzione, che prevedano anche il miglioramento sismico di due classi di rischio, è possibile fruire del "superbonus" in luogo del "sismabonus". In tal caso, qualora prima dell’inizio dei lavori non sia stata presentata l’attestazione di congruità delle spese prevista dalla disciplina agevolativa del "superbonus" è comunque possibile fruire dell’agevolazione, purché detta attestazione sia prodotta entro la fine dei lavori. (Agenzia delle Entrate - Risposta 16 giugno 2021, n. 410).

Il caso

La questione riguarda la possibilità di optare per l’agevolazione "Supebonus", in luogo del "Sismabonus", in relazione ai lavori di riqualificazione e trasformazione di alcuni fabbricati residenziali, tramite demolizione, ricostruzione e recupero con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore, nonostante sia stata predisposta e presentata allo Sportello Unico del competente Comune, la SCIA e l’asseverazione del progettista strutturale senza l’attestazione di congruità delle spese, e i lavori siano già iniziati.
Si chiede se sia possibile integrare la modulistica con le ulteriori dichiarazioni asseverative previste ai fini del Superbonus, relative alle coperture assicurative del tecnico abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte del progettista.

Soluzione

Il cd. "Decreto Rilancio" (art. 119, D.L. n. 34/2020 e successive modifiche e integrazioni) ha previsto la detrazione d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 (con distinzioni in base alla tipologia di contribuente e alla percentuale di lavori realizzati) nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali (cd. "Superbonus").
Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 14, D.L. n. 63/2013 - cd. Ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (art. 16, D.L. n. 63/2013 - cd. Sismabonus).
Gli interventi per i quali è possibile fruire del Superbonus sono distinti in "trainanti o principali" e "trainati". Questi ultimi, ai fini del Superbonus, devono essere realizzati congiuntamente ai primi.
Tra gli interventi "trainanti o principali" sono ricompresi anche gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, per i quali è possibile fruire del cd. "sismabonus".
Ai fini del Superbonus l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. Pertanto, l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia". Considerato che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o altro ente territoriale competente, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori, ai fini del Superbonus occorre, pertanto, che dal suddetto documento amministrativo risulti che l'intervento rientri nella ristrutturazione edilizia.
In particolare nell'ambito degli interventi "trainanti", il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese per interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi. Più precisamente, si tratta di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, incluse le parti comuni di edifici in condominio.
Ai fini del Superbonus l’efficacia degli interventi in termini di riduzione rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni".
I professionisti incaricati attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Ai fini del "Sismabonus" l'asseverazione del progettista è formulata all'atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell'inizio dei lavori.
A fine lavori il direttore dei lavori assevera l'avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d'intervento ne richiede la presenza, attesta l'avvenuta riduzione del rischio sismico.
Ai fini del "Superbonus" è stabilito, analogamente al "Sismabonus", che la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, ma rispetto al "Sismabonus" la norma prevede che i primi due professionisti asseverano anche la corrispondente congruità delle spese.
Onde evitare la proliferazione di adempimenti la modulistica è stata adeguata in modo da poterla utilizzare sia per il "Sismabonus" che per il "Superbonus" procedendo a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato.
Pertanto, il modello relativo all'asseverazione del progettista contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, così che quando esso è utilizzato ai fini del "Superbonus", tale dichiarazione è già presente.
Analogamente il modello l'asseverazione del direttore dei lavori è stato integrato con la dichiarazione relativa alla congruità delle spese.
Limitatamente al "Superbonus" è previsto anche il modello relativo agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l'importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto.
Al termine dei lavori, sia nel caso di "Sismabonus" che di "Superbonus", il collaudatore statico (salvo i casi residuali in cui non sia prevista tale figura) provvede ad attestare che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal direttore dei lavori.

Riepilogando, ai fini del Superbonus:
- l'asseverazione del progettista, che contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla normativa regionale, prima dell'inizio dei lavori;
- l'attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all'attestazione del collaudatore statico, quando presente.

Ne consegue che, ai fini del Superbonus, l’attestazione della congruità delle spese dovrebbe essere prodotta prima dell’inizio dei lavori. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’inserimento dell’attestazione di congruità delle spese nel modello di asseverazione risponde ad una semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, non dovrebbe pregiudicare l'accesso al Superbonus.
Considerato che l’asseverazione riguardante l'avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, è redatta alla fine dei lavori, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora l'attestazione della congruità delle spese non sia stata allegata alla pratica edilizia prima dell'inizio dei lavori, è possibile effettuare tale adempimento successivamente, purché entro la fine dei lavori.

Nel caso esaminato, dunque, considerato che è stata presentata allo sportello unico insieme alla SCIA, l'asseverazione del progettista di riduzione del rischio sismico di due classi, deve ritenersi ammessa la fruizione del Superbonus in luogo del Sismabonus, purché entro la fine dei lavori sia prodotta anche l'attestazione della congruità delle spese.