Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 novembre 2019, n. 29004

Tributi - Contenzioso tributario - Controversia inerente società di persone - Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contradittorio nei confronti dei soci - Nullità dell’intero giudizio

 

Rilevato che

 

- Con sentenza n. 4669/1/17 depositata in data 29 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 3095/4/15 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, relativa ad avviso di accertamento per IRAP e IVA 2006 emesso nei confronti di D.B.G. Sas, con cui venivano rettificati gli imponibili dichiarati dalla società per l'anno di imposta;

- La CTR condivideva la decisione dei giudici di prime cure, non essendo stato l'avviso sottoscritto dal capo dell'ufficio o da persona da questi delegata, appartenente alla carriera direttiva;

- Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo;

- La contribuente non si è difesa, restando intimata.

 

Ritenuto che

 

In via pregiudiziale rispetto ad ogni altra doglianza e questione, va rilevata nel caso di specie la nullità dell'intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo stati evocati in giudizio né in primo né in secondo grado i soci della contribuente, una società in accomandita semplice;

- Va al proposito ribadito che: «In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi» (Cass. 21 ottobre 2013 n.23762; Cass. 4 giugno 2008 n.14815);

- Va poi considerato che l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d'impugnazione, la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, l'Agenzia abbia contestualmente proceduto all'accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e altro, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus", attesa l'inscindibilità delle due situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. 14 marzo 2018 n.6303; Cass. 21 ottobre 2015 n.21340);

- tale è il caso di specie, essendo stato svolto l'accesso e poi notificato l'avviso di accertamento e proposto ricorso dalla società in accomandita semplice. In particolare, decisiva è la natura di società di persone che la contribuente aveva al momento della notifica dell'atto impositivo impugnato e, conseguentemente, senza necessità di esaminare il motivo di ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione, con compensazione delle spese di lite sino ad ora maturate, dal momento che nessuna delle parti ha tempestivamente posto la questione sotto gli occhi del giudice del merito;

 

P.Q.M.

 

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio con compensazione delle spese, e rinvia alla CTP di Agrigento, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio e ulteriore trattazione.