Condotte stressogene: è responsabile il datore di lavoro anche in assenza di mobbing

La Corte di Cassazione, con ordinanza 16 ottobre 2025 n. 27685, ha stabilito che anche allorché non si ravvisi la configurazione di un intento persecutorio sistematico del datore di lavoro, questi incorre nella responsabilità per violazione degli obblighi di protezione sanciti dall’art. 2087 c.c. allorché non abbia dato luogo alla vigilanza e agli interventi utili ad evitare e a reprimere gli eventi e i comportamenti che abbiano determinato condizioni di aggravio psicologico, a carico del prestatore, della condizione di lavoro e dell'inserimento nell'ambiente lavorativo.