Codici tributo per il "contributo a fondo perduto" del DL Sostegni

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 12 aprile 2021, n. 24/E ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021, e per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo non spettante.

 

Il DL Sostegni ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. In alternativa, il suddetto contributo può essere anche riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
- "6941" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "ERARIO", esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati".
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato "AAAA".

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili".

Nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Per consentire invece la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- "8128" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021";
- "8129" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021";
- "8130" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021".

In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
- nella sezione "contribuente", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "Erario ed altro", sono indicati:

a) nel campo "tipo", la lettera "R";

b) nel campo "elementi identificativi", nessun valore;

c) nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti;

d) nel campo "anno di riferimento", l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato "AAAA";

e) nel campo "importi a debito versati", l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.