Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 gennaio 2026, n. 431

Lavoro - Qualifica dirigenziale - Inquadramento - Ferie e permessi non goduti - Prova legale - Onere di allegazione - Riconoscimento delle mansioni - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Accoglimento parziale

 

Fatti di causa

 

La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza in atti, ha accolto parzialmente l'appello proposto da G.F. nei confronti di U. Soc.coop. avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la parte appellata al pagamento della somma di € 3276,83 a titolo di ferie e permessi non goduti, confermando per il resto il rigetto della domanda attorea relativa al riconoscimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica dirigenziale pretesa dal lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio.

A fondamento della decisione la Corte ha affermato che la domanda svolta era carente in relazione alle allegazioni relative al raffronto tra mansioni di fatto svolte e declaratorie contrattuali nelle qualifiche interessate (cosiddetto accertamento trifasico) impedito dalla totale carenza di allegazioni al riguardo nel ricorso introduttivo del giudizio.

Non era vero invece che con la delibera invocata nella domanda, costituita dal verbale del Consiglio di amministrazione della cooperativa in data 3/3/1986, e con la delibera di revoca del 28/6/2012 - di cui si affermava una insussistente valenza confessoria - fosse stata mai conferita al lavoratore la qualifica superiore, essendosi solo affermato in tali delibere che “per esperienza maturata, capacità e compiti legati al ruolo preposto, era senz'altro da riconoscere all'ingegner G. la funzione di dirigente d'azienda” precisandosi però che “le condizioni aziendali al momento non erano tali da consentire di sopportare i costi per una retribuzione da dirigente” e che "restava un impegno del consiglio di amministrazione e quindi della cooperativa di adeguare il trattamento economico alle mansioni e ciò sarà fatto nel momento in cui i bilanci presenteranno un futuro adeguato"; concludendosi con l'affermazione che “si decide di invitare l'ingegner G. ad accettare temporaneamente l'assunzione da impiegato di prima categoria super con relativo trattamento economico, rinviando a tempi migliori l'adeguamento al riconoscimento del ruolo di dirigente".

Ad avviso della Corte di appello tali affermazioni costituivano un'esplicita negazione della tesi attorea secondo cui con quel verbale gli fosse stata conferita la superiore qualifica oggetto di domanda.

Quanto invece alle ferie, ai permessi maturati e non goduti, di cui l'appellante rivendicava l'indennità sostitutiva, andavano liquidate solo quelli che risultavano nelle buste paga degli anni relativi al 2005, 2006, 2007; mentre per i permessi non goduti essi risultavano solo dalla busta paga finale del dicembre 2011, sicchè andavano corrisposte le somme complessive per gli stessi titoli pari ad € 3276,83.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.F. con cinque motivi di ricorso ai quali ha resistito con controricorso U. società cooperativa con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale, illustrato da successiva memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. ovvero in subordine al n. 5 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato apoditticamente l'assolvimento dell'onere di allegazione e prova in relazione alla qualifica dirigenziale rivendicata.

2.- Con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360, n. 4 c.p.c. ovvero in subordinata ipotesi degli articoli 2730 -2735 c.c. in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale disconosciuto l'efficacia di prova legale alla deliberazione del CDA della U. del 3/3/1986, trattandosi infatti di una deliberazione con valore confessorio e dunque di dignità di prova legale nella quale il consiglio di amministrazione dichiarava espressamente: "si delibera di assumere l'ingegner G., nominandolo direttore generale con le funzioni stabilite dal regolamento interno approvato dall'assemblea soci del 29/7/1983"; tale delibera andava letta direttamente alla luce del regolamento organizzativo del 1983 nonché della stessa deliberazione di revoca dell'incarico assunta in data 28/6/2012 ove espressamente si dichiara che l'ingegner G. viene rimosso dalla carica di direttore generale.

3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 115 in relazione all'articolo 360, n. 4 c.p.c. per la mancata ammissione della dedotta prova testimoniale, ovvero in subordine in relazione all'articolo 360, n. 3 per violazione e o falsa applicazione dell'articolo 2724 c.c., essendo il giudice del gravame incorso nella violazione del diritto alla prova non ammettendo la dedotta prova per testi articolata nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure in quanto ritenuta priva di rilevanza in quanto mirata ad una ricostruzione della vicenda nei termini dedotti in ricorso carenti su elementi determinanti ai fini del giudizio.

4.- Con il quarto motivo, si deduce la nullità della sentenza del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art.132, n. 4, in relazione all'art.360, n. 4 c.p.c. per motivazione assente, ovvero apparente e in ogni caso perplessa ed incomprensibile, essendo del tutto evidente la contraddittorietà e il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, laddove la Corte d'appello, dopo aver affermato che la cooperativa aveva riconosciuto senz'altro che fosse da riconoscere all'ing.G. la funzione di dirigente d'azienda - riportando la delibera della cooperativa dove si sostiene che “ per esperienza maturata, capacità e compiti legati al ruolo preposto, era senz'altro da riconoscere all'ingegner G. la funzione di dirigente d'azienda” - ha concluso che ciò costituiva invece un'esplicita negazione della tesi secondo cui col verbale gli era stata conferita la qualifica superiore oggetto di domanda.

5.- Col quinto motivo si sostiene la violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., 112 c.p.c., artt. 5, 6 e 7 CCNL dirigenti aziende cooperative in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. per non aver la Corte proceduto al riconoscimento delle differenze retributive, dovute e non corrisposte per le mansioni assegnate al ricorrente dalla U. nella misura riportata nel ricorso; nonché per aver riconosciuto al ricorrente l'indennità di ferie non godute per la minore somma di € 3276,83 risultante dai prospetti paga del 2005, 2006 e 2007 e non per i restanti anni richiesti del 2008, 2009,2010 e 2011.

6.- I motivi di ricorso devono essere accolti per quanto di ragione, come risulta dalle seguenti osservazioni.

7.- Sono fatti pacifici nel giudizio che il ricorrente è stato assunto con delibera del 3.3.1986 con qualifica di direttore generale ed inquadrato nel livello I impiegato super, per poi passare dall’1.8.1997 all’8° livello, con qualifica di quadro.

Egli ha chiesto in giudizio di essere inquadrato come dirigente e la condanna al pagamento delle differenze retributive.

8.- Nella delibera di assunzione ed in quella successiva di revoca, riportate nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro, la datrice di lavoro ha sostenuto che “per esperienza maturata, capacità e compiti legati al ruolo preposto, era senz'altro da riconoscere all'ingegner G. la funzione di dirigente d'azienda” precisandosi però che “le condizioni aziendali al momento non erano tali da consentire di sopportare i costi per una retribuzione da dirigente” e che "restava un impegno del consiglio di amministrazione e quindi della cooperativa di adeguare il trattamento economico alle mansioni"; veniva quindi concluso che “si decide di invitare l'ingegner G ad accettare temporaneamente l'assunzione da impiegato di prima categoria super con relativo trattamento economico, rinviando a tempi migliori l'adeguamento al riconoscimento del ruolo di dirigente".

9.- Ora, il diritto all’inquadramento (corretto), ovvero ad essere classificato anzitutto nella categoria e nella qualifica relative alle mansioni di assunzione, è inderogabile e costituisce il fondamento di ogni altra vicenda concernente la qualificazione professionale di un lavoratore e del corrispondente trattamento retributivo.

Esso è previsto nell’art.2103 c.c. e si desume anche dall’art.96 disp att. c.c. secondo cui “L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto” (obbligo informativo ribadito poi dall’art.1 del d.lgs. 152/1997).

Si tratta di un principio del diritto del lavoro (Cass. n. 8125/1987), tanto che l’ultimo comma della stessa norma continua a stabilire che “ogni patto contrario è nullo” (salvo le eccezioni stabilite dalla nuova versione dell’art.2103 c.c., per come riformulata dal d.lgs. 81/2015, che è comunque successiva alla assunzione di cui si tratta).

Pertanto, a fronte dell’affermazione del lavoratore di essere stato assunto e di aver esercitato, fin dall’assunzione, determinate mansioni di natura dirigenziale (“per esperienza maturata, capacità e compiti”), a nulla può rilevare nella causa il fatto che le parti avessero concordato, nella stessa sede, un inquadramento diverso ed inferiore, non rientrando la materia nella disponibilità delle parti contrattuali.

Alcun valore può rivestire quindi che il lavoratore ricorrente, in ragione delle difficoltà economiche della cooperativa, si fosse risolto “ad accettare temporaneamente l'assunzione da impiegato di prima categoria super rinviando a tempi migliori l'adeguamento al riconoscimento del ruolo di dirigente”.

Ad avviso della Corte di merito tale previsione negoziale costituisce un'esplicita negazione della pretesa azionata, ma tale affermazione si pone contro il diritto del lavoratore al corretto inquadramento in fase di assunzione, ai sensi dell’art. 2103 c.c.

10.- Quanto poi all’onere di allegazione degli elementi costitutivi della domanda, che la Corte ha affermato carenti, va rilevato che il lavoratore aveva prodotto nei giudizi di merito oltre alle citate deliberazioni, il regolamento organizzativo interno della Cooperativa ed il CCNL dei dirigenti di cooperativa il cui art. 1 riporta la declaratoria delle mansioni riferite a siffatta categoria.

11. Oltre a tale documentazione, ed a prescindere dalla valenza confessoria delle citate delibere, lo stesso lavoratore, aveva pure richiesto di dimostrare in giudizio, fin dal primo grado, la natura, la consistenza, la latitudine, l’importanza, il valore della attività svolta, il ruolo gerarchico rivestito, la responsabilità assunta, i risultati conseguiti, i poteri di cui era dotato ed i rapporti con il Consiglio di amministrazione; articolando 14 capitoli di prova, trascritti nel presente ricorso e non ammessi né in primo né in secondo grado, con l’affermazione secondo cui i mezzi di prova non possono “mai supplire a carenze di allegazioni sugli elementi costitutivi del diritto di cui si chiede il riconoscimento”.

12.- Ma anche a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte va in direzione diversa, essendo ius receptum che i fatti principali possono essere desunti anche da quelli secondari, come quelli sopra indicati, perché non abbisognano di formule sacramentali.

Il giudice è tenuto infatti ad individuare la domanda, non sulla scorta delle formule letterali adoperate negli atti, ma sulla base degli interessi sostanziali che hanno indotto la parte ad agire nel giudizio.

Ed invero è pure ripetutamente affermato da questa Corte che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti e di alcune affermazioni contraddittorie, ma deve avere riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi" (Cass. n. 4847/2023 , n. 7322/2019).

In particolare (Cass. n. 17991 del 09/07/2018), non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame 
complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, potendosi desumere anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito.

Inoltre è pure ius receputm che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, benchè riservata al giudice di merito, è sindacabile in sede di legittimità : a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ordinanza n. 11103 del 10/06/2020).

12.- Ora nel caso di specie, come già detto, attraverso le allegazioni e le deduzioni complessivamente formulate (i documenti, il CCNL, il regolamento, le prove testimoniali) il lavoratore ricorrente aveva chiesto di dimostrare, non solo e non tanto il ruolo, la qualifica o la categoria dirigenziale in concreto rivestita (che è anche nozione di natura legale, e di cui pure parlano le citate delibere), bensì più propriamente gli accordi intervenuti in sede di assunzione e i fatti costitutivi del diritto alla specifica qualifica; tale domanda, anche alla luce della declaratoria del CCNL dirigenti di cooperativa in atti e delle richieste istruttorie come articolate, consentiva al giudice di svolgere quel giudizio trifasico ritenuto necessario per il corretto svolgimento, sul piano logico giuridico, dell’operazione di inquadramento di un lavoratore nella categoria in concreto rivestita (accertamento in fatto relativo al lavoro svolto, individuazione della declaratoria di riferimento, raffronto del risultato di tali indagini con la sussunzione del fatto nel diritto); fermo restando che nel caso di specie si trattava di una pretesa che aveva riguardo primariamente alla fase di assunzione e alla discrasia tra compiti in concreto assegnatigli (di dirigente, secondo la prospettazione attorea) e il formale inquadramento (di impiegato di prima categoria super), come risultava dalle citate delibere.

Al riguardo, va pure ricordato che, come di recente affermato da questa Corte, la clausola contrattuale che subordina il riconoscimento della qualifica dirigenziale all'esistenza di un formale provvedimento del datore di lavoro è affetta da nullità, in quanto non meritevole di tutela ex art. 1321 c.c. e in contrasto con norma imperativa, attribuendo rilievo decisivo a un atto discrezionale e insindacabile del datore di lavoro, in violazione del principio - inderogabile in danno del lavoratore -sancito dall'art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis vigente, in tema di diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (Cass.19052/2025).

13.- Il quinto motivo di ricorso, relativo alle retribuzioni, dipende dalla esistenza o meno del riconoscimento della categoria di dirigente che il giudice di merito dovrà vagliare alla luce di tutte le allegazioni e le prove in atti.

Mentre la pretesa relativa al quantum di ferie è inammissibile, in parte qua, perché non riporta i prospetti paga da cui si desumerebbe la prova della loro spettanza.

14.- Il controricorso contiene un motivo di ricorso incidentale col quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 85 CCNL edilizia cooperativa, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver la Corte tenuto conto della monetizzazione e conseguente liquidazione delle ferie, permessi residui non goduti all'atto di cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 10/9/2012; si sostiene che nell'ultima busta paga risultava che erano stati riportati e monetizzati le ferie residue non godute pari a giorni 22,83 corrispondenti a € 3313,55 e permessi pari ad ore 66,67 corrispondenti a € 1454,27, come correttamente riportati e monetizzati nell'ultima busta paga all'atto della cessazione del rapporto, in linea con quanto previsto dall'art. 85 CCNL Edilizia cooperativa produzione del lavoro.

15.- Il motivo di ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile perché difetta di specificità nella parte in cui non dimostra che le stesse deduzioni, di cui non parla la sentenza d’appello, erano state puntualmente dedotte (e prodotte) in giudizio fin dal primo grado e poi riprodotte in secondo grado, senza di che la questione si espone al vizio di inammissibilità per novità della censura.

16.- Alla luce di quanto fin qui osservato il ricorso principale deve essere accolto, per quanto di ragione.

La sentenza deve essere cassata nei limiti di cui sopra, con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa, attenendosi al seguente principio di diritto: “Il diritto del lavoratore all’inquadramento nella categoria e nella qualifica relativa alle mansioni di assunzione ai sensi dell’art.2103 c.c., nel testo ratione tempore vigente, è inderogabile non rientrando la materia nella disponibilità delle parti contrattuali”.

Il giudice di rinvio dovrà altresì provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

17.- Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato solo per il ricorso incidentale (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.