Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 gennaio 2026, n. 434
Lavoro - Riliquidazione pensione - Obbligazione contributiva - Rivalutazione redditi pensionabili - Inadempimento contributivo - Principi di diritto - Accoglimento parziale
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (la Cassa) nella controversia che la oppone agli avvocati A.V., R.B., A.G., M.I. e V.P. (gli Avvocati).
2. La controversia ha per oggetto il diritto degli Avvocati alla riliquidazione della loro pensione di vecchiaia sotto il profilo del diritto alla rivalutazione dei redditi pensionabili ex art.16 della legge n.576/1980 a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge (1980), in difformità di quanto applicato dalla Cassa.
3. Il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso degli Avvocati e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa con riferimento alla debenza della contribuzione previdenziale sull’erroneo differente massimale.
4. La corte territoriale ha richiamato i suoi precedenti e Cass. 16585/2023.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa, con ricorso affidato a quattro motivi ai quali gli Avvocati resistono con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la Cassa lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 della legge n.576/1980, nonché del combinato disposto degli artt. 2 e 10 della legge n. 576/80, ed art. 2116 cod. civ., c.c., perché la corte territoriale ha erroneamente rivalutato i redditi pensionabili con riferimento all’indice medio annuo ISTAT del 1980, invece dell’indice del 1981.
2. La censura è infondata, perché la corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto enunciati da questa Corte nelle cause trattate alla pubblica udienza del 14/05/2025, secondo i quali «l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980» (da ultimo, Cass. 09/09/2025 n.24927).
3. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la Cassa lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, e 19 della legge n.576/80 e dell’art. 3, comma 9 della legge n.335/95, perché la corte territoriale ha errato nel condannare la Cassa al pagamento delle differenze dei ratei di pensione già erogati, determinati anche sulla base di contribuzione non versata e non versabile perché prescritta.
4. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la Cassa lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli 1362 e 2116 cod. civ., degli artt.2, 10, 19 della legge n.576/1980, dell’art.3 comma 9 della legge n.335/95, ed art.66 della legge n.247/2001, in relazione all’art.1 del Regolamento della Cassa 16.12.2005, approvato nel 2006, perché la corte territoriale ha errato nel ritenere inesistente l’omissione contributiva dedotta dalla Cassa, ritenendo validi, ai fini pensionistici gli anni coperti da contribuzione parziale.
5. Con il quarto motivo di ricorso (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la Cassa lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 11 e 19 della legge n.576/80, dell’art.3 comma 9 della legge n.335/95, ed art.66 della legge n.247/2001, per avere la corte errato nel rigettare la domanda riconvenzionale relativa al pagamento dei maggiori contributi dovuti in forza della riliquidazione di un nuovo e maggiore massimale reddituale/contributivo.
6. Il secondo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, perché vertono sulle medesime questioni giuridiche: a) la sussistenza, o meno, di una obbligazione contributiva derivata per effetto della rivalutazione dei redditi pensionabili con riferimento all’indice medio annuo ISTAT del 1980 (e non del 1981 come invece applicato dalla Cassa); b) la sussistenza, o meno, di un inadempimento contributivo imputabile agli assicurati; c) le conseguenze prodotte dall’inadempimento .
7. Il Collegio intende dare continuità ai principi di diritto enunciati dalla già citata Cass. 24927/2025, così come dalle altre sentenze pronunciate all’esito della pubblica udienza del 14/05/2024.
8. Con riferimento al tema della obbligazione contributiva derivata dalla rivalutazione dei redditi pensionabili con riferimento all’indice medio annuo ISTAT del 1980, che forma precipuo oggetto del quarto motivo di ricorso, Cass. 24297/2025 ha ritenuto che: «non è condivisibile l’idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell’obbligazione contributiva.
Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, è determinante non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato.
Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nel senso che quest’ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramente dall’impianto della legge n.576.
Ai sensi dell’art.16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indice ISTAT.
Per il contributo soggettivo di cui all’art.10, co.1 L. n.576/80, invece, l’incidenza della rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l’aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all’art.10, co.1), viene aumentato di anno in anno l’importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).
7.2 - Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva.
Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione, come oltre si dirà.
7.3 - L’inadempimento nemmeno può essere “sanato” dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all’art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell’art.11.
Nel caso di specie rileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui alla sola lettera a) dell’art.10, essendo tale obbligazione l’unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia (si veda l’art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell’art.10, co.1)».
9. Con riferimento al tema dell’inadempimento imputabile della obbligazione contributiva, secondo Cass. 24927/2025 «la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell’obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass. 7729/04), va detto che tale profilo attiene non all’inadempimento, il quale sussiste come violazione dell’obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
8.3 - Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l’inadempimento (v. Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Il tema della prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio». (nostro inciso, n.d.e.).
10. Infine, con riferimento al tema delle conseguenze dell’inadempimento dell’obbligazione contributiva (oggetto del secondo motivo di ricorso), Cass. 24927/2025 ha ritenuto che «9.1 - Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”, all’1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
9.2 - Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass. 15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all’ “effettiva contribuzione” dell’art.2, che essa non significa “integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l’annualità di anzianità contributiva.
Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si “commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti.
In particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie “prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013).
Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull’art.2 L. n.773/82, che ha un testo identico a quello dell’art.2 L. n.576/80, per quanto qui di rilievo (“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”), ha affermato che l’aggettivo “effettiva” «introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione "effettivamente" versata».
10. Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi.
Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui -non vigendo il principio dell’automatismo della prestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati.
Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici.
Né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost. n.67/18).
Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si è mai sostenuto che esso introduca un meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito.
Inoltre, la presenza di contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la solidarietà di categoria - quali sono il contributo soggettivo, di cui all’art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell’art.11- conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.
10.1 –Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la
contribuzione essere sempre “effettivamente” versata.
Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l’assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la Cassa abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni quale «i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto».
11. Il Collegio intende dare continuità ai principi di diritto sopra riportati.
Nella memoria illustrativa i controricorrenti ripropongono le medesime questioni già esaminate e decise all’esito della pubblica udienza del 14/05/2024, e non vi sono pertanto ragioni o considerazioni diverse da quelle già esaminate tali da determinare la necessità di discostarsi dai principi di diritto già enunciati.
10. La corte territoriale non si attenuta a questi principi di diritto, laddove ha ritenuto che la rivalutazione dei redditi pensionali ex artt.15 e 16 della legge n.576/1980 «non incide sull’entità della contribuzione», e che la rivalutazione dei redditi pensionabili «non comporta alcuna omissione contributiva, neppure parziale da parte dell’assicurato».
11. Per l’effetto il secondo e il quarto motivo di ricorso devono essere accolti, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla medesima corte territoriale che, in diversa composizione si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati con riferimento a ciascuna delle questioni giuridiche che ne formano l’oggetto: la sussistenza della obbligazione contributiva derivata; la necessità di accertare l’imputabilità del suo inadempimento; le conseguenze dell’inadempimento imputabile.
12. Infine il terzo motivo è per un verso inammissibile e per altro infondato, per gli stessi principi enunciati dalla già citata Cass. 24927/2025, che di seguito si riportano: «È inammissibile laddove deduce la violazione del Regolamento della Cassa adottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006.
Secondo costante orientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dalla Cassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale.
Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass.27541/20).
Ora, il motivo, pur citando nella rubrica l’art.1362 c.c., non prospetta con la necessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata (art.360, co.1, n.3 c.p.c.).
12.2 - Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senza l’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 L. n.576/80.
Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80, come già ricordato, si è più volte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass. 30421/19, Cass.694/21), affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva».
13. In conclusione vanno accolti il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo e inammissibile il terzo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.
La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso; rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.