Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 15 gennaio 2026, n. 15707
Approvazione della Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni - Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Dispone:
1. Approvazione della Certificazione Unica “CU 2026” dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi
1.1. È approvata la Certificazione Unica “CU 2026” da trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2026, unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) le relative ritenute di acconto operate;
j) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica “CU 2026” viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2025 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
1.2. Sono altresì approvate:
a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati anagrafici del sostituto d’imposta e del percettore delle somme (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo IV);
b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo V);
c) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo VI);
d) le istruzioni per il sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo VII);
e) le istruzioni per il sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali relativi alle locazioni brevi (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo VIII);
f) la Certificazione Unica “CU 2026”, da rilasciare al contribuente unitamente alle informazioni contenute nel predetto Capitolo III, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui ai Capitoli IV, V, VI, VII e VIII.
1.4. Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno 2025 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2026 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato d.P.R. n. 322 del 1998.
1.5. La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.
1.6. Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
1.7. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Certificazioni relative ai contributi INPS
2.1. La Certificazione Unica “CU 2026” deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
2.2. La Certificazione Unica “CU 2026” rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
3. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
3.1. Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.2, lett. f), una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
4. Modalità di indicazione degli importi
Nel modello di cui al punto 1.1 gli importi devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
5. Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche
5.1. È approvato il frontespizio per la trasmissione telematica con le relative istruzioni di compilazione, riguardante i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica (Capitolo I).
5.2. È approvato il quadro “CT”, unitamente alle istruzioni per la compilazione, finalizzate all’indicazione della sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) da parte del sostituto che non ha presentato l’apposita comunicazione e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati, ai sensi dell'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Capitolo II).
5.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato d.P.R. n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.
5.4. Le certificazioni di cui al comma 6-ter dell’articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.
5.5. Non devono essere inviate all’Agenzia delle entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate come disciplinato dal provvedimento di approvazione dello schema di certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del d.P.R. n. 322 del 1998, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
5.6. Nel caso in cui la certificazione attesti esclusivamente redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oppure esclusivamente compensi erogati a seguito di locazioni brevi, deve essere inviata unicamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.
6. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
6.1. I soggetti tenuti alla trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni di cui al comma 6-ter dell’articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998, e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, devono inviare in via telematica i dati delle certificazioni uniche redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1.1 secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A. Eventuali aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
7. Tipologie di invio e termini delle trasmissioni
7.1. Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.
7.2. Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile.
7.3. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alle scadenze indicate nel punto 7.2.
7.4. Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro i termini di cui al punto 7.2, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi agli stessi termini.
7.5. Nel caso di scarto delle singole Certificazioni Uniche, inviate entro i termini di cui al punto 7.2, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi agli stessi termini. Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.
7.6. I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui ai precedenti punti del presente paragrafo sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
7.7. La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del richiamato articolo 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
8.1. Il frontespizio di cui al punto 5.1 e il quadro “CT” di cui al punto 5.2 nonché la Certificazione Unica di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
8.2. È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti quadri e della predetta certificazione prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
8.3. È consentita la stampa monocromatica dei predetti quadri e della predetta certificazione realizzata con il colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità degli stessi nel tempo.
9. Trattamento dei dati
9.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nel d.P.R. n. 322 del 1998 e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
9.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Le categorie di dati personali trattate attraverso la presente Certificazione Unica sono descritte nella medesima e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad essa allegata.
9.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
9.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo5, par.1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Certificazione Unica venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del d.P.R. n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del d.P.R. n. 600 del 1973, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un’apposita Certificazione Unica “CU 2026”, anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi dell’articolo 4, comma 6-quinquies, del d.P.R. n. 322 del 1998 sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1998.
A tal fine il presente provvedimento approva, oltre al modello di Certificazione Unica “CU 2026”, anche il frontespizio per la trasmissione telematica contenente i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica, nonché il quadro “CT” per indicare, nei casi previsti, la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo).
Dall’anno 2026 la trasmissione all’Agenzia delle entrate della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (articolo 4, comma 6-quinquies, del d.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”;
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e successive modificazioni, recante “Diposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;
Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, e successive modificazioni, concernente “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”;
Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”;
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, concernente “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”;
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, e successive modificazioni, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, e successive modificazioni, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”;
Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, e successive modificazioni, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Modello ordinario
(Testo dell’allegato)
Modello sintetico
(Testo dell’allegato)
Istruzioni per la compilazione
(Testo dell’allegato)
Specifiche tecniche
(Testo dell’allegato)
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Provvedimento pubblicato il 15 gennaio 2026 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.