Decreto Aiuti: bonus una tantum 200 euro

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il cd. "Decreto Aiuti" che, tra le misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport, prevede il riconoscimento di un indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti e assimilati, pensionati e lavoratori autonomi (artt. 31, 32 e 33, DL n. 50/2022).

In generale l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai percettori di una pensione ed ai lavoratori autonomi che rispettino determinati requisiti reddituali, ma le condizioni e le modalità di fruizione sono differenziati per ciascuna categoria.

Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

Lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuta un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022.
L’indennità però non è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti, ma soltanto a quelli che beneficiano dell’esonero dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico.
La platea dei beneficiari, dunque, è circoscritta ai lavoratori dipendenti che abbiano, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Non rientrano in tale categoria i dipendenti con rapporto di lavoro domestico.
Ulteriore condizione per il riconoscimento dell’indennità è che il lavoratore abbia beneficiato del suddetto esonero contributivo nel primo quadrimestre dell'anno 2022 per almeno una mensilità.
In presenza di tali condizioni, il datore di lavoro riconosce l’indennità in via automatica, previa acquisizione della dichiarazione del lavoratore di:
- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- non essere titolare del reddito di cittadinanza e non far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il datore di lavoro recupera sulla contribuzione del mese luglio 2022 il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità, mediante compensazione nell’ambito nella denuncia contributiva UNIEMENS.

Pensionati

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'INPS corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro.
Per i soggetti beneficiari che risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’indennità è erogata dall’Ente previdenziale competente, individuato dal casellario centrale dei pensionati. L'indennità è riconosciuta negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato all’Ente erogante dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Lavoratori domestici

L’indennità una tantum è riconosciuta dall’INPS, previa domanda, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 17 maggio 2022.
L'INPS eroga l’indennità in misura pari a 200 euro nel mese di luglio 2022.
Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Percettori di disoccupazione

L’INPS riconosce l’indennità una tantum pari a 200 euro:
- ai soggetti che hanno percepito l’indennità Naspi o Discoll per il mese di giugno 2022;
- ai soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Collaboratori coordinati e continuativi

L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi al 17 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata Inps.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i collaboratori non devono essere:
- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L'indennità è riconosciuta a condizione che i soggetti abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport beneficiari di indennità Covid-19

L'INPS eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori stagionali, del settore turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che, nel 2021 abbiano percepito l’indennità Covid-19.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L'INPS, a domanda, eroga un'indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.
L'indennità è riconosciuta a condizione che i soggetti abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Lavoratori dello spettacolo

L'INPS, a domanda, eroga un'indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.
L'indennità è corrisposta a condizione che i soggetti abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Lavoratori autonomi occasionali

L'INPS, a domanda, eroga un'indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile.
Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 17 maggio 2022 alla Gestione separata Inps.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Incaricati alla vendite a domicilio

L'INPS, a domanda, eroga un'indennità una tantum pari a 200 euro agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 17 maggio 2022 alla Gestione separata Inps.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Percettori di reddito di cittadinanza

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità una tantum per le altre categorie (Pensionati; Lavoratori domestici; Percettori di disoccupazione; Collaboratori coordinati e continuativi; Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport beneficiari di indennità Covid-19; Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; Lavoratori dello spettacolo; Lavoratori autonomi occasionali; Incaricati alla vendite a domicilio).
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Lavoratori autonomi

L’indennità una tantum è riconosciuta, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi (titolari di partita Iva) e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità non sono definite dal "Decreto Aiuti", ma sono demandate ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’indennità è riconosciuta a condizione che il soggetto:
- non abbia fruito della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e assimilati, i pensionati e le altre categorie;
- abbia percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito dal predetto decreto ministeriale.