Obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento: chiarimenti sulla contribuzione

Con circolare del 17 settembre 2021, n. 137, l’Inps fornisce chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento (art. 2, co. da 31 a 35, L. n. 92/2012, come modif. dall’art. 1, co. 250, L. 24 dicembre 2012, n. 228).

La misura del contributo

L’articolo 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, stabilisce che il contributo è pari al "41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni". Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.
Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi:
- lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 12 mesi:
- contributo dovuto = 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;
- lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 6 mesi:
- contributo dovuto = 6/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;
- lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 28 mesi:
- contributo dovuto = 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.
La misura del contributo nelle ipotesi di licenziamento collettivo è determinata utilizzando per ogni singolo lavoratore i criteri sopraesposti e considerando altresì:
- se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, abbia formato o meno oggetto dell’accordo sindacale (articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223). In caso non sia stata oggetto di accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo è moltiplicato per 3 volte;
- se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS ed è quindi tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (art. 20 del decreto legislativo n. 148/2015). Dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale del c.d. ticket di licenziamento è innalzata all'82% (art. 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Sono esclusi dall’innalzamento dell’aliquota i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018.
Pertanto, l’Inps riporta i seguenti ulteriori esempi relativi alle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento collettivo intervenute a decorrere dal mese di gennaio 2018:
- azienda che non rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo con accordo:
- contributo dovuto pari al 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;
- azienda che non rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo senza accordo:
- contributo dovuto pari al 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3 (articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012);
- azienda che rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo con accordo:
- contributo dovuto pari all’82% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (art. 1, comma 137, della legge n. 205/2017);
- azienda che rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo senza accordo:
contributo dovuto pari all’82% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3 (art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 e art. 1, comma 137, della legge n. 205/2017).
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento in quanto il rapporto di lavoro si è risolto durante il c.d. blocco dei licenziamenti legato alla fase emergenziale, per adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità NASpI al lavoratore che vi aderisce, il contributo è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche qualora si verifichi la contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono alla citata fattispecie di accordo.

Il massimale ASpI e NASpI

A decorrere dalla data di istituzione della NASpI (1° maggio 2015), l’importo del massimale è invece determinato in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede ai commi 1 e 2 che: "La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente".
In applicazione dei criteri contenuti nelle disposizioni normative richiamate, il massimale dell’indennità di disoccupazione è annualmente determinato e comunicato dall’Istituto con specifica circolare. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli importi annui del massimale in argomento, sulla base dei quali calcolare il contributo in commento, e delle circolari di riferimento.

Anno

Circolare INPS

Retribuzione imponibile

Massimale

2013(ASpI) 14/2013 1.180,00 1.152,90
2014 (ASpI) 12/2014 1.192,98 1.165,58
2015 (ASpI) 19/2015 1.195,37 1.167,91
2015 (NASpI) 94/2015 1.195,00 1.300,00
2016 (NASpI) 48/2016 1.195,00 1.300,00
2017 (NASpI) 36/2017 1.195,00 1.300,00
2018 (NASpI) 19/2018 1.208,15 1.314,30
2019 (NASpI) 5/2019 1.221,44 1.328,76
2020 (NASpI) 20/2020 1.227,55 1.335,40
2021 (NASpI) 7/2021 1.227,55 1.335,40