ANF: maggiorazione degli importi in caso di nucleo con componenti inabili

Con messaggio 22 febbraio 2021, n. 754, anche in considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute, l’INPS fornisce precisazioni in merito all'accertamento e alla revisione dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) in favore dei soggetti minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione.

L’articolo 2, comma 2, del DL n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 153/1988, nel disporre che l’assegno per il nucleo familiare spetta in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle, precisa che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari che "comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Le disposizioni fornite dall’Inps in materia di accertamento dell’inabilità ai fini dell’ANF prevedono che la certificazione medica presentata a corredo della domanda sia esaminata dall'Ufficio medico legale di Sede anche per i soggetti fruitori dell’indennità di frequenza al fine di valutare l’effettiva "incapacità del minore a compiere gli atti della propria età" o, nel caso di componente maggiorenne, la "inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro".
Dal punto di vista amministrativo, il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi ANF è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, acquisito il parere dell’Ufficio medico legale, e, in generale, la durata di godimento del predetto diritto non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque la data indicata dal responsabile sanitario di sede (cfr. messaggio n. 3604/2019).
La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla crisi epidemiologica in corso, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF nelle more dell’iter sanitario di revisione. L’Istituto al riguardo ricorda che l’articolo 25, comma 6-bis, DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto elementi di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento in questione: "Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura". Le istruzioni operative in merito sono state fornite con la circolare n. 127/2016.
Il riconoscimento, quindi, della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare o di inclusione nel nucleo di un soggetto maggiorenne inabile a proficuo lavoro (che diversamente sarebbe escluso in quanto maggiorenne), tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolto provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Qualora all’esito della revisione sia confermato che il componente il nucleo familiare, se maggiorenne, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.
Laddove invece all’esito della revisione non risulti confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato, si procederà alla reiezione della domanda di autorizzazione ANF per la maggiorazione dei livelli dalla data dell’accertamento sanitario.
Le Strutture territoriali, alla luce degli appena citati chiarimenti, riesamineranno i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite.