Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 settembre 2020, n. 377

Articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 Associazione tra professionisti

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'associazione tra professionisti X, codice attività .... fa presente che l'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 1, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), e al successivo comma 2 individua i soggetti a cui non spetta.

Con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 l'istante osserva che è stato precisato, invece, che: «Ferme restando le precisazioni di seguito fornite, l'ambito soggettivo ricomprende pertanto i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, «titolari di partita IVA», fatte salve le specifiche esclusioni previste al successivo comma 2. Si tratta, in particolare:

OMISSIS ....- delle persone fisiche e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.».

In relazione a quanto precede, l'istante osserva che, mentre il citato articolo 25 del decreto rilancio, sembrerebbe escludere la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto ai soci e all'associazione fra professionisti "X", in quanto, quest'ultima costituita da .... iscritti all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria ....., la citata circolare n. 15/E del 2020 sembrerebbe consentirne l'accesso posto che, al contributo possono accedere le associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR, senza escludere di fatto gli associati che siano professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, analogamente a quanto avviene per le Società tra Professionisti (Stp). Ciò premesso, l'istante chiede chiarimenti circa il comportamento da adottare, ovvero, se richiedere o meno il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, D.L. n. 34/2020.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante non propone soluzioni interpretative.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

L'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell'ambito del Titolo II rubricato «Sostegno all'impresa e all'economia», ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

In particolare, il predetto articolo al comma 1 prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).

Al successivo comma 2, esclude dal beneficio alcuni soggetti tra cui, i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 sono individuate nei commi 3 e 4 e dispongono che: 1. nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;

2. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito alla fruizione del predetto contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la circolare n. 22/E del 2020 al paragrafo 2.10 con riferimento agli "Studi associati composti da professionisti iscritti alle casse di Previdenza" è stato affermato che «Come chiarito nella circolare 15/E del 2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 del 10 febbraio 1996, n. 103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi ».

Nel caso in esame, quindi, l'associazione istante essendo costituita tra ... iscritti all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria ...... che rientra tra i predetti enti di previdenza obbligatorio, resta esclusa dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto rilancio.

Da ultimo, si rammenta, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui «3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria» non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi. Tale argomentazione, come precisato con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 è estesa anche «all'ipotesi di cui al quesito 2.10 della circolare n. 22/E del 2020, riguardante gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza».