Proroga della NASpI e risoluzione del rapporto a seguito di accordo collettivo aziendale

Con circolare n. 111 del 29 settembre 2020, l’Inps fornisce istruzioni operative in materia di proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI, in deroga ai divieti connessi alla fase emergenziale da COVID-19

Come noto, l’art. 5 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto che le indennità NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate di due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità riconosciute a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero quelle in favore di:
- professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, D.L. n. 18/2020);
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (art. 28, D.L. n. 18/2020);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n. 18/2020);
- lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 18/2020);
- lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 18/2020);
- lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (art. 44, D.L. n. 18/2020);
- lavoratori che hanno fruito delle nuove indennità COVID-19 previste per i mesi di aprile e di maggio (art. 84, D.L. n. 34/2020);
- lavoratori domestici (art. 85, D.L. n. 34/2020);
- lavoratori sportivi (art. 98, D.L. n. 34/2020).
Altresì, sono incompatibili con la proroga le indennità omnicomprensive (art. 9, commi 1, 2, 4 e 5, D.L. n. 104/2020) e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi (art. 10, D.L. n. 104/2020), nonché l’indennità a favore dei pescatori autonomi (art. 222, comma 8, D.L. n. 34/2020).
Di contro, il percettore dell’indennità NASpI o DIS-COLL può cumulare la stessa con le indennità COVID-19 (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. n. 18/2020; art. 84, D.L. n. 34/2020), per il periodo di durata "ordinaria" delle suddette indennità di disoccupazione.
La proroga si estende anche ai soggetti già beneficiari di quella precedente (art. 92, D.L. n. 34/2020). L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione, trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a 6 mesi (5 giorni per la DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza. Per la proroga non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procede d’ufficio all’estensione della NASpI e della DIS-COLL.
Nel caso in cui il percettore della prestazione di disoccupazione maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione, la medesima non viene prorogata e le eventuali somme indebitamente erogate, sono oggetto di recupero da parte dell’Inps. Altresì, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, abbia già presentato alla data del 29 settembre 2020 la domanda di certificazione ai fini dell’accesso all’Ape Sociale o alla pensione anticipata per i cd. lavoratori precoci (art. 1, commi 179 e 199, L. n. 232/2016), il riconoscimento della proroga è sospeso. In tal caso, l’Inps è tenuto ad inviare all’interessato una comunicazione con la quale è richiesto di manifestare, entro il 31 ottobre 2020, la volontà di avvalersi della proroga delle prestazioni di disoccupazione attraverso la trasmissione del modello NASpICom. In caso di riscontro positivo, i periodi di proroga vengono valutati dall’Inps ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni pensionistiche predette. Dunque, la manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.
In ogni caso, la proroga non è riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata (art. 8, D.Lgs n. 22/2015) e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
A proposito, poi, della preclusione dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 14, co. 1, D.L. n. 104/2020), per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica, i citati divieti non operano, tra l’altro, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Ai suddetti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI. A tal fine, i medesimi sono tenuti, in sede di presentazione della domanda, ad allegare l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato.