Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 22 maggio 2020

Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai soli fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «CPI»: i centri per l'impiego, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) «Piano di potenziamento dei CPI»: il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, approvato come da intesa dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 17 aprile 2019, e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019;

c) «Risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI»: le risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera b), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

 

Art. 2

Modifiche al Piano di potenziamento dei CPI

 

1. Sono adottate le modifiche al Piano di potenziamento dei CPI, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 individuano i criteri di riparto per l'anno 2020 e le modalità di utilizzo delle risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI.

 

Art. 3

Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019

 

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera b), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:

- anno 2019 - euro 467.200.000,00

- anno 2020 - euro 403.100.000,00

Le risorse sopra indicate sono ripartite alle regioni sulla base dei criteri previsti dal Piano straordinario al paragrafo «7. Rafforzamento del personale dei CPI», pagina 12, ultimo periodo. Il piano di ripartizione alle regioni è allegato alla tabella B del presente decreto, di cui costituisce parte integrante;».

2. L'allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019 è sostituito dall'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse di cui all'art. 2, punto a), sono trasferite dal competente Centro di responsabilità Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalità:

a) per l'anno 2019 il 50% delle risorse è erogato all'esito del perfezionamento del presente decreto ministeriale. La rimanente quota è trasferita dietro richiesta della regione previa adozione da parte della medesima del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, di cui all'apposita sezione del Piano straordinario e sulla base dell'avanzamento della spesa come di seguito specificato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione di metà della quota residua, una volta valutata la coerenza dello schema del Piano attuativo regionale con le finalità e indicazioni del Piano straordinario, paragrafo «8-bis. Potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI», mentre il saldo è erogato previa presentazione di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego, concernenti la quota trasferita nel 2019. Il piano di ripartizione alle regioni per l'anno 2019 di euro 467.200.000,00 è allegato alla tabella B 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante;

b) per l'anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce il 75% delle risorse previa adozione da parte della regione del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, nelle medesime modalità previste per la seconda quota delle risorse dell'annualità 2019; la quota residua è erogata previa presentazione oltre che della medesima documentazione richiesta per l'erogazione del saldo relativo all'annualità 2019, anche di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego, concernenti la metà del complesso delle risorse afferenti all'annualità 2020.».

4. L'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto, le regioni, con cadenza trimestrale, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni concernenti i flussi finanziari e lo stato di avanzamento delle attività e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dell'ANPAL le predette relazioni per le attività di competenza.».

 

Allegato A

MODIFICHE AL PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

 

1. Al paragrafo 7. Rafforzamento del personale dei CPI, pagina 12, ultimo periodo, le parole «(fino ad 11.600 unità)» sono sostituite dalle seguenti: «(fino a 5.600 unità nel 2019 e 8.600 unità nel 2020)».

2. Dopo il paragrafo 8. Sistemi informativi è aggiunto il seguente paragrafo:

«8-bis. Potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI

La legge di bilancio per il 2019 ha previsto che «un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato ai centri per l'impiego ... al fine del loro potenziamento, anche infrastrutturale» (art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018). Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, è compito di questo Piano disciplinare «il riparto e le modalità di utilizzo» di tali risorse.

Quanto al riparto, si rimanda al paragrafo 7.

Sulle modalità di utilizzo, va preliminarmente rappresentata la necessità che, a fronte di una storica operazione di incremento del numero di operatori nei CPI - prima analiticamente descritta e che nel volgere di un triennio porterà a più che raddoppiare il personale in servizio - vi sia un adeguato accompagnamento di investimenti, anche infrastrutturali, che permettano all'offerta complessiva di servizi di crescere corrispondentemente in termini quantitativi e qualitativi.

A tal proposito non può non sottolinearsi il contesto in cui tale rafforzamento avviene, che è quello dell'individuazione - nell'ambito dei futuri aggiornamenti di questo Piano e sulla base delle disponibilità di risorse - di specifici standard di servizio in una prospettiva di graduale e progressiva attuazione di livelli essenziali delle prestazioni.

E' quindi a tale prospettiva che deve essere connessa la spesa per il potenziamento dei CPI, da intendersi non solo in termini di adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi, inclusi i già richiamati sistemi informativi, ma anche di necessità che gli operatori siano opportunamente formati per offrire un servizio della qualità richiesta, senza tralasciare il diritto degli utenti all'informazione sui servizi offerti e l'esigenza - non solo operativa ma anche programmatoria - che si rendano disponibili le appropriate informazioni sul mercato del lavoro territoriale e nazionale.

Secondo tali linee sono quindi di seguito richiamate le attività finanziabili con le risorse in parola.

 

Comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI

Negli ultimi anni i CPI hanno acquisito sempre maggiore centralità nel disegno delle politiche del lavoro in Italia, con innovazioni normative - da ultimo con il varo del Reddito di cittadinanza - che ne hanno accresciuto funzioni e compiti, nonché modificato modalità operative e gestionali. Non sempre questo processo è stato accompagnato da una adeguata diffusione della conoscenza nella cittadinanza e nella specifica utenza, non solo sulle attività e i servizi offerti dai CPI, ma anche sugli impegni richiesti ai beneficiari degli interventi e sulle conseguenze del mancato rispetto degli stessi. In questo contesto il diritto all'informazione appare prodromico al diritto all'accesso ai servizi stessi e quindi è opportuno che il rilancio dei CPI previsto da questo Piano sia accompagnato da una campagna di comunicazione coordinata. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fa riserva di predisporre campagne e materiale informativo a livello nazionale che le regioni potranno tipizzare territorialmente, eventualmente anche sviluppando una immagine coordinata delle sedi regionali. Le campagne di comunicazione potranno essere sviluppate anche mediante i social network al fine della massima diffusione delle conoscenze. Ad ogni modo, si ritiene - atteso l'ammontare di risorse complessivamente destinato al potenziamento dei CPI - che le attività di comunicazione finanziate a valere su di esse non superi l'1,5% del totale assegnato a ciascuna regione.

 

Formazione degli operatori

Nei Centri per l'impiego è in atto un grande rinnovamento: con l'istituzione del Reddito di cittadinanza, come si è visto in questo Piano, fino a 11.600 nuovi operatori entreranno stabilmente nei servizi, molti di più di coloro che nei Centri operavano all'inizio del 2019 pari a circa 8 mila unità. Ma anche questi ultimi si trovano ad operare in uno scenario normativo profondamente modificato - a partire dalla riforma del 2015 (di cui al decreto legislativo n. 150) e considerate le innovazioni introdotte con il Reddito di cittadinanza - oltre che con un apparato strumentale in evoluzione - si pensi solo alla implementazione progressiva della Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro e alla integrazione dei sistemi informativi nella prospettiva del Sistema informativo unitario previsto dal decreto legislativo n. 150.

In questo scenario così dinamico, per poter offrire servizi di qualità ai beneficiari delle politiche attive del lavoro è quindi necessario che per gli operatori - sia i nuovi assunti che quelli già in organico - siano previsti percorsi formativi e di aggiornamento, che eventualmente contengano profili da definire unitariamente a livello nazionale. A tal fine le risorse per il potenziamento dei CPI potranno essere utilizzate - nel limite del 5% della quota di competenza regionale - previa specifica definizione di un programma delle attività di formazione, che individui chiaramente i fabbisogni formativi degli operatori e le attività previste, da includersi nel Piano regionale attuativo degli specifici interventi di cui al presente paragrafo (cfr. oltre).

 

Rete nazionale degli osservatori del mercato del lavoro

Con Atto di indirizzo per l'anno 2020, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha previsto l'istituzione di un Osservatorio nazionale del mercato del lavoro. A livello regionale, già operano Osservatori. Si tratta di organismi di cui si avverte sempre più la necessità a fronte di un mercato del lavoro che cambia e che necessita di essere costantemente monitorato - non solo a livello nazionale, ma nelle specificità territoriali - al fine non solo di meglio programmare le politiche del lavoro, incluse quelle per la formazione - anticipando sfide e tendenze - ma anche per mettere a disposizione dei CPI informazioni essenziali per facilitare l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro quali, ad esempio, l'evoluzione delle strutture occupazionali, l'analisi delle professionalità più ricercate, gli esiti degli inserimenti lavorativi e così via. Il potenziamento dei CPI passa quindi anche per la costituzione di una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro; le risorse di cui al presente paragrafo, quindi, potranno essere utilizzate per la creazione e il rafforzamento di Osservatori regionali anche sulla base degli indirizzi e del coordinamento che il costituendo Osservatorio nazionale potrà assicurare.

 

Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI

L'incremento straordinario di personale che strutturalmente entrerà negli organici dei CPI comporta l'esigenza per i medesimi di dotarsi di nuove ed adeguate sedi. Evidentemente, quindi, dal punto di vista degli oneri finanziari, il potenziamento dei CPI è prioritariamente un potenziamento infrastrutturale.

Non può però non tenersi conto del fatto che, ai sensi dell'art. 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è in capo ai comuni l'onere della fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei CPI. Quindi, se da un lato il legislatore ha esplicitamente previsto, a fronte della straordinarietà del rafforzamento degli organici, il possibile utilizzo delle risorse qui individuate nella disponibilità delle regioni «anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego» (art. 12, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 4/2019), dall'altro lato resta in vigore la disciplina ordinaria (peraltro già richiamata nel paragrafo 7) che impone di verificare preliminarmente la possibilità di rendere disponibili da parte dei comuni immobili da adibire a sedi dei CPI.

Per quanto sopra, alla luce dell'imminente aumento di personale e ferma restando la disponibilità dei locali già forniti dai comuni, al fine di dotarsi di nuove sedi oltre che di sedi più idonee per i CPI sarà necessario rivolgersi prioritariamente ai comuni, indicando le specifiche caratteristiche di cui i locali dovranno essere dotati.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla raggiungibilità delle sedi con mezzi di trasporto pubblici, all'accessibilità delle strutture, alla disponibilità di locali per l'accoglienza e di spazi che tengano conto della necessità di riservatezza.

In proposito, per futuri aggiornamenti di questo Piano, il Ministero si impegna ad attivare un apposito tavolo per individuare standard di diffusione territoriale dei servizi che tengano conto, in particolare, della popolazione residente che insiste sul territorio di riferimento oltre che della particolare conformazione del territorio medesimo: solo a titolo di esempio, le esigenze di territori montani o scarsamente popolati sono molto diverse da quelle delle grandi metropoli.

Ad ogni modo, in via residuale, ai fini del corrente utilizzo delle risorse di questo Piano per la locazione o l'acquisizione di nuove sedi è necessaria una accertata condizione di indisponibilità di locali idonei da parte del comune individuato quale sede per il CPI. Ove sia questo il caso, sulla base di appositi accordi con la regione competente, le relative risorse potranno essere destinate ai comuni che provvederanno in autonomia, sulla base delle indicazioni della regione stessa, all'acquisizione o alla locazione delle nuove sedi secondo la disciplina vigente, ovvero essere utilizzate direttamente dalla regione o dall'ente responsabile della rete territoriale dei servizi, sempre in accordo con il comune ed eventualmente per conto del medesimo, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione per le sedi individuate.

Secondo questo principio, a fronte della dimostrata indisponibilità di locali idonei da parte del comune individuato quale sede per il CPI, la regione o l'ente responsabile della rete territoriale dei servizi potranno anche destinare le risorse di questo Piano per l'adeguamento o la ristrutturazione di immobili che siano già nella propria disponibilità e vengano individuati come idonei ad accogliere la sede del CPI.

Potranno essere effettuati interventi per arredi e attrezzature, incluse in particolare quelle informatiche, sia per le nuove sedi CPI che per quelle attuali, garantendone il decoro.

L'intervento sia sulle nuove che sulle attuali sedi potrà riguardare la manutenzione anche straordinaria. A tal proposito, saranno ammessi i costi per interventi manutentivi, anche a carattere straordinario, su immobili nella disponibilità dei Comuni a seguito di affitto da terzi privati e destinati a sede dei CPI; ciò con l'accortezza che le spese sostenute siano proporzionali alla durata della locazione e siano validate dai revisori contabili dei comuni e della Regione o l'ente responsabile della rete territoriale dei servizi.

 

Sistemi informativi

Dell'essenzialità della piena funzionalità dei sistemi informativi per il potenziamento dei CPI si è già detto nel paragrafo 8 di questo Piano, cui si rimanda. La realizzazione e lo sviluppo del Sistema informativo unitario del lavoro, infatti, costituisce l'ossatura delle politiche attive. In questo senso potranno essere previsti interventi sia per lo sviluppo dei sistemi sia per la gestione e la manutenzione evolutiva a fronte dei sempre maggiori adempimenti richiesti, ferma restando l'interoperabilità con il sistema nazionale. In ogni caso, infatti, gli interventi a valere sulle risorse di questo Piano dovranno, pur mantenendo la specificità della componente gestionale regionale, essere coerenti con gli standard nazionali, e in particolare con l'evoluzione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza e, nel suo ambito, della Piattaforma digitale per i Patti per il lavoro. Gli interventi programmati, comunque nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, dovranno essere accuratamente descritti nel Piano attuativo regionale (cfr. oltre).

 

Spese generali e per l'attuazione

L'attuazione di un Piano complesso quale il presente richiede spese generali e specifiche, che non possono essere analiticamente individuate a livello nazionale e che dipendono dalle esigenze dei singoli territori. Fermo restando che deve trattarsi di spese aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle regioni al funzionamento dei CPI, le regioni possono prevedere spese - nel limite del 4% di quanto assegnato - per specifiche esigenze attuative non riconducibili alle linee di attività sopra individuate, inclusa appropriata assistenza tecnica per rispondere alle esigenze di supporto nell'attuazione del Piano o straordinarie esigenze di risorse umane oltre quelle già previste, nelle more del completamento della loro acquisizione.

Resta inteso, che per le succitate esigenze, le Regioni possono anche avvalersi delle risorse, stanziate dall'art. 12, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge n. 4/2019, pari a 70 milioni di euro, «anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego». La ratio di tale destinazione è proprio quella di consentire alle regioni che ne avessero necessità la possibilità di acquisire personale nei centri per l'impiego nelle more dell'espletamento dei concorsi.

Si precisa, inoltre, che i 70 milioni di euro - che per norma hanno come vincolo di destinazione «le attività connesse al reddito di cittadinanza» - possono essere comunque destinati anche al potenziamento di tutti i servizi trasversali che sono contestualmente destinati sia all'erogazione del reddito sia ad altre attività svolte dai CPI.

 

Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI

Sulla base delle indicazioni programmatiche sopra illustrate, le regioni adottano un proprio Piano regionale per il potenziamento dei CPI, quale atto di programmazione regionale delle risorse di cui al presente paragrafo, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti della rete territoriale dei CPI, individuando analiticamente gli interventi previsti.

L'adozione del Piano e la valutazione di coerenza da parte del Ministero, con il supporto di Anpal, è condizione preliminare ai trasferimenti a decorrere dal 2020.

 

Ammissibilità della spesa

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a far data dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. A tal fine, pertanto, saranno prese in considerazione in sede rendicontativa solo spese basate su mandati di pagamento e fatture o documenti contabili con relativa quietanza con data pari o successiva al 30 marzo 2019. Oltre all'elenco delle spese sostenute, le regioni metteranno a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'opportuna documentazione amministrativo-contabile secondo modalità e termini successivamente identificati, fermo restando che in ogni caso tutta la documentazione concernente la spesa dovrà essere custodita dalla regione per eventuali controlli a campione.».

 

 

Allegato B

RISORSE PREVISTE ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA A)

 

 

Riparto risorse - Anno 2019

Riparto risorse - Anno 2020

REGIONI

Operatori

aggiuntivi

(1000)

(A)

Operatori

aggiuntivi

(600)

(B)

Totale

aggiuntivi

(C)=(A)+(B)

Peso % Anno 2019

Riparto

4.000

(D)

Totale unità aggiuntive al 2019 (fino a 5.600) (E)=(C)+(D)

Somme ripartite Anno 2019

Numero di navigator di cui al Piano straordinario (F)

Totale unità aggiuntive al 2020 (fino a 8.600) (G)=(E)+(F)

Peso % Anno 2020

Somme ripartite Anno 2020

Piemonte 69 35 104 6,49% 260 364 30.311.166,56 € 176 540 6,29% 25.354.990,00 €
Valle d'Aosta - 3 3 0,19% 7 10 874.360,58 € 6 16 0,19% 765.890,00 €
Lombardia 135 71 206 12,85% 514 720 60.039.426,08 € 329 1049 12,22% 49.258.820,00 €
Liguria 20 16 36 2,25% 90 126 10.492.326,88 €   192 2,24% 9.029.440,00 €
P.A. Bolzano* - 4 4 0,25% 10 14 1.165.814,10 € 0 14 0,16% 644.960,00 €
P.A.Trento* - 4 4 0,25% 10 14 1.165.814,10 € 0 14 0,16% 644.960,00 €
Veneto 58 34 92 5,74% 230 322 26.813.724,24 € 142 464 5,41% 21.807.710,00 €
Friuli Venezia Giulia 8 13 21 1,31% 52 73 6.120.524,02 € 46 119 1,39% 5.603.090,00 €
Emilia Romagna 55 38 93 5,80% 232 325 27.105.177,80 € 165 490 5,71% 23.017.010,00 €
Toscana 60 37 97 6,05% 242 339 28.270.991,88 € 152 491 5,72% 23.057.320,00 €
Umbria 10 8 18 1,12% 45 63 5.246.163,44 € 33 96 1,12% 4.514.720,00 €
Marche 6 18 24 1,50% 60 84 6.994.884,60 € 55 139 1,62% 6.530.220,00 €
Lazio 128 39 167 10,42% 417 584 48.672.738,62 € 273 857 9,98% 40.229.380,00 €
Abruzzo 25 17 42 2,62% 105 147 12.241.048,04 € 54 201 2,34% 9.432.540,00 €
Molise 7 7 14 0,87% 35 49 4.080.349,34 € 13 62 0,72% 2.902.320,00 €
Campania 189 68 257 16,03% 641 898 74.903.555,84 € 471 1369 15,95% 64.294.450,00 €
Puglia 128 53 181 11,29% 452 633 52.753.087,96 € 248 881 10,26% 41.358.060,00 €
Basilicata 6 9 15 0,94% 37 52 4.371.802,86 € 31 83 0,97% 3.910.070,00 €
Calabria 52 29 81 5,05% 202 283 23.607.735,50 € 170 453 5,28% 21.283.680,00 €
Sicilia 35 76 111 6,92% 277 388 32.351.341,24 € 429 817 9,52% 38.375.120,00 €
Sardegna 9 24 33 2,06% 82 115 9.617.966,32 € 121 236 2,75% 11.085.250,00 €
Totale 1.000 603 1.603 100,00% 4.000 5.603 467.200.000,00 € 2.980 8.583 100,00% 403.100.000,00 €

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 agosto 2020, n. 196.