Prassi - INAIL - Nota 14 gennaio 2021, n. 407

Ischia eventi sismici del 21 agosto 2017. Ulteriori istruzioni per la compilazione del modello di pagamento F24

Si fa seguito alla nota Inail 23 dicembre 2020, protocollo 15327 (NOTA 1) con la quale sono state fornite indicazioni in merito ai termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi sospesi ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per comunicare quanto segue.

Ai fini della compilazione del modello di versamento F24 i codici da indicare nella sezione Inail, campo "numero di riferimento" sono i seguenti:

- 999183 per il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 29 settembre 2018 (NOTA 2) al 31 dicembre 2020. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2021;

- 999244 per il versamento in forma rateale fino ad un massimo di sessanta rate

mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 28 febbraio 2021 dei premi sospesi dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno del mese.

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

Si precisa che qualora, come nel caso del 31 gennaio 2021 e del 28 febbraio 2021, il termine fissato per il pagamento scade di giorno festivo, il versamento si considera tempestivo se effettuato il giorno seguente non festivo (NOTA 3), ovvero rispettivamente il 1° febbraio 2021 e il 1° marzo 2021.

Il differimento al giorno seguente non festivo si applica anche con riferimento agli adempimenti.

Pertanto, l’invio del modulo allegato alla nota 23 dicembre 2020, protocollo 15327 completo delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 e 2019 e delle denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari si considera tempestivo se effettuato entro il 1° marzo 2021.

Si ricorda infine che il modulo, unitamente alla documentazione allegata, deve essere inoltrato all’indirizzo napoli@postacert.inail.it riportando nell’oggetto "Ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei premi sospesi articolo 34, DL 43/2018".

 

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(1) Nota Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo, Ufficio gestione rapporti assicurativi 23 dicembre 2020, protocollo 15327.

(2) Nella nota 23 dicembre 2020, protocollo 15327 è stato erroneamente riportato 29 agosto 2018.

(3) Codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, articolo 2963 Computo dei termini di prescrizione.