Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 28 dicembre 2020, n. 185

Regolamento recante attuazione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo

 

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento definisce i limiti e le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle disposizioni di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

Art. 2

Disposizioni applicabili

 

1. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalità indicati nel presente regolamento, le seguenti disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 2;

b) articolo 3, con esclusione, al comma 2, delle parole da «secondo le modalità» fino alla fine del comma;

c) articolo 4:

1) fermo restando che la definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, di cui al comma 2, lettera a), è effettuata tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come riportati nella rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 5, del presente regolamento;

2) con esclusione alla lettera f) del comma 2 delle parole da «nonché» sino alla fine della lettera;

d) articolo 5 nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 8 del presente regolamento;

e) articolo 6 nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 9 del presente regolamento;

f) articolo 7 nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento;

g) articolo 8 nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 10 del presente regolamento;

h) articolo 9, fermo restando che:

1) la misurazione e la valutazione della performance di cui all'alinea dei commi 1 e 2 è svolta secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

2) la capacità di valutazione dei propri collaboratori di cui al comma 1, lettera d), è dimostrata anche tramite una significativa differenziazione dei giudizi, valorizzando il merito e individuando le eccellenze;

3) la misurazione e la valutazione della performance di cui al comma 1-bis è collegata, altresì, al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale;

i) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli articoli 3 e 7 del presente regolamento;

l) articolo 12, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento;

m) articolo 13;

n) articolo 14, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, in relazione alle peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle specificità delle relative funzioni istituzionali e tenuto conto dell'articolo 5 del presente regolamento;

o) articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere a) e c), lettera d) quanto al Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e tenuto conto, quanto alla lettera b), che:

1) il «Piano della performance» è sostituito dai documenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente regolamento di seguito indicati:

1.1 le linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, che si articolano in aree strategiche;

1.2 le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo;

2) la «Relazione sulla performance» è sostituita dai documenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del presente regolamento.

2. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalità indicati nel presente regolamento, le seguenti disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 17;

b) articolo 18:

1) con esclusione al comma 1 delle parole da «nonché valorizzano» fino alla fine del comma e fermo restando che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, altresì, le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici;

2) tenuto conto che le verifiche e le attestazioni di cui al comma 2 sono quelle previste dal presente regolamento;

c) articolo 19, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento;

d) articolo 19-bis, tenuto conto delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

e) articolo 20;

f) articolo 21;

g) articolo 22, fermo restando che l'assegnazione del premio di cui al comma 3 compete al Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, che può avvalersi delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

h) articolo 23;

i) articolo 24;

l) articolo 25;

m) articolo 26;

n) articolo 27, con esclusione del comma 2.

 

Art. 3

Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance

 

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce e adotta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle proprie strutture, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, con il quale sono individuati le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance.

2. La valutazione della performance organizzativa e individuale si svolge con cadenza annuale tramite il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al comma 1, differentemente articolato per il personale dirigenziale e per quello appartenente alle categorie A) e B) del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il sistema contiene la previsione delle procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema stesso e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

4. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta secondo le modalità definite nel presente regolamento e nel sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al comma 1 e in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento della funzione pubblica qualora questi ultimi siano compatibili con la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la specificità delle relative funzioni istituzionali.

 

Art. 4

Disposizioni in materia di trasparenza

 

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul proprio sito istituzionale, oltre ai dati, le informazioni e i documenti previsti per le altre pubbliche amministrazioni centrali dalla specifica normativa in materia, i seguenti documenti, in luogo del Piano della performance e della Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) le linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento;

b) le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento;

c) la rendicontazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse, di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del presente regolamento.

 

Art. 5

Funzioni di valutazione della performance

 

1. Le funzioni relative alla valutazione della performance nella Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni.

2. Alla direzione dell'Ufficio di controllo interno, trasparenza e integrità è preposto il Collegio di direzione, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, che svolge altresì le funzioni di Capo dell'Ufficio. Il Collegio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio.

3. L'incarico conferito al Presidente del Collegio di direzione cessa al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; l'incarico è rinnovabile e la sua durata massima non può eccedere comunque, complessivamente, i sei anni. Gli incarichi degli altri componenti del Collegio di direzione sono conferiti per un periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sono rinnovabili una sola volta.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a partire dal primo rinnovo della composizione del Collegio di direzione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando che, ai fini del computo della durata massima dei nuovi incarichi, sono considerati anche i periodi relativi agli incarichi precedentemente svolti nella medesima posizione nell'ambito del Collegio.

 

Art. 6

Valorizzazione del merito

 

1. Al fine di assicurare la valorizzazione del merito e di individuare le eccellenze, il sistema di misurazione e valutazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è articolato in almeno tre fasce di rendimento e definisce il livello di performance ritenuto eccellente, che corrisponde al conseguimento di risultati superiori rispetto a quanto stabilito in fase di programmazione.

2. La quota di personale che si colloca nel livello di performance eccellente non può superare il 20 per cento del personale, sia per il livello dirigenziale che per il livello non dirigenziale.

3. La contrattazione collettiva garantisce, a parità di risorse, una maggiorazione del trattamento economico accessorio legato alla performance individuale del personale di cui al comma 2 in misura non superiore al 20 per cento rispetto al massimo ottenibile in assenza della maggiorazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 7

Il ciclo di gestione della performance nella Presidenza del Consiglio dei ministri

 

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta annualmente, entro il mese di ottobre, le linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, che si articolano in aree strategiche.

2. Entro il 31 gennaio gli organi di indirizzo politico-amministrativo emanano le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri agli stessi affidate, in coerenza con le linee guida di cui al comma 1, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e, tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi, nonché gli indicatori necessari per la misurazione della relativa attuazione.

3. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, anche per il tramite dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, l'effettuazione, in corso di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi.

4. Entro il mese di marzo, gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla valutazione dei dirigenti di vertice, che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, anche sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse.

5. La rendicontazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse deve dare evidenza, in maniera chiara e schematica, del grado di raggiungimento degli obiettivi.

6. Entro il mese di giugno il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità provvede a trasmettere al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione schematica riepilogativa dei risultati organizzativi e individuali raggiunti da tutte le strutture dell'amministrazione rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse. A tal fine, entro il mese di maggio le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono a trasmettere all'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, le informazioni occorrenti per la elaborazione della predetta relazione.

7. L'integrazione tra i cicli della performance, del bilancio e della programmazione strategica prende avvio con l'emanazione, entro il 15 settembre, della direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio emanata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 che contiene anche istruzioni sulle modalità di indicazione degli obiettivi delle strutture.

8. A seguito dell'emanazione delle linee guida e dell'approvazione del progetto di bilancio di previsione, prende avvio l'iter di definizione delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità garantiscono l'integrazione tra i cicli della performance, del bilancio e della programmazione strategica.

 

Art. 8

Obiettivi e indicatori

 

1. Gli obiettivi si articolano in:

a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto autonomo di contrattazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ciclo della performance;

b) obiettivi annuali specifici delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ricompresi nelle annuali direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri in aderenza alle priorità individuate nelle aree strategiche incluse nelle annuali linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi ai fini dell'emanazione delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione;

f) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

 

Art. 9

Monitoraggio della performance

 

1. Il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità della Presidenza del Consiglio dei ministri, opera con indipendenza e autonomia e controlla che le eventuali variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale siano esposte, se pertinenti, nella rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 5, del presente regolamento.

 

Art. 10

Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

 

1. La misurazione e valutazione della performance organizzativa si realizza tramite l'assegnazione, nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dal Segretario generale e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di obiettivi trasversali e comuni a più strutture.

2. Gli obiettivi di performance organizzativa possono riguardare:

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti e del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

d) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

e) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

f) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

 

Art. 11

Soggetti

 

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri intervengono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri;

b) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) i Ministri e i Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

d) l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;

e) il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;

f) i dirigenti di ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Art. 12

Disposizioni finali

 

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal ciclo di gestione della performance relativo all'anno 2021.

2. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione per il completamento delle attività di valutazione relative all'anno 2020.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 gennaio 2021, n. 10.