Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 ottobre 2017, n. 24883

Licenziamento per giusta causa - Ricorso in Cassazione Inammissibilità - Canoni di specificità - Contenuti degli atti del giudizio di merito - Comprensione della vicenda processuale e dei denunciati vizi di ordine processuale - Insussistenza

Svolgimento del processo

La Banca N. s.p.a. impugnava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2107\13 che dichiarò illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente S. il 2.11.10, condannando la Banca a reintegrare il ricorrente ed a corrispondergli un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione ed al versamento dei contributi previdenziali.

Resisteva al gravame il S..

Con sentenza depositata il 16.3.15 (n. 298\15), la Corte d'appello di Firenze, in riforma la sentenza impugnata rigettava la domanda del S..

Dopo aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n.916\15, che respinse la richiesta di revocazione della sentenza n. 298\15 proposta dal S., lo stesso propone ora ricorso per cassazione avverso la detta sentenza n. 298\15, affidato a cinque motivi.

Resiste la Banca con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso la corte fiorentina di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello alla luce del novellato art. 434 c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

Non v'è infatti dubbio che la disciplina dell'atto introduttivo del reclamo è quella propria dell'art. 434 c.p.c. (ancorché novellato), norma che non presenta alcun profilo di incompatibilità con le finalità e la struttura peculiare del procedimento regolato dall'art. 1 commi da 48 a 68 della legge 92/2012, essendo anch'essa finalizzata a rendere il processo rapido ed efficace e che è in grado di integrare in maniera compiuta e, ad un tempo, omogenea la disciplina di tutte le fasi dello speciale procedimento, secondo uno schema che, dalla fase della opposizione a quella del reclamo, realizza, attraverso una devoluzione chiara ed puntuale, i principi del giusto processo e della sua durata ragionevole (art. 111 Cost.).

L'art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede tuttavia che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il "quantum appellatum" e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.

Sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate, devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte (cfr. in argomento la recente Cass. n. 17863\16).

Occorre al contempo considerare anche che, come evidenziato da questa Corte (Cass. S.U. n. 5700/2014 e 9558/2014), non può prescindersi dai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza della Corte EDU in via di interpretazione dell'art. 6, p.1 della CEDU, di cui il giudice italiano deve fare applicazione, a norma dell'art. 117 Cost (Corte Cost. sentt. n. 368 e 369 del 2007; Cass. 5720/2012).

La Corte CEDU, pur sottolineando che ad essa non compete un sindacato sulla interpretazione e sull'applicazione della regola emessa a livello nazionale, ammette poi le limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., ex plurimis, Omar c. Francia, 29 luglio 1998; Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995), affermando, in particolare, che ritenere l'irricevibilità di un ricorso non articolato con la specificità richiesta configura un eccessivo formalismo (tra le altre, Walchi c. Francia, 26.7.2007; Dobric contro Serbia 21.6.2011 ).

Occorre a questo punto rilevare che con la presente censura si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, vizio che è pertanto ricompreso nella previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, hanno definitivamente chiarito che, ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un'attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, così come avviene nel caso, ricorrente nella fattispecie in esame, che si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda.

Affinché questa Corte possa riscontrare mediante l'esame diretto degli atti l'intero fatto processuale, è necessario, comunque, che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. 16167/2015, 16534/2015, 24481/2014, 8008/2014, 896/2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.).

Ed, infatti, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione nel caso di deduzione di un "error in procedendo", non esonera la parte dal riportare, in seno al ricorso per cassazione, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare nei suoi termini esatti, e non genericamente, il vizio processuale, in modo da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale (Cass. 2143/2015, 4928/2013, 23420/2011, 20405/2006).

Il ricorso in esame non rispetta i richiamati canoni di specificità, considerato che non vengono riportati i contenuti degli atti del giudizio di merito occorrenti ai fini della comprensione della vicenda processuale (art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3) e dei denunciati vizi di ordine processuale.

Non sono stati, infatti, riportati nel ricorso, seppur nelle parti salienti, e nemmeno descritti, i passaggi della sentenza gravata; del pari, non è soprattutto riportato il contenuto dell'atto di appello, limitandosi il S. a sostenerne la irritualità ed il mancato esame dell'eccezione da parte della sentenza impugnata. E', dunque, precluso a questa Corte di comprendere la portata della doglianza, violativa dell'art. 366 c.p.c., e di accedere all'esame diretto degli atti imposto dalla censura così come formulata.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso la corte fiorentina di pronunciarsi sull'eccezione di tardività della documentazione prodotta in fase di appello dalla Banca.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ancora la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso la corte fiorentina di pronunciarsi sull'eccezione di tardività della documentazione prodotta e sulla irrituale acquisizione in giudizio della relazione ispettiva del 30.7.10.

3.1- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono per un verso inammissibili, non avendo il ricorrente chiarito in quale atto, quando ed in quali termini l'eccezione sarebbe stata ritualmente sollevata dinanzi al giudice di appello, onde dar modo a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass. n. 7149\2015, Cass. n. 23675\2013).

D'altro canto sono infondati posto che, come più volte chiarito da questa Corte, nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, cod. proc. civ.). Ne consegue che, ove i documenti siano stati prodotti in udienza, il giudice potrà, se non ricorrono i requisiti di ammissibilità suddetti, dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi ritenere, in tale ultima ipotesi, che il silenzio della controparte - a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie - comporti l'accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione, Cass. 29.7.2011 n. 16781, Cass.28.8.2013 n.19810; Cass. 18.5.2015 n. 10102.

Il ricorrente non chiarisce perché la documentazione prodotta non fosse ammissibile, né chiarisce e documenta la sua opposizione a tale produzione (ed in quale atto ed in quali termini essa avvenne) limitandosi a lamentare il mancato esame dell'eccezione pretesamente proposta.

4.- Con il quarto motivo il S. denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata "nella duplice funzione di difetto assoluto o di motivazione apparente".

Lamenta che la sentenza impugnata fonda il suo convincimento su una rappresentazione della realtà che è frutto di una distorta, impropria, faziosa e falsa percezione degli atti di causa, che elenca in 13 punti. La censura, palesemente basata su di una diversa ricostruzione dei fatti di causa e su di una critica della loro valutazione da parte della corte di merito, è inammissibile alla luce del novellato n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c.

Deve infatti rimarcarsi che "..II nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un (nuovo) vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881). La recente riformulazione del vizio motivo va dunque interpretata quale riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), e cioè limitato al caso di motivazione assente o meramente apparente.

Nella specie la corte di merito ha esaminato i fatti denunciati dal ricorrente, dando loro una valutazione pur diversa da quella propugnata dal S..

5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione "di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro".

Il motivo, che in effetti neppure indica, neppure nel suo svolgimento, le norme di diritto violate, è in larga parte inammissibile, mirando ancora una volta ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa e ad un diverso loro apprezzamento e valutazione, anche attraverso una nuova o diversa lettura delle testimonianze escusse.

Quanto alla violazione della disciplina contrattuale collettiva il S. lamenta che gran parte degli addebiti contestati non erano previsti dal c.c.n.I., che tuttavia consentiva il licenziamento per giusta causa laddove "la gravità dei fatti sia tale (o per la dolosità del fatto o per riflessi penali o pecuniari, o per la recidività) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire nemmeno la sua prosecuzione provvisoria" (pag. 38 ricorso).

La disciplina contrattuale collettiva richiama dunque, come frequentemente accade, la norma di cui all'art. 2119 c.c. cui occorre comunque fare riferimento.

Ora a fronte dei numerosi e gravi addebiti contestati (tra cui la negoziazione irregolare e per importi assai rilevanti ai coniugi G.- V. -che avevano avuto segnalazioni di protesti ed erano legati al S. da diversi rapporti di affari- di assegni in parte poi rimasti insoluti; ed altri gravi irregolarità -prelievi e versamenti coinvolgenti familiari- nello svolgimento delle sue mansioni), il ricorrente censura ancora una volta l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti da parte della sentenza impugnata, senza spiegare, in sostanza, perché i fatti accertati non potevano costituire giusta causa di recesso, a parte la non decisiva circostanza dell'assenza di precedenti disciplinari.

Occorre dunque rimarcare che la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto. A tale processo non partecipa invece, la soluzione del caso singolo, se non nella misura in cui da essa sia possibile estrarre una puntualizzazione della norma mediante una massima di giurisprudenza.

Ne consegue che, mentre l'integrazione giurisprudenziale della nozione di giusta causa a livello generale ed astratto si colloca sul piano normativo, e consente, pertanto, una verifica di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria (Cass. n. 18247 del 12/08/2009).

Deve inoltre chiarirsi che la sussunzione del fatto incontroverso (nella sua materialità storica e negli elementi soggettivi ed oggettivi) nell'ipotesi normativa, è soggetta al controllo di legittimità, mentre l'accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (proporzionalità della sanzione, Cass. n. 8293 del 25/05/2012, Cass. n. 144 del 08/01/2008, Cass. n. 21965 del 19/10/2007, Cass. n. 24349 del 15/11/2006, e la gravità dell'inadempimento, Cass. n. 1788 del 26/01/2011, Cass. n. 7948 del 07/04/2011) è soggetto soltanto al controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate prima dell'11.9.12) e successivamente all'omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c.

Il motivo è pertanto inammissibile.

6.- Alla luce di quanto sin qui evidenziato, l'intero ricorso è dunque inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.