Welfare aziendale tramite buoni-corrispettivo: disciplina IVA

In tema di "welfare aziendale", la fornitura di beni e servizi ai dipendenti tramite "buoni-corrispettivo" (o "voucher"), gestiti ed emessi da un’impresa mandataria del datore di lavoro (senza rappresentanza), che fa’ da tramite con i fornitori, implica ai fini IVA l’osservanza dei seguenti adempimenti: all’atto dell’emissione del voucher da parte della mandataria, il fornitore deve emettere fattura alla stessa applicando l’Iva prevista per il bene o servizio corrispondente; la consegna del voucher dalla mandataria al dipendente è un operazione non rilevante ai fini IVA, così come il riscatto dei beni o servizi da parte dei dipendenti non determina alcun ulteriore obbligo ai fini IVA in capo al fornitore; successivamente la mandataria emette fattura per "ribaltare" l’operazione di acquisto del "welfare" al datore di lavoro, il quale deve valutare l’inerenza dell’operazione ai fini della detrazione dell’imposta addebitata. Resta ferma per il datore di lavoro l’irrilevanza ai fini IVA dell’operazione di trasferimento del "welfare" ai dipendenti. Se il fornitore opera in regime forfetario, la mandataria applica comunque l’IVA in fase di ribaltamento; se invece, l’operazione riguarda una prestazione esente, anche il ribaltamento al datore di lavoro è effettuato in regime di esenzione IVA (Risposta 23 gennaio 2020, n. 10).