Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 04 agosto 2020

Voucher per consulenza in innovazione - Sospensione termini conclusione delle attività, variazioni del contratto e tempistiche richiesta agevolazioni COVID 19

 

Art. 1

(Sospensione dei termini di conclusione delle attività)

 

1. La durata massima dei contratti di consulenza specialistica di cui all’articolo 3 del decreto 7/5/2019, è incrementata dei giorni intercorrenti tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

Art. 2

(Sottoscrizione e firma digitale del contratto)

 

1. Il contratto deve essere sottoscritto entro la data della prima richiesta di erogazione e deve essere inviato dall’impresa beneficiaria al Ministero contestualmente alla medesima richiesta.

 

Art. 3

(Variazioni del contratto)

 

1. Le imprese possono presentare in qualsiasi momento richiesta di variazione del contratto - a titolo esemplificativo: riduzione di importo, data di avvio, durata, ambito, manager qualificato, società fornitrice - tramite PEC all’indirizzo managerinnovazione@pec.mise.gov.it, allegando il nuovo contratto o una integrazione del contratto esistente.

2. Gli ambiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto 7/5/2019 possono essere sempre modificati, a condizione che, in sede di variazione, non vengano introdotti ambiti non dichiarati in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni.

 

Art. 4

(Tempistiche per la richiesta di erogazione delle agevolazioni)

 

1. Il termine ultimo per l’invio al Ministero delle richieste di erogazione a saldo è fissato al 20 gennaio 2022.Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute al Ministero oltre tale termine. (1)

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(1) Comma modificato dall’articolo unico, comma 1, lett. a), D.M. 20 dicembre 2021.

Art. 5

(Ulteriori adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio)

 

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione del riciclaggio), il soggetto beneficiario trasmette, unitamente alla domanda di erogazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al "Completamento delle informazioni rese in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio", predisposta sulla base dello schema di cui allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mise.gov.it.

Dell’adozione del presente decreto sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.