Udienza a distanza: precisazioni dal MEF

Ciascuna parte processuale può richiedere che la partecipazione alle udienze possa avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto da parte del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione. La partecipazione da remoto all'udienza può essere richiesta nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con istanza da depositare in segreteria - e notificata alle parti costituite - prima della data di ricezione della comunicazione dell'avviso della trattazione. Il collegamento da remoto è consentito anche ai giudici tributari e al personale amministrativo delle Commissioni tributarie (Ministero delle Finanze - Comunicato 31 luglio 2020).