Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13133

Tributi - Accertamento - Studi di settore - Condizioni - Scostamento reddituale - Presunzioni - Legittimità

 

Fatti di causa

 

1. La Commissione tributaria regionale per la Lombardia in Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato gli avvisi di accertamento n. R0D01T200421, R0D01T200422, R0D01T200423 e R0D02T200360/2008 relativi a recupero a tassazione di maggior reddito di impresa in applicazione di studi di settore per l'edilizia nei confronti della C.E. M.A.F. s.a.s. di T.A. & C., esteso per trasparenza ai soci T.A., T.M. e R.L. in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.

2. Il giudice di appello ha rilevato che gli studi di settore rappresentano solo un elemento presuntivo in relazione alla congruità del reddito e che, per potere essere utilizzati al fine di provare l'effettività dello scostamento rilevato nei casi concreti, debbono essere corroborati da altri indizi e comunque possono essere superati da altre valutazioni anche di carattere ugualmente presuntivo.

3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi; la C.E. M.A.F. s.a.s. di T.A. & C. e i soci T.A., T.M. e R.L. resistono con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 co. 1 della L. 146/98, dell'art. 62 sexies del D.L. 30.08.1993 n. 331, conv. da I. 427/93, e dell'art. 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» deducendo l'erronea applicazione della normativa di riferimento, per come anche interpretata dalle stesse sentenze citate nella decisione impugnata, anche in relazione al riparto dell'onere della prova tra le parti.

b. Secondo motivo: «Omesso esame, ovvero omessa motivazione, su un fatto discusso e decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.» deducendo che la sentenza impugnata non ha motivato in relazione alle altre fonti di prova allegate dalle parti a sostegno delle reciproche posizioni sul tema discusso in causa.

2. La C.E. M.A.F. s.a.s. di T.A. & C. e i soci T.A., T.M. e R.L. argomentano l'inammissibilità del ricorso, di cui chiedono comunque il rigetto.

3. Il ricorso va accolto.

4. Il primo motivo è fondato. La CTR assume in motivazione che la presunzione derivante all'applicazione dello studio di settore non sarebbe idonea, di per sé, a legittimare l'accertamento fiscale, dovendo essere "corroborata da altri indizi".

L'affermazione non è conforme all'interpretazione che della normativa applicabile ha fornito questa Corte, che ha più volte evidenziato come le risultanze dello scostamento reddituale derivanti dall'applicazione dello studio di settore siano singolarmente idonee (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019) a legittimare la pretesa tributaria, ben potendo il contribuente, che ne ha l'onere, provare, tanto nella fase precontenziosa che in giudizio, fatti contrari alla presunzione medesima (Sez. 5, Ordinanza n. 24330 del 30/09/2019; id, Ordinanza n. 769 del 15/01/2019), risultando assolutamente necessario all'uopo instaurare il contraddittorio col contribuente (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017), circostanza quest'ultima non oggetto di contestazione alcuna nel caso che ne occupa.

5. Il secondo motivo è parimenti fondato nella parte in cui lamenta l'omessa motivazione della sentenza impugnata. Invero, la CTR afferma correttamente che la presunzione dello studio di settore può essere vinta "da altre valutazioni anche solo di carattere presuntivo". Sennonché, nel prosieguo della motivazione, omette completamente di esaminare le allegazioni che sul punto entrambe le parti avevano fornito (i contribuenti nell'appello e l'Amministrazione nella memoria costituzione nel grado), finendo per svolgere argomentazioni del tutto astratte e inidonee ad assolvere al dovere motivazionale sulle questioni ritualmente devolute in appello.

6. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.