Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 02 agosto 2019

Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo ad alte prestazioni», ai sensi del Capo II, «procedura negoziale», del decreto 5 marzo 2018

 

Art. 1

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Agrifood": il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi, relativo ai comparti produttivi riconducibili all’agricoltura e alle attività connesse, alle foreste e all’industria del legno, all’industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all’industria meccano-alimentare, del packaging e dei materiali per il confezionamento;

b) "Calcolo ad alte prestazioni": il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento alle tecnologie e alle metodologie di calcolo parallelo e distribuito fino alle scale estreme, agli ambienti di sviluppo necessari a supportare l’uso scientifico e industriale di queste tecnologie, alle applicazioni scientifiche e industriali in tutti i settori di interesse (scienze naturali, ingegneria e discipline umanistiche) sia in ambito di calcolo scientifico che datacentric, alle piattaforme di calcolo atte a supportare la verifica dei metodi, lo sviluppo dei prototipi e l’operatività delle applicazioni;

c) "decreto 5 marzo 2018": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 inerente all’intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita";

d) "Fabbrica intelligente": il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate all’ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale, alla gestione integrata della logistica in rete, alle tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla meccatronica, alla robotica, all’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche;

e) "Fondo per la crescita sostenibile": il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

f) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

g) "ricerca industriale": la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

h) "Scienze della vita": il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che comprende tutte le discipline rivolte allo studio della materia e delle specie viventi, dai livelli elementari agli organismi superiori, all’uomo, agli animali, alle piante;

i) "sviluppo sperimentale": l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

l) "tecnologie abilitanti fondamentali": le tecnologie del Programma "Orizzonte 2020" (programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM2011 808 definitivo del 30 novembre 2011) riportate nell’allegato n. 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.

 

Art. 2

(Ambito operativo e risorse disponibili)

 

1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative, il presente decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a:

a) "Fabbrica intelligente";

b) "Agrifood";

c) "Scienze della vita";

d) "Calcolo ad alte prestazioni".

2. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono rese complessivamente disponibili, secondo la ripartizione riportata nell’allegato n. 1, le seguenti risorse:

a) euro 140.000.000,00 (centoquarantamilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile disponibili sulla contabilità speciale n. 1201;

b) euro 119.613.194,69 (centodiciannovemilioniseicentotredicimilacentonovantaquattro/69) a valere sulle economie derivanti dalle risorse destinate alle aree svantaggiate del Paese dal Piano di Azione e Coesione 2007-2013, disponibili nella contabilità speciale n. 1726 "Interventi aree depresse", per le proposte progettuali nelle regioni ex "Obiettivo convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); (1)

c) euro 1.651.422,66 (unmilioneseicentocinquantunomilaquattrocentoventidue/66) a valere sulle Risorse Liberate rivenienti dalla chiusura del Programma operativo nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale" 2000-2006, disponibili nella contabilità speciale n. 1726 "Interventi aree depresse", per le proposte progettuali nelle Regioni ex "Obiettivo convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). (2)

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono integrate da eventuali ulteriori risorse finanziarie di regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche interessate definite nei singoli Accordi per l’innovazione.

4. Per le finalità di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall’articolo 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile.

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(1) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 6 febbraio 2020, a decorrere dal 31 marzo 2020.

(2) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 6 febbraio 2020, a decorrere dal 31 marzo 2020.

Art. 3

(Intervento a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dei settori applicativi "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita")

 

1. A valere sulle risorse di cui all’articolo 2, un ammontare pari a euro 237.264.617,35 (duecentotrentasettemilioniduecentosessantaquattromilaseicentodiciassette/35) è destinato al sostegno delle proposte progettuali che prevedono lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle traiettorie tecnologiche relative ai settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita", secondo quanto di seguito indicato: (1)

a) euro 116.000.000,00 (centosedicimilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a);

b) euro 119.613.194,69 (centodiciannovemilioniseicentotredicimilacentonovantaquattro/69) a valere sulle economie derivanti dalle risorse destinate alle aree svantaggiate del Paese dal Piano di Azione e Coesione 2007-2013, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b); (2)

c) euro 1.651.422,66 (unmilioneseicentocinquantunomilaquattrocentoventidue/66) a valere sulle Risorse liberate rivenienti dalla chiusura del Programma operativo nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale" 2000-2006, di cui all'art. 2, comma 2, lettera c). (3)

2. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni. I termini e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali sono definite dal Ministero con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

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(1) Alinea modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 6 febbraio 2020, a decorrere dal 31 marzo 2020.

(2) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.M. 6 febbraio 2020, a decorrere dal 31 marzo 2020.

(3) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.M. 6 febbraio 2020, a decorrere dal 31 marzo 2020.

Art. 4

(Intervento a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del settore applicativo "Calcolo ad alte prestazioni", selezionati dall’impresa comune europea EuroHPC)

 

1. A valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), un ammontare pari a 24.000.000,00 (ventiquattromilioni/00), è destinato al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018. Le risorse non utilizzate nel corso della predetta annualità ritornano nelle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

2. Le proposte progettuali di cui al comma 1 devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle traiettorie tecnologiche relative al settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente "Calcolo ad alte prestazioni", come individuate nell’allegato n. 2.

3. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni.

 

Allegato 1 (1)

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI SUDDIVISE PER AREA TEMATICA

(Art. 2, comma 2, art. 3, comma 1, art. 4, comma 1)

Fabbrica intelligente

Agrifood

Scienze della vita

Calcolo ad alte prestazioni

Totale

€ 96.112.055,76 (1) € 65.994.828,02 (2) € 75.157.733,57 (3) € 24.000.000,00 € 261.264.617,35
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(1) € 44.112.055,76 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

(2) € 35.994.828,02 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

(3) € 41.157.733,57 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

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(1) Allegato sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.M. 6 febbraio 2020, a decorrere dal 31 marzo 2020.

 

Allegato 2

TRAIETTORIE TECNOLOGICHE

(Art. 4, comma 2)

 

Area tematica nazionale: Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente

 

Settore applicativo: Calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing - HPC)

 

1. Metodi e tecnologie per il calcolo parallelo e distribuito fino alle scale estreme.

2. Ambienti e applicazioni per il calcolo ad alte prestazioni e piattaforme di calcolo.

3. Modernizzazione e industrializzazione delle applicazioni del software ad alte prestazioni.

4. Co-progettazione hardware-software per applicazioni scientifiche e data-centric (ad es. Intelligenza Artificiale, BigData).

5. Sviluppo di sistemi di calcolo ad alte prestazioni a basso consumo energetico.

6. Strategie e management per i sistemi calcolo di prossima generazione.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 settembre 2019, n. 221.