Legislazione - AGENZIA DELLE DOGANE - Determinazione 07 giugno 2023, n. 297133/RU

Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

 

Articolo 1

 

1. Per i titolari di rivendite di generi di monopolio ubicate nei territori di cui all’Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, sono sospesi i termini di pagamento delle somme dovute a titolo di una tantum ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e ss.mm., in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023.

2. Nel caso in cui le somme di cui al precedente comma 1 siano versate, non si procede al rimborso delle stesse.

3. I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

4. Nel caso di importi riguardanti l’una tantum oggetto di piano di rateizzazione, i relativi ratei ricadenti nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023, saranno versati mensilmente secondo gli importi/scadenze rideterminati in via ordinaria dal competente ufficio, a decorrere dall’ultimo rateo del piano di rateizzazione.

5. Nei casi in cui è prevista la prestazione della fidejussione a garanzia della rateizzazione del pagamento dell’una tantum, il concessionario deve procedere a richiedere all’ente garante la proroga degli effetti della polizza per il periodo corrispondente.

6. Gli eventuali atti di assegnazione delle concessioni, che intervengano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023, devono essere integrati con la previsione espressa della sospensione del termine di pagamento e di versamento della somma dovuta a titolo di una tantum relativa al suindicato periodo, secondo le modalità di cui al precedente comma 4.

7. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi i termini istruttori relativi ai procedimenti in essere.

 

Articolo 2

 

1. Nei territori dei Comuni di cui al comma 1 del precedente articolo 1, trovano, altresì, applicazione le disposizioni relative ai trasferimenti provvisori per causa di forza maggiore di cui all’articolo 12 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, e ss.mm..

2. Gli Uffici potranno rilasciare le autorizzazioni ai trasferimenti provvisori tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, e ss.mm., per quanto applicabili, a motivo dello stato dei luoghi.