Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 maggio 2020, n. 10272

Tributi - Accertamento - Studi di settore - Esecuzione del contraddittorio - Presunzioni legali

 

Fatti di causa

 

1. La Commissione tributaria regionale per la Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l'avviso di accertamento n. R5J010400223/2008 relativo a determinazione di maggior reddito con metodo analitico induttivo nei confronti di R.R., di professione tassista, in relazione all'anno di imposta 2004.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che l'Ufficio abbia fondato la prova del maggior reddito contestato su elementi incerti e aleatori, avendo a disposizione altri strumenti, oltre allo studio di settore, per accertare l'effettivo reddito del contribuente.

3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con due motivi;

R.R. ha resistito con controricorso.

4. Il R. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc.civ.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 62-sexies, co. 3, D.L. n. 331/1993 convertito in L. n. 427/1993 e 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.» deducendo la contraddittorietà della sentenza, laddove prima afferma la legittimità dell'accertamento analitico induttivo basato sull'applicazione dello studio di settore, ma poi ne nega l'applicazione al caso di specie.

b. Secondo motivo: «Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.» deducendo l'erroneità della valutazione di incertezza e di alcatorietà delle prove addotte dall'Ufficio a sostegno della legittimità dello scostamento reddituale contestato al contribuente.

2. R.R. eccepisce l'inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va accolto.

4. I due motivi appaiono complessivamente fondati.

5. La sentenza impugnata riconosce la legittimità dell'accertamento analitico induttivo mediante applicazione di studi di settore. Sennonché, violando l'interpretazione della normativa di riferimento fornita da questa Corte regolatrice, finisce per addossare all'Ufficio l'onere della prova dello scostamento reddituale, laddove è stato affermato in maniera costante che la determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 9459 del 12/04/2017; Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016; Sez. 5, Sentenza n. 3415 del 20/02/2015). Evidente appare dunque l'errore di prospettiva in cui si è posta la CTR allorquando ha indagato la rilevanza concreta delle prove presuntive allegate dall'Ufficio per giustificare lo scostamento reddituale contestato, laddove avrebbe invece dovuto esaminare quali prove avesse addotto il contribuente, all'esito del contradittorio amministrativo instaurato con l'Amministrazione, per giustificare un reddito inferiore a quello rilevato secondo la legittima procedura di accertamento tributario standardizzato.

6. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese de presente fase di legittimità.