Onere di riscatto con il sistema contributivo: indicazioni Inps

Con circolare del 6 aprile 2021, n. 54, l’Inps fornisce chiarimenti per i casi in cui gli oneri da riscatto, che per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterio di cui al co. 4 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997 (criterio della riserva matematica), sono invece calcolati con il criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

Con la circolare n. 6/2020 è stato chiarito che l’onere di riscatto sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale, allorquando la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (domande di riscatto presentate successivamente o contestualmente all’esercizio, nel corso della vita lavorativa ovvero al momento del pensionamento, della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 355/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001; domande di riscatto presentate contestualmente alla domanda di pensione c.d. "opzione donna" o in computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996). Tale disposizione si riferisce, pertanto, a tutte le tipologie di riscatto (ad esempio, riscatto lavoro all’estero, riscatto periodi corrispondenti all’astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, riscatto corso di studi universitario ecc.) il cui onere, in mancanza dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica in considerazione del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale del periodo da riscattare.
Ad esempio, qualora si intenda riscattare un periodo di lavoro subordinato svolto all’estero anteriormente al 1° gennaio 1996, poiché detto periodo rileva ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione, l’onere del riscatto andrebbe determinato col criterio ordinario della riserva matematica; per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo - precedente o contestuale alla domanda di riscatto - e della conseguente applicazione del sistema di calcolo della pensione interamente contributivo, l’onere di riscatto sarà invece determinato con il criterio a percentuale applicando, quindi, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla stessa data nel regime ove il riscatto opera.
Per i riscatti effettuati con le modalità del calcolo a percentuale, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge n. 335/1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto, al pari di tutti gli altri riscatti di periodi che si collochino nel sistema contributivo.
La modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto "agevolato" si applica solto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo. Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente nel periodo da valorizzare ai fini del calcolo della pensione, in parte con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
1. per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
2. per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:
B.1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda;
B.2) livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per effetto dell’esercizio di una delle facoltà che consentono di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, anche per il periodo di cui alla lettera A, l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità di cui alle precedenti lettere B.1) o B.2), secondo la scelta dell’interessato.
La circolare n. 6/2020 non modifica le istruzioni dettate in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, ma fornisce soltanto chiarimenti in merito agli effetti che ne derivano sulla materia dei riscatti; restano quindi fermi i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione e i criteri di determinazione del montante individuale dei contributi.
In ogni caso, l’Inps rammenta che, l’opzione per il sistema contributivo può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:
a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31/12/1995;
b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001. L’accertamento dei predetti requisiti contributivi va effettuato tenendo conto dei criteri di valutazione previsti per il diritto a pensione dalle gestioni pensionistiche nelle quali si fa valere la contribuzione necessaria per l’opzione, al momento del suo esercizio.
Al fine di definire la domanda di riscatto, è necessario individuare il sistema di calcolo applicabile e accertare la sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c), secondo i seguenti criteri.
Nei casi in cui l’interessato eserciti la facoltà di opzione al sistema contributivo nel corso della vita lavorativa, occorre distinguere le seguenti fattispecie:
- se la facoltà di opzione è stata esercitata prima della presentazione della domanda di riscatto: i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica della permanenza dei requisiti contributivi di cui alle lettere da a) a c) perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta;
- se la facoltà di opzione è esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c;
- se la facoltà di opzione è esercitata successivamente alla presentazione della domanda di riscatto: la domanda di riscatto è definita secondo le regole ordinarie, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa (criterio della riserva matematica per periodi che si collochino nel sistema retributivo). I periodi già acquisiti alla data di esercizio della facoltà di opzione - compresi quelli con riferimento ai quali, alla medesima data, è stato versato il relativo onere di riscatto - rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Il sistema di calcolo ordinario applicato per determinare l’onere del riscatto - diversificato a seconda del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale dei periodi da riscattare - se versato in tutto o in parte, non può essere rideterminato a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione; infatti, detto esercizio non può essere interpretato come rinuncia alla domanda di riscatto in corso, in quanto la prestazione di riscatto presenta una causa autonoma e non riconducibile alle finalità dell’opzione.
Nei casi in cui l’interessato esercita la facoltà di opzione al sistema contributivo al momento del pensionamento e contestualmente presenti domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Il sistema di calcolo applicabile per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale – su richiesta "agevolato" se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedentemente al 1° gennaio 1996. Le modalità di pagamento dell’onere del riscatto sono diversificate (unica soluzione o rateizzazione) a seconda della gestione previdenziale nella quale sono accreditati i periodi da riscattare.
Laddove sia esercitata l’opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione, al fine di avvalersi dei criteri di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto, non può operare l’esclusione dal massimale contributivo prevista dall’articolo 21 del DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Difatti, la deroga di cui al citato articolo 21 si riferisce solo ai soggetti che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 e non può essere estesa a coloro che abbiano intenzionalmente optato per il sistema contributivo. In questi casi, continuerà pertanto ad applicarsi il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione al sistema contributivo.

La domanda di opzione al sistema contributivo è presentata, in via telematica dal portale dell’Istituto www.inps.it, con inserimento di PIN e codice fiscale (a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e Carta di identità elettronica 3.0, seguendo il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Domanda di prestazioni pensionistiche" > "Nuova prestazione pensionistica", e attivando il successivo sottomenu "certificazioni" > "diritto a pensione" > "opzione contributivo".
Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario a ciò dedicato.
Con il pagamento dell’onere di riscatto, che rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo, la certificazionepresente sul Fascicolo elettronico del pensionato (FELPE) sarà aggiornata con la funzione "Irrevocabilità opzione L.335" del menu "Gestione".