Comunicazione marketplace: esclusi i fornitori di software gestionali

Sono esclusi dall’obbligo di comunicare i dati delle vendite a distanza tramite piattaforme digitali i soggetti che forniscono esclusivamente i software gestionali dei marketplace (Agenzia delle Entrate - Principio di diritto n. 1 del 2020)

Con il Decreto Crescita 2019, allo scopo di favorire la compliance in materia di IVA sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche, è stato introdotto una specifico adempimento per i soggetti passivi che consentono tramite un'interfaccia elettronica (mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) un contatto tra venditore ed acquirente, ivi compresa la partecipazione, diretta o indiretta, ad almeno una delle attività di determinazione delle condizioni generali della cessione, riscossione del pagamento effettuato, ordine o consegna dei beni.
Per tali soggetti è previsto l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore i seguenti dati:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
La violazione dell'obbligo comporta per i soggetti che gestiscono i marketplace l'essere considerati debitori d'imposta per le vendite a distanza, con relativo obbligo di versamento dell’IVA, salvo prova:
- che l'imposta sia stata comunque assolta dal cedente/fornitore, ovvero
- nel caso di trasmissione di dati incompleti, "di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale".
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che devono ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione i soggetti che forniscono esclusivamente i software gestionali che consentono a coloro che effettuano le vendite a distanza la creazione e l’utilizzo di negozi on-line. In particolare, sono esclusi dall’obbligo i fornitori dei predetti programmi che non hanno titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma.