Avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense: precisazioni

L’Inps, con circolare del 3 ottobre 2022, n. 107, comunica che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 26, L. n. 335/1995. Contestualmente, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 12, D.L. n. 98/2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.