Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 luglio 2017, n. 18741

Crediti degli enti previdenziali - Prescrizione - Opposizione - Scadenza del termine perentorio

 

Rilevato che

 

1. il Tribunale di Cassino rigettava l’opposizione proposta da R. F. avverso l'iscrizione dell'ipoteca legale effettuata a seguito di mancato pagamento di cartelle di pagamento per pretese vantate dall'Inps e dell'Inail. La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava prescritto il credito contributivo e, per l'effetto, annullava l'iscrizione ipotecaria e ne ordinava la concellazione, rilevando che le cartelle esattoriali erano state notificate rispettivamente in data 2/4/2002 e 18/1/2001, mentre la notifica dell'iscrizione ipotecaria era avvenuta in data 24/10/2007, oltre il termine quinquennale .

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale l’Inail e successivo ricorso autonomo l’Inps (da qualificarsi come ricorso incidentale, considerato che ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, v. Cass. 04/12/2014 n. 25662). Entrambi i ricorrenti contestano l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con la cartella esattoriale non opposta, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 2953 c.c., ed anche dell’art. 474 c.p.c. L’Inail ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.

3. Ha resistito con unico controricorso R. F., mentre l’Inps ha depositato procura in calce al ricorso dell’Inail. Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata.

4. I due ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Considerato che:

 

1. il ricorso principale e quello incidentale sono manifestamente infondati, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto.

3. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, entrambi i ricorsi, manifestamente infondati, vanno rigettati con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Le spese del giudizio devono essere compensate, in considerazione del recente arresto delle Sezioni unite che ha risolto la questione controversa.

4. Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.  115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.