Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 luglio 2026, n. 23486
Licenziamento senza preavviso - Impossibilità di averne notizia - Stato di incapacità naturale - Presunzione di conoscenza - Onere della previa impugnazione - Fatti oggettivi ed incolpevoli - Conoscibilità dell’atto - Contributo unificato - Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 10 dicembre 2018 n. 1187, ha rigettato il reclamo proposto ex art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012 dall’odierna ricorrente avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, all’esito del giudizio di opposizione, aveva accertato la tardività dell’impugnazione del licenziamento disciplinare intimato alla lavoratrice con lettera del 4 settembre 2015 dalla s.p.a. (...) (ora (...) s.p.a), per assenza ingiustificata protrattasi dal 1° al 18 agosto 2015.
2. La Corte territoriale ha premesso che la dipendente, senza giustificare in alcun modo la sua assenza, non si era presentata al lavoro nel periodo sopra indicato e, pertanto, con raccomandata ricevuta dalla lavoratrice il 21 agosto 2015, la società le aveva contestato l’illecito disciplinare, invitandola a fornire giustificazioni.
Non avendo ricevuto alcuna risposta nel termine concesso, la s.p.a. aveva irrogato, ai sensi degli artt. 46 e 48 del CCNL di settore, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso e la missiva era stata regolarmente ricevuta il 10 settembre 2015 dalla destinataria, la quale aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento dell’atto.
Il licenziamento non era stato impugnato nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 e solo con lettera del 19 maggio 2006 la lavoratrice aveva contattato il datore di lavoro al fine di giustificare la protratta assenza dal servizio. Aveva, poi, impugnato il licenziamento, con ricorso notificato alla società il 9 dicembre 2016, sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacità naturale che avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell’atto.
3. Il giudice del reclamo, condividendo le conclusioni alle quali era già pervenuto il Tribunale all’esito di entrambe le fasi del giudizio di primo grado, ha ritenuto maturato il termine di decadenza, non suscettibile né di interruzione né di sospensione, e ha richiamato la motivazione di Cass. 9 marzo 2007 n. 5545, aderendo all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la validità o l’efficacia degli atti recettizi prescinde dall’eventuale stato di incapacità naturale del soggetto al quale sono rivolti.
Ha rilevato che la disciplina di tali atti è informata al principio dell’affidamento ed il legislatore, che ha previsto l’annullabilità, ex art. 428 cod. civ., dei soli atti unilaterali posti in essere dall’incapace naturale, ha dettato all’art. 1335 cod. civ. una regola finalizzata a stabilire la certezza giuridica della conoscenza dell’atto da parte del suo destinatario, prescindendo dalla capacità di quest’ultimo di apprezzarne il valore e di determinarsi di conseguenza.
4. Per la cassazione della sentenza la dipendente ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali il datore di lavoro ha opposto difese con controricorso.
5. Con ordinanza interlocutoria del 27 settembre 2023 n. 27483 la Sezione Lavoro di questa Corte, all’esito dell’udienza pubblica celebrata dopo il rinvio a nuovo ruolo disposto con ordinanza n. 20857 del 30 giugno 2022, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione di massima e di particolare importanza inerente all’incidenza dello stato di incapacità naturale, processualmente dimostrato e non contestato, sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.
6. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
7. All’esito della celebrazione dell’udienza pubblica del 9 luglio 2024 le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 23874 del 5 settembre 2024, hanno sospeso il giudizio e disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966 n. 604 nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.
8. Con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025 la Corte Costituzionale, da un lato, ha accertato il vulnus costituzionale nei termini prospettati; dall’altro, ha posto l’accento sulla necessità di non «stravolgere la funzione della norma censurata con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese» e ha operato una reductio ad legitimitatem della disposizione censurata diversa da quella sollecitata nell’ordinanza, esonerando il lavoratore licenziato dall’onere della impugnazione, anche stragiudiziale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso, ma richiedendo che l’impugnazione giudiziale sia proposta nel rispetto del diverso termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione dell’atto.
9. La causa è stata, quindi, nuovamente fissata per la trattazione in udienza pubblica e la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale ha dato atto del mancato rispetto del termine sopra indicato ed ha sollecitato le Sezioni Unite a tener conto della peculiarità del caso quantomeno ai fini del regolamento delle spese di lite.
10. L’Ufficio della Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. «violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. in relazione alla decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 6 della L. n. 604/66 s.m.i.».
1.1. Premette, in punto di fatto, che a causa di delicate e personalissime problematiche di natura familiare, era stata affetta, nel periodo estate 2015/maggio 2016, da grave crisi depressiva con dissociazione dalla realtà ed aveva riacquistato la pienezza delle facoltà cognitive e volitive solo all’esito del trattamento sanitario obbligatorio, disposto su sollecitazione del Centro di Salute Mentale dell’Ospedale (...) Aggiunge che lo stato di assoluta incapacità di intendere e di volere era stato provato attraverso la produzione degli atti inerenti al giudizio promosso dall’ex compagno per l’affidamento esclusivo del figlio minore della coppia, ed in particolare della consulenza tecnica redatta in quella sede e della documentazione alla stessa allegata.
Le conclusioni alle quali il CTU era pervenuto in quel giudizio erano state confermate anche dall’ausiliare nominato dal Tribunale nella prima fase del giudizio di impugnazione del licenziamento, che aveva accertato la condizione di incapacità di intendere e di volere per l’intero periodo sopra indicato ed aveva evidenziato che il disturbo psicotico breve con stato paranoide aveva impedito «la formazione di una volontà cosciente, in particolare nel comprendere e contrastare adeguatamente il grave pregiudizio che le derivava dai comportamenti omissivi attuati nei confronti del lavoro».
1.2. Deduce la ricorrente che l’art. 1335 cod. civ. prevede una presunzione di tipo relativo, superabile dal destinatario che provi di non avere avuto notizia dell’atto senza sua colpa, e rileva che, poiché il «prendere notizia» equivale a conoscenza, non può essere ritenuta irrilevante, ai fini del superamento della presunzione, l’incapacità naturale determinata da problemi psichici, e più in generale da condizioni di salute, del destinatario dell’atto.
Rappresenta che il principio dell’affidamento, posto a tutela di interessi di natura economica rilevanti ex art. 41 Cost., non può spingersi fino ad annullare altri diritti fondamentali, quali sono il diritto alla salute ed il diritto di difesa nonché, nella materia lavoristica, il diritto al lavoro.
1.3. Assume, anche richiamando il percorso argomentativo seguito da Cass. 23 maggio 2018 n. 12658, che occorre distinguere l’ipotesi in cui dalla consegna dell’atto recettizio non decorre alcun termine per il destinatario, da quella in cui la ricezione costituisce il dies a quo per il calcolo di un termine di decadenza, il cui inutile spirare arrecherebbe un pregiudizio all’incapace naturale. In detta ipotesi, infatti, il principio dell’affidamento e della certezza dei rapporti giuridici deve essere bilanciato con la tutela degli altri diritti fondamentali sopra richiamati.
2. La seconda critica, ricondotta al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., addebita alla Corte distrettuale l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nel mancato apprezzamento della espletata consulenza tecnica d’ufficio medico legale.
Sostiene la ricorrente che le erronee considerazioni espresse nella sentenza qui impugnata derivano dall’omessa valutazione delle conclusioni rassegnate dall’ausiliare, alla luce delle quali andava esclusa la applicabilità alla fattispecie del principio di diritto enunciato da Cass. n. 5545/2007, perché in quel caso il giudice di legittimità aveva evidenziato che la lavoratrice non aveva assolto all’onere della prova sulla stessa gravante e aveva omesso di allegare e provare di essere stata senza sua colpa impossibilitata a conoscere il contenuto della lettera di licenziamento.
2.1. Rileva, infine, che i giudici del merito, ritenendo maturata la decadenza dalla impugnazione, non hanno pronunciato sulla legittimità della sanzione espulsiva, che andava esclusa perché il C.C.N.L. di categoria, nel prevedere che l’assenza deve essere giustificata dal lavoratore entro i due giorni successivi, fa «salvi i casi di comprovato impedimento», da ravvisare nella fattispecie, in quanto anche l’assenza e l’omessa giustificazione dipendevano dall’incapacità naturale della lavoratrice la quale, come accertato dalla consulenza medico-legale, non era all’epoca in grado di comprendere il disvalore del comportamento tenuto, di astratto rilievo disciplinare.
3. L’ordinanza interlocutoria sottopone al vaglio delle Sezioni Unite la questione, rilevante ai fini della decisione del primo motivo di ricorso, così testualmente sintetizzata: «se uno stato di incapacità naturale, processualmente dimostrato e non contestato, sussistente nel momento in cui l’atto sia giunto all’indirizzo, rilevi ai fini del superamento, da parte del destinatario, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cc in quanto incidente sulla possibilità di averne notizia, senza sua colpa».
Premette che non è contestato nella fattispecie che la comunicazione del licenziamento fosse a suo tempo pervenuta all’indirizzo della destinataria, la quale non aveva mai negato di avere ricevuto l’atto.
Richiama, poi, l’orientamento consolidato espresso dalla Sezione Lavoro la quale, da tempo risalente, dopo avere ribadito la natura decadenziale del termine fissato dall’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 nonché la conseguente inapplicabilità allo stesso della disciplina dettata in tema di interruzione e sospensione della prescrizione, ha escluso che il maturare della decadenza possa essere impedito valorizzando lo stato di incapacità naturale del lavoratore licenziato, atteso che l’art. 1335 cod. civ., dettato dal legislatore per garantire la certezza dei rapporti giuridici, non assegna alcun rilievo alle condizioni soggettive del destinatario, con la conseguenza che la presunzione opera indipendentemente dalla capacità dello stesso di apprezzare il contenuto ed il valore dell’atto ricevuto e di determinarsi di conseguenza (Cass. Sez. Lav. 9 marzo 2007 n. 5545; Cass. Sez. Lav. 1 dicembre 1989 n. 5279; Cass. Sez. Lav. 2 marzo 1987 n. 2197; Cass. Sez. Lav. 15 giugno 1985 n. 3612; Cass. Sez. Lav. 25 ottobre 1982 n. 5563).
Aggiunge che altre pronunce, egualmente risalenti nel tempo, hanno affermato che il termine perentorio decorre dal momento in cui la dichiarazione perviene all’indirizzo del lavoratore, fatta salva la dimostrazione, da parte di quest’ultimo, di essere stato impossibilitato, senza sua colpa, ad avere conoscenza della lettera di licenziamento (Cass. Sez. Lav. 23 aprile 1992 n. 4878; Cass. Sez. Lav. 2 luglio 1988 n. 4394; Cass. Sez. Lav. 10 gennaio 1984 n. 197).
3.1. Quanto all’interpretazione dell’art. 428 cod. civ., che secondo la giurisprudenza sopra richiamata sarebbe applicabile ai soli atti unilaterali posti in essere dall’incapace e ai contratti dallo stesso conclusi, l’ordinanza rileva che una più recente pronuncia della Corte (Cass. Sez. 6-3 26 maggio 2018 n. 12658) prospetta la possibilità che, qualora dalla comunicazione di un atto inizi a decorrere un termine il cui inutile spirare potrebbe arrecare un pregiudizio al destinatario, l’incapacità di quest’ultimo possa trovare tutela nella disposizione sopra citata, in un’ottica di equiparazione dell’atto commissivo dell’incapace a quello omissivo pregiudizievole per lo stesso.
3.2. Aggiunge ancora l’ordinanza che in relazione all’efficacia degli atti recettizi, a fronte della contrapposizione fra la teoria della cognizione, secondo la quale occorre che sia dimostrata l’effettiva conoscenza da parte del destinatario del contenuto dell’atto, e quella della spedizione, che ritiene sufficiente la comunicazione dell’atto medesimo, il legislatore ha adottato il criterio della ricezione, valorizzando la sola consegna dell’atto al domicilio del destinatario, ma temperando la regola con il consentire che quest’ultimo possa provare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di prendere conoscenza dell’atto medesimo.
Al riguardo il Collegio rimettente evidenzia che, se è vero che la presunzione non può essere superata valorizzando lo stato soggettivo di ignoranza del destinatario qualora questo non dipenda da fattori esterni oggettivamente idonei ad impedire la conoscenza, tuttavia nei casi di incolpevole incapacità naturale, non può essere esclusa a priori una diversa lettura delle norme, che operi un bilanciamento tra il diritto al legittimo affidamento dei contraenti nello svolgimento dei rapporti negoziali e il diritto alla salute, specie se l’applicazione rigida della presunzione di conoscenza finirebbe per mortificare i diritti garantiti dagli artt. 24 e 25 Cost.
L’ordinanza interlocutoria, quindi, sollecita una rimeditazione da parte delle Sezioni Unite dell’orientamento espresso, da condurre in un’ottica di salvaguardia dei diritti del destinatario dell’atto, ove vengano in rilievo, come nella fattispecie, da un lato, il principio della certezza dei rapporti giuridici, dall’altro il diritto alla salute, il diritto di difesa e, nella materia lavoristica, il diritto al lavoro.
4. La requisitoria del 19 giugno 2024 depositata dall’Ufficio della Procura Generale, avverte in premessa che la questione posta è di ampio respiro, perché il principio di diritto da affermare, che nella specie si pone in relazione al termine di decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966, è destinato ad operare in tutti i casi in cui al lavoratore è imposto l’onere di impugnare entro un dato termine l’atto datoriale (è citato al riguardo l’art. 32 della legge n. 183 del 2010) e rileva, altresì, in ogni ipotesi in cui viene in rilievo un atto ricettizio.
Ricorda le ragioni sistematiche che stanno alla base della disciplina dettata dal legislatore con riferimento agli istituti che vengono in rilievo (incapacità naturale – art. 428 cod. civ. -; presunzione di conoscenza – art. 1335 cod. civ. -; inapplicabilità alla decadenza delle cause di interruzione e sospensione della prescrizione – art. 2964 cod. civ.) e sottolinea che il legislatore ha inteso assicurare la certezza dei rapporti giuridici, da un lato equiparando la «conoscenza» alla «astratta conoscibilità», dall’altro rendendo quest’ultima oggetto di presunzione iuris tantum con l’effetto di esonerare il dichiarante dalla prova, difficile se non impossibile, della conoscenza soggettiva dell’atto da parte del destinatario.
La conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. è dunque una conoscenza di tipo legale e non naturalistico, con la conseguenza che la stessa può essere esclusa solo in presenza di un «impedimento oggettivo» che impedisca la «conoscibilità».
Analogamente alla tutela dell’affidamento è ispirata la disciplina degli atti posti in essere dall’incapace naturale e della decadenza, che non assegna alcun rilievo allo stato di incapacità naturale del soggetto che deve esercitare il diritto.
4.1. Evidenzia che la diversa lettura suggerita dalla ordinanza interlocutoria finirebbe per contrastare l’operatività dell’istituto della decadenza e con essa la sua ratio, che è quella di garantire la sicurezza e la certezza dei traffici giuridici, oltre che creare significativi problemi di ordine pratico, legati alla necessità di acquisire processualmente la prova, non solo dello stato di incapacità naturale, ma anche, con assoluta esattezza, del momento in cui lo stesso è insorto, posto che nessun rilievo potrebbe essere riconosciuto all’incapacità sopravvenuta alla ricezione della dichiarazione.
Rileva, in via conclusiva, che un’interpretazione diversa da quella tradizionalmente data all’art. 1335 cod. civ., determinerebbe, non un bilanciamento tra interessi contrapposti, bensì il sacrificio integrale dell’autonomia negoziale e del legittimo affidamento del dichiarante, anch’essi tutelati dall’art. 41 Cost.
5. Al quesito posto dall’ordinanza di rimessione, incentrato sostanzialmente sull’interpretazione dell’art. 1335 cod. civ., queste Sezioni Unite hanno già dato risposta con l’atto di promovimento dell’incidente di costituzionalità, perché nel motivare sulla rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge n. 604 del 1966 hanno escluso che possa esservi spazio, anche in caso di accertata incapacità naturale del destinatario della comunicazione, per una esegesi diversa da quella costantemente espressa dalla giurisprudenza di legittimità.
Hanno rilevato che l’art. 1335 cod. civ. è stato da tempo risalente interpretato in sostanziale adesione alla teoria cosiddetta della ricezione, secondo cui rileva non la conoscenza in senso proprio, ma la conoscibilità dell’atto, ravvisata in conseguenza di una circostanza oggettivamente verificabile, qual è la consegna dell’atto al domicilio del destinatario, consegna dalla quale viene desunta quella che altrimenti, per i suoi connotati soggettivi ed individuali, sarebbe impossibile dimostrare, ossia l’avvenuta conoscenza della dichiarazione altrui.
É, dunque, la conoscibilità quella che rileva, che va misurata sempre su un piano oggettivo, e ciò costituisce il fondamento dell’orientamento, egualmente risalente nel tempo e mai smentito, secondo cui la prova contraria alla presunzione, che il destinatario deve offrire per vincere la stessa, si deve muovere anch’essa su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi che, in quanto attinenti al collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei ad escludere la conoscenza nei termini intesi dal legislatore, ossia, sostanzialmente, la conoscibilità dell’atto.
La conoscenza legale di cui all’art. 1335 cod. civ. è, pertanto, la risultante di un’equivalenza giuridica (che in quanto tale non ammette prova contraria), perché il legislatore equipara alla conoscenza la conoscibilità, e di una presunzione iuris tantum, che fa derivare quest’ultima dalla consegna dell’atto al domicilio del destinatario, presunzione che può essere vinta dimostrando che, per fatti oggettivi ed incolpevoli, nonostante che l’atto sia pervenuto nel luogo di destinazione, lo stesso non sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ed è significativo in tal senso lo stesso tenore letterale dell’art. 1335 cod. civ. che, appunto, nell’indicare quale debba essere la prova contraria che il destinatario della dichiarazione è tenuto a dare, fa riferimento alla «impossibilità di averne notizia» e non alla conoscenza effettiva del contenuto dell’atto né, tanto meno, alla sua comprensione.
5.1. Queste Sezioni Unite hanno, dunque, già escluso, ed il principio deve essere qui ribadito, che possa esservi spazio per una diversa lettura dell’art. 1335 cod. civ. che attribuisca rilievo allo stato di incapacità naturale del richiedente per inferirne il superamento della presunzione di conoscenza, ai fini del decorso del termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento.
Infatti la disposizione in commento, applicabile a tutti gli atti ricettizi, è posta a presidio della certezza dei rapporti giuridici ed esprime un preciso bilanciamento di interessi operato dal legislatore, inerente all’intero complesso delle relazioni obbligatorie e contrattuali, sicché non è predicabile una interpretazione diversa che muova dalla considerazione solo di una determinata tipologia di atti (quelli recettizi dalla cui conoscenza decorre il termine per il compimento di un’attività) e di interessi che, seppure costituzionalmente rilevanti, vengono in rilievo nel rapporto di lavoro ma non in altre relazioni giuridiche e contrattuali, che da quella norma sono disciplinate.
Inoltre il ritenere che lo stato di incapacità naturale sia idoneo ad impedire la conoscenza dell’atto, ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 1335 cod. civ., finirebbe per aprire la strada alla rilevanza di situazioni meramente soggettive, minando alla radice il principio di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici che è posto alla base della previsione normativa, e si risolverebbe, altresì, nella introduzione di una causa di sospensione della decadenza, in violazione della disciplina dettata dall’art. 2964 cod. civ. nonché dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ. che, sia pure con riferimento alla prescrizione, non attribuiscono alcun rilievo all’incapacità naturale del soggetto tenuto al compimento dell’atto.
6. Parimenti è stato escluso, ed anche dette conclusioni vanno qui ribadite, che la tutela dell’incapace possa essere in tal caso assicurata dall’art. 428 cod. civ., che l’ordinanza della Sezione rimettente ed il primo motivo di ricorso evocano attraverso il richiamo alla motivazione di Cass. Sez. 6-3 23 maggio 2018 n. 12658.
La disposizione in commento, nel disciplinare l’azione di annullamento degli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere e nel distinguere, quanto alle condizioni che devono ricorrere, l’atto unilaterale dal contratto (richiedendo per l’atto unilaterale solo il grave pregiudizio per l’autore, per il contratto anche la malafede dell’altro contraente), non si presta ad essere estesa ai comportamenti omissivi, ossia all’inerzia dell’incapace che, in ragione dell’incapacità, non agisca a tutela dei propri diritti.
Anche in tal caso, quindi, una diversa esegesi è impedita dal chiaro tenore letterale della norma e dalle medesime ragioni sistematiche evidenziate nel punto che precede.
7. Dalla ricostruzione nei termini anzidetti degli istituti di carattere generale che vengono in rilievo l’ordinanza interlocutoria resa da queste Sezioni Unite ha tratto la conseguenza che, ove dalla ricezione dell’atto decorra un termine di decadenza, la riflessione sull’incidenza dello stato di incapacità naturale del ricevente deve rimanere circoscritta alla disposizione di legge che quel termine impone, perché a fronte di una disciplina generale applicabile alla totalità delle relazioni contrattuali e specificamente indirizzata ad assicurare il bene primario della certezza dei rapporti giuridici, il bilanciamento di interessi realizzato dal legislatore con quella disciplina, potrebbe rivelarsi inadeguato ove si discuta di specifici rapporti, come è quello di lavoro subordinato, rispetto ai quali sussista l’esigenza di assicurare tutela piena a diritti di rilievo costituzionale, mortificati dall’omessa considerazione della condizione soggettiva della parte che l’atto riceve.
8. Muovendo da queste premesse, che vanno qui ribadite e che ostano all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1335 cod. civ. sollecitata dalla Sezione rimettente, le Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 23874/2024 hanno, dunque, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui, nel prevedere che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, fa decorrere il termine dalla ricezione dell’atto anche in caso di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute.
L’ordinanza interlocutoria ha valorizzato, appunto, la particolare natura degli interessi che vengono in rilievo rispetto all’impugnazione del licenziamento, che trascendono quelli dei quali i contraenti sono portatori nella normalità del diritto dei contratti.
Nel contratto di lavoro, infatti, il recesso incide su diritti fondamentali della persona, più volte evidenziati dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «il forte coinvolgimento della persona umana – diversamente da quanto accade in altri rapporti di durata- qualifica il diritto al lavoro come diritto fondamentale, cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele» (Corte Cost. 8 novembre 2018 n. 194).
9. La sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 18 luglio 2025, già richiamata nello storico di lite, ha ravvisato i denunciati profili di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge n. 604 del 1966 evidenziando che «per il lavoratore colpito da incapacità naturale l’onere di impugnazione in esame può comportare la perdita definitiva della possibilità di contrastare l’iniziativa datoriale e, dunque, di “non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente” (sentenza n. 60 del 1991, punto 9 del Considerato in diritto) (sentenza n. 194 del 2018): ciò in aperto contrasto con il diritto al lavoro garantito dall’art. 4, primo comma, Cost. – diritto fondamentale (ancora, sentenza n. 194 del 2018) e fondamento dell’ordinamento repubblicano (sentenze n. 183 e n. 125 del 2022)- e con la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni riconosciuta dall’art. 35, primo comma, Cost.» (punto 5.5. della motivazione).
9.1. Al tempo stesso, peraltro, la Corte Costituzionale, ha ritenuto di dovere operare una diversa reductio ad legitimitatem rispetto a quella auspicata nell’atto di promovimento, ed ha rilevato che un differimento del dies a quo alla data di riacquisto della piena capacità di intendere e di volere, finirebbe per «introdurre un elemento di aleatorietà in un regime decadenziale orientato da specifiche esigenze di celerità e di sicurezza dei rapporti giuridici».
Ciò perché dal «differimento potrebbe derivare una dilatazione indefinita del termine per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento e, di riflesso, di quella giudiziale, in contrasto con la eminente finalità di tutela dell’affidamento sulla definitiva stabilizzazione del recesso datoriale che informa la previsione censurata».
Ha ribadito la Corte che l’istituto della decadenza risponde “alla «necessità obiettiva che particolari atti siano compiuti in un ristretto tempo, specie nell’interesse di altri soggetti, e quindi a prescindere dalle circostanze soggettive di chi deve compiere quegli atti» (sentenza n. 14 del 1994), mentre, per la prescrizione, gli artt. 2941 e seguenti cod. civ. ammettono – sia pure mediante previsioni connotate da eccezionalità (sentenza n. 86 del 2025) – la sospensione del decorso del termine in ragione di diverse circostanze che rendono difficile l’esercizio del diritto.” ( punto 5.10.1).
9.2. La pronuncia, quindi, ha mantenuto fermo lo sbarramento finale previsto dal secondo comma della disposizione oggetto di scrutinio ed ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato ».
Ciò sul presupposto che, a differenza del termine di sessanta giorni, quello complessivo di duecentoquaranta può risultare sufficiente a consentire la regressione della condizione patologica all’origine dell’incapacità naturale e, comunque, a rendere possibile l’intervento delle «istituzioni deputate alla cura ed alla protezione, anche giuridica, delle persone incapaci» (punto 5.12.1).
L’impianto argomentativo della pronuncia resa dal Giudice delle leggi conferma, dunque, quanto si è detto in premessa sull’interpretazione degli artt. 1335, 418 e 2964 cod. civ., e sulla risposta negativa da dare al quesito posto nell’ordinanza di rimessione, incentrata sulla valorizzazione dello stato soggettivo di incapacità naturale del ricevente l’atto ai fini del superamento della presunzione di conoscenza.
10. Nella specie risulta dagli atti, e lo riconosce la stessa ricorrente nella memoria del 12 febbraio 2026, che il termine indicato dalla Corte Costituzionale non è stato rispettato, perché, a fronte del licenziamento intimato con missiva ricevuta il 10 settembre 2015, l’impugnazione giudiziale è stata proposta con ricorso del 9 novembre 2016, ben oltre il termine di 240 giorni, spirato il 7 maggio 2016.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto maturato il termine di decadenza di cui al comma 1 del più volte citato art. 6 della legge n. 604 del 1966, va, dunque, confermata con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., perché l’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale non rende erroneo il dispositivo di rigetto della domanda e non giustifica, pertanto, la cassazione della pronuncia gravata.
11. La complessità delle questioni poste dal ricorso, lo sviluppo della vicenda processuale, l’esito del giudizio di legittimità costituzionale, parzialmente rispondente alle aspettative della ricorrente, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Dispone, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i dati identificativi della ricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.