Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 luglio 2026, n. 24114
Lavoro - Rimborso spese per autovettura - Ragioni di servizio - Sede di lavoro - Tacita richiesta - Assenza di specificazioni - Adesione ad analoga richiesta - Orario di lavoro effettivo - Rigetto
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 535/2020 il Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato il ricorso proposto da (...) nei confronti della (...) s.r.l. con il quale aveva chiesto la condanna di quest’ultima alla corresponsione del rimborso secondo lui dovutogli per l’impiego dell’autovettura di sua proprietà in attività di servizio.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’appello proposto dal (...) e, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva all’appellante il diritto di credito azionato e, per l’effetto, condannava la società appellata a corrispondergli la somma di € 2.644,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, condannando l’appellata a rifondere alla controparte le spese di lite, come liquidate per ogni grado e in distrazione.
3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel giudicare fondato l’appello del lavoratore, dopo aver fatto riferimento al contratto individuale di lavoro, ha ritenuto che l’esplicita indicazione quale “sede di lavoro” del “territorio del Comune di (...) prevista in tale contratto, comportava che gli spostamenti giornalieri del lavoratore fuori dal “luogo di lavoro”, per recarsi nella sede aziendale sita nel Comune di (...) ove doveva presenziare all’appello giornaliero e ritirare lo strumento di lavoro, integravano, per il loro carattere temporaneo, “missioni funzionali ad esigenze aziendali”: ossia a consentire che l’automezzo aziendale raggiungesse l’ambito territoriale dove doveva essere utilizzato per le operazioni di raccolta dei rifiuti; ambito che, in base alla previsione contrattuale, per il ricorrente costituiva la sede di lavoro.
Le spese necessarie per quegli spostamenti, pertanto, dovevano essere sopportate dal datore; ciò in forza della disposizione collettiva invocata dallo stesso, ossia, l’art. 37 lett. a) del CCNL applicato al rapporto, che gli garantiva il rimborso delle spese che aveva sostenuto, servendosi della propria autovettura, per spostarsi fuori dalla sede di lavoro e raggiungere il deposito aziendale dove la società allora appellata custodiva l’automezzo con cui era tenuto a svolgere la sua prestazione.
4. Inoltre, la Corte disattendeva l’argomentazione dell’appellata, che era volta a distinguere, sulla base dell’art. 17, c. 11, del CCNL applicabile, il “luogo di lavoro” dal “posto di lavoro”: il primo concordato nel contratto individuale, il secondo rimesso all’unilaterale iniziativa datoriale al fine di delimitare “l’orario di lavoro effettivo”.
5. Infine, la Corte giudicava non ostativo il rilievo della società di non aver esplicitamente autorizzato il ricorrente ad utilizzare la propria autovettura.
6. Avverso tale decisione la (...) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e successiva memoria.
5. Resiste (...) con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 c. 11 e 37 lett. a) CCNL Nettezza Urbana FISE, 115 c.p.c. e 1362 c.c. ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.”
2. Il primo motivo è infondato con taluni profili d’inammissibilità.
3. Il risultato della linea ermeneutica seguita dalla Corte territoriale è, difatti, incensurabile, sia pure in base alle precisazioni che seguono.
4. Anzitutto, la Corte d’appello ha posto in luce che nel contratto individuale di lavoro che legava le parti, per quanto qui interessa, era stabilito: “La sede di lavoro è a tutti gli effetti il territorio del Comune di (...).
Tale constatazione, in sé, non forma oggetto di alcun rilievo specifico della ricorrente per cassazione, restando solo da notare che il testo del contratto riguarda l’ “assunzione” del lavoratore “presso l’U.T. di (...) (Settore Igiene Ambientale) a far data dal 18 gennaio 2017” e che vi era specificato che: “Il presente contratto viene stipulato a seguito dell’affidamento del servizio da parte del Comune di (...).
Sul piano strettamente interpretativo devesi, invece, evidenziare che la pattuizione del contratto individuale non afferisce ad una particolare sede o unità produttiva aziendale oppure ad altro luogo circoscritto, bensì, in assenza di specificazioni, all’intero “territorio del Comune di (...) sicché esattamente i giudici di secondo grado in proposito hanno discorso di una “delimitazione territoriale”. Non appare, inoltre, ininfluente la specificazione “a tutti gli effetti”.
5. Occorre adesso considerare che l’art. 4 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del 6.12.2016 (CCNL che, per la verità, la ricorrente ha qui prodotto in versione integrale solo con la propria ultima memoria), sotto la rubrica “Assunzione del personale”, al comma 4, recita: “L’assunzione è comunicata al lavoratore con lettera, nella quale sono specificati: … (omissis) … e) la sede di lavoro di riferimento del dipendente all’atto dell’assunzione”.
Ergo, la locuzione “sede di lavoro”, adottata nel contratto individuale di lavoro, risultava perfettamente identica a quella usata in proposito nel CCNL applicato al rapporto nella norma apposita circa l’assunzione del personale, salvo specificare che la “sede di lavoro di riferimento” era nella specie il “territorio del Comune di (...) a sua volta, coerente con le altre indicazioni del contratto individuale sopra trascritte, convergenti nell’indicazione di (...).
6. L’art. 37 dello stesso CCNL, sotto la rubrica “Rimborsi spese e somministrazioni”, alla lett. a), circa il “rimborso spese per autovettura”, recita: “Il dipendente che, previa autorizzazione dell’azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest’ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe (...) di indennità chilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300 che effettuino una percorrenza media annua di 20.000Km”.
Questa è la previsione collettiva che invoca il lavoratore, e che, come è evidente, non fa il benché minimo cenno a una sede, luogo o posto di lavoro, e disciplina esclusivamente il diritto ad un rimborso spese per l’uso della propria autovettura da parte del dipendente “per ragioni di servizio”, purché tale utilizzo sia autorizzato dall’azienda o in alternativa dipenda da un’adesione ad analoga richiesta dell’azienda stessa; aspetti in ordine ai quali, peraltro, la norma collettiva non esige forme determinate ed espresse sia per l’autorizzazione aziendale che per l’adesione del lavoratore ad analoga richiesta dell’azienda.
7. La società ricorrente, invece, si riferisce all’art. 17 del CCNL che, sotto la rubrica “Orario di lavoro”, al comma 11 recita: “Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero”.
7.1. Ritiene il Collegio che tale previsione collettiva non abbia nulla a che vedere con il diritto allo specifico rimborso spese, reclamato dal lavoratore in base a differente disposizione collettiva, che, peraltro, non contiene il benché minimo richiamo, sia pure implicito, all’art. 17, comma 11, del CCNL.
Quest’ultimo comma, invero, contiene regole di dettaglio rientranti tra quelle (numerose) in tema di “orario di lavoro”, ed è dettato, sempre in tale ambito dell’orario di lavoro, rispetto ad una ipotesi ben precisa e circoscritta, vale a dire, quella del “personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni” (ipotesi che la Corte d’appello non ha riscontrato ricorrere nella fattispecie concreta: v. il punto b) del §11. a pag. 6 della sua sentenza).
Inoltre, la specificazione conclusiva del comma 11 su cosa debba “intendersi” per “posto di lavoro” si spiega e va intesa sempre ai fini del computo dell’ “orario di lavoro effettivo” per il personale che si trovi nella descritta condizione lavorativa “in uno o più Comuni”, e non può quindi assumere la portata di norma generale di carattere definitorio della nozione di “posto di lavoro”, valevole, cioè, anche ad altri fini.
Ne è riprova, sul piano sistematico della fonte collettiva in esame (in ossequio al canone ermeneutico legale di cui all’art. 1363 c.c.), che il medesimo CCNL, oltre alla “sede di lavoro di riferimento” da indicarsi all’atto dell’assunzione ex art. 4, comma 4, lett. e) (di cui s’è già detto), considera nozioni similari, ma da applicare a casi o ambiti più o meno ampi e specifici, come nei casi: - degli “altri luoghi stabiliti dall’azienda” per il “Telelavoro” ex art. 12 del CCNL; - della “sede abituale di lavoro”, ai fini della “Trasferta” disciplinata dall’art. 35 del CCNL; - della “altra sede di lavoro, situata in località diversa da quella abituale” ai fini dei “Trasferimenti individuali” ex art. 38 del CCNL; - dell’ “ambiente di lavoro” o “luogo di lavoro” ai fini della disciplina di cui al Capitolo XI del CCNL.
8. Inoltre, come si è visto, l’art. 37 lett. a) del CCNL regola un “rimborso spese per uso autovettura”, legato non ad un qualsiasi “orario di lavoro”, come che sia computato (il che potrebbe riflettersi piuttosto sulla determinazione della retribuzione appunto a livello orario), bensì, ed esclusivamente, all’uso della propria autovettura da parte del dipendente “per ragioni di servizio”.
8.1. E in rapporto a detta precipua causale del rimborso in questione la Corte distrettuale ha accertato che tali “ragioni di servizio” erano nella specie integrate dall’esigenza di spostarsi dalla “sede di lavoro” corrispondente al “territorio del Comune di (...) indicata nel contratto individuale di lavoro, alla sede ‘fisica’ aziendale sita nel diverso Comune di (...) adibita a deposito degli automezzi aziendali e destinata al c.d. “appello giornaliero”, ove ritirare l’automezzo aziendale necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito del territorio del Comune di (...)
8.2. Trattasi di accertamento fattuale che sfugge al sindacato di legittimità, non essendo a riguardo ammissibilmente denunciati vizi di sussunzione.
Difatti, la ricorrente assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore manifesto <in quanto la stessa non ha correttamente inquadrato la reale delimitazione territoriale dell’adempimento della prestazione lavorativa in un caso, quello del settore della nettezza urbana, in cui, all’evidenza lo svolgimento dell’attività lavorativa è per forza di cosa “itinerante”, come peraltro suggerisce la disciplina del CCNL applicato>.
Ma tali considerazioni sono generiche quanto sganciate dalla particolare previsione in tema di “rimborso spese per uso autovettura” che viene nella specie in considerazione, correttamente interpretata come sopra.
9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Nullità della sentenza ex art. 132 c. 2 n. 4 e 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente”.
10. Anche tale motivo è infondato.
11. È censurata dalla ricorrente la parte di sentenza (§ 14) in cui la Corte distrettuale ha svolto le seguenti argomentazioni: “La società ha però negato di aver esplicitamente autorizzato il ricorrente ad utilizzare la propria autovettura.
Il rilievo non è però ostativo perché:
1) il diuturno utilizzo che il ricorrente ne ha fatto, senza che la controparte datoriale glielo contestasse, dimostra che il ricorso alla propria autovettura per spostarsi dal luogo di lavoro al deposito aziendale, e viceversa, è stato tacitamente assentito dalla società;
2) la prolungata prassi così instauratasi (in forza della quale il ricorrente, ogni giorno, è costretto a raggiungere (...) per ritirare l’automezzo da condurre per le strade di (...) integra un chiaro indice presuntivo della richiesta rivolta dall’azienda al ricorrente di recarsi fuori dal pattuito luogo di lavoro per munirsi dello strumento con il quale eseguire la sua prestazione.
Che ciò comporti l’uso della propria autovettura si inferisce dalla mancata allegazione, da parte dell’appellata, di soluzioalternative concretamente praticabili dal ricorrente e compatibili con il suo orario di lavoro;
3) d’altronde, poiché lo spostamento per ragioni di servizio ricade nell’orario di lavoro, il cui esordio, per le motivazioni esposte, coincide con la partenza del ricorrente da (...) per (...) deve reputarsi che le sue modalità, per come concretamente praticate, siano conformi alle tacite direttive impartite dall’azienda che ha assentito all’uso dell’autovettura personale del ricorrente, non avendogli importo l’uso di mezzo di trasporto differente”.
12. Orbene, anzitutto non considera la ricorrente che nel §
13. immediatamente precedente della propria motivazione la Corte d’appello aveva ritenuto: “L’uso della propria autovettura, da parte del dipendente, per spostarsi dal luogo di lavoro, sito a al deposito aziendale, sito a è pacifico tra le parti perché la relativa circostanza, allegata dal ricorrente (che ha chiesto di provarla per testimoni), non è stata specificamente contestata in primo grado dalla controparte datoriale (che l’ha messa in discussione solo in appello) e, dunque, deve ritenersi definitivamente acquisita al sapere”.
13. Ma, soprattutto, rileva il Collegio che, come chiaramente emerge dallo sviluppo del motivo (v. pagg. 15-17 del ricorso), la ricorrente, in chiave di anomalia motivazionale, in realtà torna a criticare la linea interpretativa adottata dalla Corte d’appello, segnatamente in relazione al disposto dell’art. 37 lett. a) del CCNL.
14. Invero, come risulta chiaramente dai paragrafi sopra trascritti dell’impugnata sentenza, la motivazione di quest’ultima in parte qua non è certamente “apparente”, sostanzialmente assente, e men che meno “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, come peraltro ondivagamente dedotto dalla ricorrente.
I riferiti passaggi motivazionali, in particolare, sono evidentemente volti, a fronte dell’assunto dell’appellata di non “aver esplicitamente autorizzato il ricorrente ad utilizzare la propria autovettura”, a sostenere perché invece una tacita richiesta in tal senso dell’azienda al lavoratore fosse presumibile sulla base dei vari elementi considerati.
Non risponde al vero, infine, che la Corte di merito avrebbe addirittura taciuto sul requisito della ricorrenza delle “ragioni di servizio”, ai fini sempre del rimborso ex art. 37 lett. a) del CCNL.
Come si è visto nell’esaminare il primo motivo, tanto invece la Corte ha illustrato soprattutto in altra e precedente parte delle ragioni della propria decisione (v. in particolare §§ 9., 10., alle pagg. 4-5- della stessa).
15. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; inoltre, è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.