ASSICURAZIONI ANIA: Linee guida per il Lavoro Agile

Siglato il 24/2/2021, tra l’ANIA e la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la FNA, la SNFIA, la UILCA, l’accordo sulle Linee guida per il Lavoro Agile nel settore assicurativo e di assicurazione/assistenza.

Tali Linee guida si propongono di favorire - compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro - l’inclusione, attraverso facilitazioni nell’accesso e nelle modalità di svolgimento, per talune categorie come i lavoratori che hanno situazioni familiari complesse, i lavoratori con figli, i lavoratori disabili e i lavoratori aventi residenza/ domicilio molto distante dalla sede di lavoro.
Il Lavoro Agile, la cui definizione e disciplina sono contenuti nella legge n. 81/2017, è una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato basata sulla gestione flessibile della prestazione sia in ordine ai tempi che ai luoghi nei quali la stessa viene eseguita, sulla volontarietà delle parti, sull’utilizzo di strumenti tecnologici, anche con forme di organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi.
Tale modalità di lavoro contribuisce a migliorare la qualità della vita dei lavoratori attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e favorisce, al contempo, la crescita della produttività e il raggiungimento dei risultati aziendali.
Detta modalità si aggiunge a quelle tradizionali, senza modificare:
- il profilo giuridico e contrattuale dei lavoratori;
- la sede di lavoro che resta la medesima a ogni effetto di legge e contratto;
- l’orario di lavoro previsto dall’art. 95 del CCNL ANIA e dagli accordi aziendali.
Durante il periodo di attività svolta in tale modalità, il lavoratore gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi doveri inerenti al suo rapporto di lavoro.
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto a quelli che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista anche la tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella circolare n. 48/2017.
A fronte della proposta aziendale, l’adesione al Lavoro Agile è su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto. Gli accordi individuali dovranno essere coerenti con le presenti Linee guida e con gli accordi aziendali e dovranno rispettare le normative in materia di controllo a distanza e privacy.
Compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro, le Imprese si attiveranno per facilitare l’accesso al Lavoro Agile dei lavoratori che hanno situazioni familiari complesse, i lavoratori con figli, i lavoratori disabili, i lavoratori aventi residenza/domicilio molto distante dalla sede di lavoro, dando priorità alle eventuali richieste di Lavoro Agile da parte di:
- genitore unico con a carico figlio minore di 14 anni;
- genitori con a carico figli affetti da disabilità.
Per i lavoratori in condizioni di disabilità le Imprese si attiveranno per ricercare le più idonee soluzioni.
Per i lavoratori addetti ai contact-center/centrali operative e per coloro che effettuano la prestazione lavorativa mediante turnazioni, il lavoro in modalità agile dovrà essere compatibile, anche per quanto attiene alla normativa sull’orario di lavoro, sia con le peculiarità proprie di tali attività sia con la disciplina prevista dal CCNL ANIA, dai CIA e/o accordi aziendali e/o di Gruppo tempo per tempo vigenti.