Compensazione dei crediti d'imposta sui canoni di locazione solo con F24 ordinario

I crediti d'imposta di cui agli art. 65, D.L. n. 18/2020 e art. 28, D.L. n. 34/2020, istituiti per essere utilizzati per lo più da soggetti privati, possono essere compensati dai cessionari solo mediante il modello F24 "ordinario", soggetto a specifiche procedure di controllo preventivo, non essendo consentito l'utilizzo del modello F24 EP.
Pertanto, in caso di crediti spettanti ad un ente pubblico, che di regola per i pagamenti utilizza il modello F24 enti pubblici, quest’ultimo può compensare i crediti di imposta spettanti sui canoni di locazione utilizzando il modello F24 "ordinario". Solo il pagamento dei debiti che residuano può essere effettuato con modello F24 EP (Agenzia Entrate - risposta 30 settembre 2020, n. 420).

L'art. 65, D.L. n. 18/2020 attribuisce, per l’anno 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa che nel mese di marzo hanno dovuto chiudere per l’emergenza Covid-19, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

L'art. 28, D.L. n. 34/2020 dispone a sua volta che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. A tal fine, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ricevuti, tramite modello F24" sono stati istituiti "i seguenti codici tributo:

- "6930" denominato "Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020";

- "6931" denominato "Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020".

Va precisato che i suddetti crediti possono essere compensati dai cessionari solo mediante il modello F24 "ordinario", soggetto a specifiche procedure di controllo preventivo, non essendo consentito l'utilizzo del modello F24 EP, istituito per eseguire il pagamento delle ritenute alla fonte, dell'Irap, dei tributi erariali e comunali, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL da parte degli enti pubblici

L'attuale modello F24 EP consente il recupero in "compensazione delle somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.

In caso quindi di crediti da compensare da parte dell’ente pubblico, anche in tal caso deve essere utilizzato esclusivamente l’F24 ordinario. Il pagamento dei debiti che residuano invece devono essere effettuati tramite modello F24 EP.