Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 21 gennaio 2022, n. 45

Articolo 176 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. Conferimento di un ramo d'azienda e di partecipazioni effettuato da una holding

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società ALFA (di seguito, anche, società o istante), è una società italiana ... Attualmente, il Gruppo BETA può contare su un organico di circa ... persone (includendo collaboratori diretti ed indiretti) ed è organizzato in due differenti aree di business, e precisamente:

- Divisione UNO: essa è attiva nella gestione di servizi ... ed ..., di ... e ...., e altri servizi complementari per le principali compagnie internazionali del settore ... e delle .... La Società opera in numerosissimi ..., collocati prevalentemente nelle regioni del ...., in PAESE ESTERO ed PAESE ESTERO (più precisamente, la Società opera direttamente in Italia e per il tramite di imprese controllate all'estero);

- Divisione DUE: essa comprende al suo interno le seguenti business units, ossia:

- DUE-A: svolge attività di ..., ..., ... e ... per soddisfare le esigenze di qualunque tipo di ... e presso qualsiasi .... Le forniture sono rivolte sia alle altre aree di business (ca. il 40%) del Gruppo sia a clienti nazionali e internazionali, raggiunti dalle due piattaforme logistiche principali (ITALIA e PAESE ESTERO), aventi una capacità di stoccaggio complessiva di ... mq.

- DUE-B: attiva nella gestione delle .... e delle ..., ... e ... di ogni tipo, per un totale di oltre ....

- DUE-C: si occupa della gestione diretta di ... quali ..., ...., ..., oltreché della fornitura di servizi ... per i membri ..... Inoltre, ALFA ha iniziato ad operare direttamente ...., in Italia; attività che potrebbe rappresentare un importante fattore di crescita, con l'estensione dei servizi di ....dal ... alla ....

- DUE-D: si occupa della gestione diretta di ..., ..., ... e della fornitura di servizi ... . Tale area di business comprende anche un'attività di ... rivolta al pubblico per la vendita di pacchetti ... sul mercato ESTERO, nonché la gestione diretta di ....

La società evidenzia che ..

L'istante evidenzia che, oltre a svolgere il ruolo di holding operativa del Gruppo, presidia il mercato italiano con riguardo alle attività di DUE-A, DUE-B , UNO, DUE-C e DUE-D.

Nell'anno n ha realizzato ricavi per attività caratteristiche per quasi ... di euro, impiegando circa ... dipendenti.

Nell'anno n+1 l'attività è stata pesantemente colpita dal contesto pandemico, a causa del lock down, risultando infatti i settori dei ... e del ... tra quelli più incisi.

Pertanto, nell'anno n+1 i dati della Società risultano significativamente ridimensionati, chiudendo il bilancio con oltre ... perdite; ancora, il fatturato «caratteristico» dell'intero Gruppo è sceso da circa ... di euro, a circa ... di euro, registrando quindi un calo di oltre ... di euro. In tale frangente, inoltre, il risultato economico del Gruppo è stato pesantemente inficiato dalla mancanza di turnover, risultando negativo per circa ... di euro.

Nell'ambito di questa complessa e multiforme gamma di attività, per sostenere una nuova fase di sviluppo e di espansione, l'istante intende intraprendere una ristrutturazione societaria, consistente in una migliore identificazione e razionalizzazione delle aree di business.

In particolare, l'istante ha progettato la razionalizzazione dell'area UNO, al fine di separarla rispetto a quella DUE anche dal punto di vista giuridico: più nel dettaglio, l'operazione prospettata è rappresentata dal conferimento da parte di ALFA delle proprie attività UNO Italia e le relative partecipazioni in una società di nuova costituzione (newco), mediante il conferimento di un ramo d'azienda (tra i quali assets spiccano appunto le relative partecipazioni); di conseguenza residuerebbero in capo a ALFA le attività DUE (DUE-B, DUE-A, DUE-C, DUE-D) e le relative partecipazioni.

Detta riorganizzazione, nella propria sostanza imprenditoriale ed economica, è indotta anche dagli stravolgimenti che hanno contrassegnato il settore a causa della pandemia, nonché del trend che, a livello mondiale, interessa il settore ..., sempre più curvato verso fonti «pulite» e rinnovabili, che impongono al Gruppo BETA un'attenta valutazione della possibilità di continuare ad operare autonomamente o, piuttosto, di coinvolgere un partner UNO e o finanziario proprio nel settore in cui i tempi di realizzo dei flussi finanziari tendono ad essere dilatati, anche per effetto della particolarità delle legislazioni dei Paesi di riferimento dell'attività UNO.

Pertanto, a detta dell'istante, la razionalizzazione del settore UNO, tramite il «cesellamento» dell'azienda in una isolata e ben identificata entità autonoma, rende sicuramente più agevole e percorribile l'ipotesi di successivi sviluppi, quali ad esempio il coinvolgimento di investitori industriali o finanziari nella conduzione dell'attività.

Gli step della prospettata riorganizzazione sono indicativamente rappresentati da:

(i) con riguardo all'Italia, ALFA conferirà il ramo d'azienda italiano relativo all'attività UNO unitamente alle partecipazioni appartenenti al settore UNO, a favore di una Newco UNO Italia;

(ii) con riguardo alla controllata GAMMA Swiss SA, avendo la stessa al suo interno le due "anime" di business (ossia, le predette UNO e DUE), le attività della divisione UNO saranno trasferite (mediante un'operazione di cessione di ramo d'azienda svizzero) in una newco di diritto svizzero, direttamente partecipata da ALFA o dalla Newco UNO Italia.

Scendendo più nel dettaglio, il ramo d'azienda UNO italiano comprende:

- i contratti di gestione (i) con ... (società appartenente al gruppo ...), del terminale ,,,di ..., ... e ... in provincia di ... e (ii) con ... (...), relativi alle ...... e ..., dislocate rispettivamente nel .... e nel ...;

- la mensa ad ....;

- l'ufficio tendering, che si occupa di coordinare, seguire e supportare le gare di appalto del settore UNO non solo per l'Italia ma anche delle altre società controllate estere;

- un totale di ... dipendenti, in specie ... ..., ... headquarter.

Con riguardo alla PAESE ESTERO , viene precisato che il ramo UNO della controllata PAESE ESTERO comprende i rapporti con due importanti clienti:

- la ..., per conto della quale vengono gestite due shore ...a largo di PAESE ESTERO e PAESE ESTERO;

- la ...: in particolare, con la divisione « Engineering & Construction» è stato stipulato un « master agreement», nell'ambito del quale le attività ...vengono gestite: (i) in parte direttamente dalla PAESE ESTERO e dalla sua stabile organizzazione PAESE ESTERO, (ii) altre ancora, mediante la delocalizzazione presso le controllate locali (in forza di specifici progetti...del cliente in determinate aree geografiche), situate in PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO e PAESE ESTERO.

Infine, viene rilevato che le partecipate in PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO e PAESE ESTERO svolgono attività on e ..con clienti locali e anche con .... Viene evidenziato poi che alcune controllate sono neocostituite o in via di attivazione (PAESE ESTERO, PAESE ESTERO), pronte ad operare pienamente non appena si presenti l'opportunità commerciale.

Conseguentemente, a seguito della programmata operazione di conferimento, in ALFA rimarranno: (i) la gestione diretta del comparto DUE-C, DUE-A Italia e DUEB;

(ii) le partecipazioni riconducibili ai «mondi» DUE-D e DUE-A PAESE ESTERO;

(iii) qualche partecipazione in fase di liquidazione e di imminente chiusura, in quanto non più strategica.

Per completezza, la Società fornisce una stima del valore corrente complessivo del ramo in esame, che si attesta intorno ai ... di euro circa, la maggior parte del quale è imputabile alle partecipate estere. Viene precisato che trattasi di valori «verosimili», in quanto gli effettivi valori saranno oggetto di apposita perizia di stima « in limine data» rispetto al concreto perfezionamento del conferimento.

Inoltre, trattandosi di operazione che sarà perfezionata solo in un futuro prossimo, ne consegue che potranno essere registrate alcune fisiologiche «oscillazioni» nella identificazione degli assets (e dei relativi valori); tuttavia, ciò risultando ininfluente ad incidere in maniera radicale sulla «sostanza» del compendio. Con la documentazione integrativa acquisita con prot. n. RU ... del ...¸l'istante ha rappresentato, inoltre, che:

- il presente interpello deve ritenersi (i) in primis qualificatorio, in relazione all'esistenza di un ramo d'azienda nel caso di un compendio aziendale operativo comprensivo di partecipazioni societarie di valore prevalente (come caratterizzato nell'istanza già presentata e infra) e (ii) in via di subordine (o meglio, in via complementare ed intimamente connessa) interpretativo "puro", dal momento che la qualificazione del fatto è determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 176 del Tuir con riguardo al conferimento di aziende in continuità di valori;

- riporta allegato un elenco dei principali beni che compongono il ramo d'azienda, in uno con i rispettivi valori contabili, fiscali ed economici;

- la divisione "UNO" - da cui attualmente deriva circa il 57% dei ricavi consolidati del Gruppo BETA (dato anno n+1) - è specializzata nella fornitura di servizi di ..., ... e ... (i.e. ...) tanto su ... e mezzi operanti in ... (c.d. ...), quanto in campi per la produzione di ... e ... (c.d. ...) localizzati in siti remoti (soprattutto) in aree extraeuropee e le società della divisione UNO sono quindi strutturate in modo più o meno complesso e autonomo, a seconda del grado di sviluppo delle economie locali e dei progetti in connessione con i quali svolgono le attività di .... In estrema sintesi sono raggruppabili in quattro diverse categorie: (i) la prima, che comprende le società caratterizzate da un profilo funzionale avanzato ("..."); (ii) la seconda, relativa alle società caratterizzate da un profilo funzionale evoluto ("..."); (iii) la terza, che riunisce le società operative in fase di "start-up" ("..."); e, infine (iv) l'ultima, afferente alle società non operative ("...");

- i beni identificati nell'istanza come ramo unico, rappresentano un insieme autonomamente idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività UNO che, per le sue caratteristiche intrinseche necessariamente deve essere svolta in modo congiunto, funzionalmente combinato tra i predetti assets. Ciò in conseguenza dei seguenti elementi strutturali:

- della caratura dei clienti che, in quanto operanti in settori strategici (come quello ... e delle ...) e dotati di una evidente storicità e rinomanza, sono provvisti di un elevatissimo potere contrattuale;

- delle concrete modalità di avvio e di gestione dei progetti, che non solo possono avere una natura limitata sul piano temporale e territoriale, ma anche possono coinvolgere ambiti geografici diversi e distanti tra loro, per i quali è necessaria una presenza capillare ed è richiesta una significativa reattività nel soddisfare le peculiarissime esigenze dei clienti;

- della complessità procedurale regolante l'aggiudicazione di questi progetti, che richiede una elevata specializzazione, anche alla luce degli eterogenei ordinamenti giuridici ed economici cui afferiscono;

- della collocazione in aree particolarmente nevralgiche e strategiche del continente di riferimento, nelle quali si concentrano le attività dei principali del settore (PAESE ESTERO, PAESE ESTERO e PAESE ESTERO).

Tanto premesso, la Società chiede se alla prospettata operazione di conferimento di ramo d'azienda sia applicabile il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 176 del TUIR.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

La Società istante ritiene di poter concludere che nel caso di specie il conferimento in esame, includente sia assets strettamente «operativi», sia partecipazioni, risulta integralmente attratto nella disciplina di cui all'articolo 176 del TUIR per le ragioni che seguono.

In primo luogo, ad avviso dell'interpellante, nel caso in esame è riscontrabile un ramo aziendale. Muovendo, infatti, dalla stretta definizione civilistica recata dall'art. 2555 c.c., si configura trasferimento d'azienda (o di ramo d'azienda) qualora il contratto «a monte» abbia ad oggetto beni organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale) dall'imprenditore per l'attività d'impresa. Risultano pertanto fondamentali:

- l'organizzazione, individuata dall'art. 2555 c.c. quale elemento caratterizzante la nozione d'azienda ed intesa come attività unitaria di coesione funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione;

- l'idoneità, dal punto di vista strutturale e organizzativo, a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa, con la precisazione che non occorre che l'esercizio della stessa sia attuale, essendo sufficiente che il complesso dei beni palesi una attitudine a tale esercizio, in altre parole una potenzialità produttiva. Al riguardo, la Società richiama la risposta ad interpello n. 81 del 2019 , la quale, ripercorsa la principale giurisprudenza, addiviene alle seguenti conclusioni: « In sostanza l'azienda può essere definita un insieme di beni eterogenei, costituenti un complesso caratterizzato da un'«unità funzionale» determinata dal coordinamento realizzato dall'imprenditore tra i diversi elementi patrimoniali e dall'unitaria destinazione dei medesimi a uno specifico fine produttivo. I fattori essenziali dell'azienda si possono quindi individuare nell'organizzazione, nei beni e nel loro fine per l'esercizio dell'impresa. In altri termini, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività di impresa, autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario».

Viene, inoltre, richiamato il principio di diritto n. 10 del 11 maggio 2021 , con il quale si è sostenuto che, qualora un compendio aziendale, anche costituito prevalentemente da partecipazioni, sia oggetto di delocalizzazione all'estero, il regime di participation exemption, astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio, non trova applicazione, dovendo tassarsi l'operazione (e la relativa plusvalenza) con la normativa propria dei trasferimenti d'azienda.

Pertanto, l'istante ritiene integrata la sussistenza di un «ramo aziendale» per l'attività « UNO» oggetto di conferimento, in quanto la definizione di azienda va intesa quale « res unitaria», tale da includere non solo i cespiti, le rimanenze e gli altri elementi operativi, tra cui spiccano i contratti in essere, ma anche le partecipazioni ad essa collegate.

Conseguentemente, ad avviso della Società, dal punto di vista tributario, l'operazione complessiva così strutturata da alfa rientra integralmente nell'alveo applicativo dell'articolo 176 del TUIR. A parere dell'istante, il regime di neutralità fiscale deve trovare applicazione anche nel caso in cui nel compendio aziendale:

- sia inclusa una partecipata residente in un Paese che gode di un regime fiscale privilegiato, individuato in base ai criteri di cui all'art. 47- bis Tuir, ossia la controllata .... Ciò in quanto: (i) proprio perché la predetta partecipazione è inclusa nel compendio unitario, ne è attratta anche dal punto di vista del regime tributario; (ii) da un punto di vista sistematico, dal momento che la conferitaria subentra nei valori fiscalmente rilevanti del compendio trasferito, eventuali plusvalori latenti vengono «ereditati» in capo alla conferitaria, di talché la successiva cessione farebbe comunque emergere in quella sede i predetti plusvalori (per l'effetto, non dando luogo a nessun patologico "salto d'imposta");

- siano incluse partecipazioni in società neocostituite (o in corso di costituzione).

Viene, infine, sottolineato che, per espressa previsione normativa, la neutralità del conferimento rileva non solo con riguardo all'operazione di conferimento iniziale, ma anche nella successiva cessione delle partecipazioni rinvenienti dal conferimento. Infatti, l'articolo 176, comma 4, Tuir prevede un «trascinamento» del requisito dell'iscrizione tra le immobilizzazioni (e, per lineare ed evidente effetto, anche dell'holding period), vantato dall'azienda conferita, in capo alla partecipazione nella conferitaria ricevuta dalla conferente (sul punto, l'istante richiama quanto chiarito con la circolare 25 settembre 2008, n. 57/E, par. 3.4).

Tanto premesso, la società ritiene corretto che nel caso di specie:

- si conferiscano gli assets del compendio « UNO» italiano - ramo comprensivo della componente formata dalle partecipazioni in società operanti nel settore - in unica soluzione in una newco italiana;

il conferimento, idoneo a valorizzare gli assets secondo criteri di mercato, avvenga in neutralità fiscale, così del pari la successiva cessione non sia assoggettata a tassazione potendo fruire del regime della participation exemption.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

Preliminarmente, si precisa che esula dall'analisi operata ai fini del presente parere ogni valutazione in merito alla corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali ed economici, indicati in istanza, nelle memorie integrative e nei vari allegati prodotti dal contribuente, per i quali rimangono fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Sempre preliminarmente si rammenta che il presente parere non ha ad oggetto l'eventuale applicazione della disciplina della cd. exit tax di cui all'articolo 166 del TUIR, nonché gli effetti fiscali delle operazioni accennate riguardanti le partecipate localizzate in PAESE ESTERO.

L'articolo 176 del TUIR dispone che « I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti».

Il successivo comma 2, dell'articolo 176, in particolare prevede che « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato».

Da ultimo il comma 4 dispone che « Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio».

Ai sensi dell'articolo 87 del Tuir, il regime Pex si applica alle « plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3», qualora le medesime siano relative ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5 - escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate - e nell'articolo 73, ivi comprese le partecipazioni non rappresentate da titoli, sussistendo tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo 87 del TUIR (che si rammenta non sono oggetto del presente parere).

Con la Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 è stato chiarito che « rilevano per l'esenzione in esame anche le plusvalenze derivanti da operazioni effettuate a titolo oneroso diverse dalla cessione propriamente intesa, ma che producono i medesimi effetti giuridici, quali: il conferimento; la permuta; lo scambio di azioni" [...]».

Nel caso di specie, l'istante rappresenta che il compendio aziendale trasferito mediante conferimento include oltre alla struttura operativa facente capo alla gestione Italiana anche una partecipata residente in un Paese che gode di un regime fiscale privilegiato, individuato in base ai criteri di cui all'art. 47- bis Tuir, sia alcune partecipazioni in società neocostituite.

In particolare, con riguardo all'Italia, ALFA conferirà il ramo d'azienda italiano relativo all'attività UNO unitamente alle partecipazioni appartenenti al settore UNO, a favore di una Newco UNO Italia;

1) con riguardo alla controllata ESTERA, avendo la stessa al suo interno le due «anime» di business (ossia, le predette UNO e DUE), le attività della divisione UNO saranno trasferite (mediante un'operazione di cessione di ramo d'azienda svizzero) in una newco di diritto ESTERO, direttamente partecipata da ALFA o dalla Newco UNO Italia.

In proposito, va ricordato che l'articolo 2555 del codice civile qualifica l'azienda come «il complesso dei beni organizzato dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa». Con riferimento alla nozione di azienda, questa Amministrazione ha avuto modo di chiarire che la stessa deve essere intesa in senso ampio, comprensiva anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa. Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa ( cfr. Circolare n. 320 del 19 dicembre 1997).

Anche la giurisprudenza di legittimità nell'evidenziare che l'azienda è un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, individua nell'organizzazione di tale complesso la sua connotazione essenziale ( cfr. Cass., SS.UU., 5 marzo 2014, n. 5087). Nell'ambito della cessione d'azienda, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (così, da ultimo, anche Cass., 11 maggio 2016, n. 9575, che ha confermato Cass., 9 ottobre 2009 n. 21481; Cass., 30 gennaio 2007, n. 1913).

Alla luce di ciò, è necessario identificare i fattori rivelatori dell'esistenza dell'azienda o del ramo d'azienda, che si possono individuare nella «organizzazione», nei «beni» e nel loro fine «per l'esercizio dell'impresa». Deve essere rintracciata una coesione unitaria dei suddetti elementi, funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale, contraddistinti dall'essere destinati all'esercizio dell'impresa.

A tal riguardo, si evidenzia che non si possono fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, a identificare, il nucleo indispensabile per determinare l'esistenza di un'azienda, poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di «beni», in sé e per sé stesso considerato, ma anche i «legami» giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme.

In altri termini, al fine di individuare un conferimento di azienda o di ramo di azienda, quanto trasferito deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa ed autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del conferitario.

Nel caso in esame, l'istante dichiara che l'asserito «ramo d'azienda» è costituito da:

- i contratti di gestione (i) con ... (società appartenente al gruppo ...), del terminale ..di ..., ... e ... (...) in provincia di ... e (ii) con ... (...), relativi a ... ..... e ... dislocate rispettivamente nel ... e nel ...;

- la mensa a PAESE ESTERO, ...;

- l'ufficio tendering, che si occupa di coordinare, seguire e supportare le gare di appalto del settore UNO non solo per l'Italia ma anche delle altre società controllate estere;

- un totale di ... dipendenti, in specie ... ....

Inoltre, comprende, con riguardo alla PAESE ESTERO , i rapporti con due importanti clienti la ...., per conto della quale vengono gestite due shore ...: in particolare, con la divisione « Engineering & Construction» è stato stipulato un «master agreement», nell'ambito del quale le attività di ... e ... vengono gestite: (i) in parte direttamente dalla PAESE ESTERO e dalla sua stabile organizzazione norvegese, (ii) altre ancora, mediante la delocalizzazione presso le controllate locali (in forza di specifici progetti ... del cliente in determinate aree geografiche), situate in PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO e PAESE ESTERO.

Infine, viene rilevato che sono incluse le partecipate in PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO, PAESE ESTERO e PAESE ESTERO svolgono attività ... con clienti locali e anche con .... Viene evidenziato poi che alcune controllate sono neocostituite o in via di attivazione (PAESE ESTERO, PAESE ESTERO), pronte ad operare pienamente non appena si presenti l'opportunità commerciale.

Ciò detto, occorre considerare che, come evidenziato dallo stesso istante, l'attività svolta dalla cd. «divisione business», per le peculiarità dei clienti dell'istante e dei relativi mercati di sbocco del comparto "UNO", risulta posta in essere indirettamente mediante una serie di società partecipate raggruppabili nelle categorie menzionate nel quesito, sulla base della struttura ed autonomia raggiunta. Al riguardo, nel bilancio d'esercizio n+1 è evidenziato, tra l'altro, che l'istante svolge la funzione di «holding operativa» del gruppo BETA operando nel settore cd. indutrial come operatore specializzato nella fornitura di una serie di servizi « nei mari italiani» e svolgendo l'attività di gestione delle partecipazioni che, come già evidenziato, gli consentono di operare anche nei mercati esteri. Al riguardo, emerge dal medesimo bilancio d'esercizio che la società istante « fornisce alle società partecipate sia servizi di assistenza gestionale (nei settori procurement sugli acquisti, risorse umane ed organizzazione, amministrazione e finanza, risk management, sistemi informatici), oltre a risorse finanziarie» ed, in particolare:

- « servizi generali amministrativi centralizzati e di governance;

- addebito di royalties per l'utilizzo del marchio "...";

- acquisti e vendite di merci;

- utilizzo degli spazi attrezzati;

- utilizzo delle coperture assicurative master;

- erogazione di finanziamenti fruttiferi;

- rapporto di cash pooling zero balance».

Con particolare riferimento l'ufficio tendering, inoltre, è stato rappresentato che si occupa di coordinare, seguire e supportare le gare di appalto del settore UNO non solo per l'Italia ma anche delle altre società controllate estere; tuttavia, dalla medesima documentazione allegata all'istanza risulta che i contratti sottoscritti dalla partecipate più autonome sono direttamente gestiti dalle stesse, come nel caso del « master agreement» stipulato dalla partecipata localizzata in PAESE ESTERO.

Da quanto rappresentato nell'istanza e nella documentazione integrativa, inoltre, non emerge in alcun modo che al conferimento delle predette partecipate si accompagni l'attribuzione alla nuova entità di parte di alcune delle attività - sopra descritte - svolte dall'istante in qualità di holding, né di personale destinato allo svolgimento delle necessarie attività di coordinamento.

In altri termini, in relazione alle partecipazioni conferite non emerge dalle informazioni fornite dall'interpellante la presenza di una struttura organizzativa (beni e personale) che si occupi delle funzioni necessarie per la gestione delle stesse con la conseguenza che, nel caso si specie, non si rende applicabile quanto chiarito nel principio di diritto n. 10/2021 sopra richiamato. Resta ferma, dunque, a tal riguardo l'applicazione delle ordinarie disposizioni del TUIR con l'emersione di plusvalenze e minusvalenze che concorrono alla formazione del reddito di periodo dell'istante (con riguardo alle partecipazioni, dunque, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 101 del TUIR).

Diversamente, i beni diversi dalle predette partecipazioni - utilizzati in via diretta dall'istante per lo svolgimento delle attività sopra dettagliate nei mari italiani - rappresentano un insieme «funzionalmente organizzato» alla gestione e all'amministrazione delle attività già esercitate dall'istante, cui trova applicazione di quanto disposto dall'articolo 176 del TUIR, in quanto risulta dimostrato che costituiscono un autonomo ramo aziendale (sulla base di quanto descritto in istanza e nella documentazione integrativa trasmessa).

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi in precedenza esaminati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.

Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10- bis della L. n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto nell'istanza di interpello, anche per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dalla Società, possa condurre a una diversa qualificazione della fattispecie ovvero a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.